Giustizia incompiutaLa Corte penale internazionale, e l’impunità che resiste

Oggi ricorre l’anniversario dello Statuto di Roma, trattato istitutivo del tribunale con sede all’Aja che dovrebbe perseguire i crimini più gravi contro l’umanità. Ma la sua efficacia è frenata dalle assenze eccellenti e da Stati che ignorano o aggirano i suoi obblighi

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Il 17 luglio 1998 si chiudeva a Roma la conferenza diplomatica dove i rappresentanti di centosessanta Stati avevano negoziato il testo del trattato istitutivo della Corte penale internazionale (Cpi), tribunale con sede all’Aja che verrà poi effettivamente costituito a seguito dell’entrata in vigore del trattato (lo Statuto di Roma) il 1° luglio 2002 dopo aver conseguito il numero minimo di ratifiche a tal fine previste (sessanta Stati).

Oggi i Paesi contraenti sono centoventicinque ma senza, tra gli altri, Stati Uniti d’America, Cina, Federazione russa, e con la procedura di recesso avviata in particolare da un Paese dell’Unione europea, l’Ungheria, che si è rifiutata ostentatamente di applicare la decisione della Cpi del novembre 2024 sul mandato d’arresto di Benjamin Netanyahu (mentre riguardo al mandato d’arresto emesso dalla Cpi a inizio anno verso Usāma al-Maṣrī Nağīm l’Italia si è limitata lo scorso gennaio a violare lo Statuto di Roma, in specie l’obbligo di cooperazione con la Corte penale internazionale, aiutando il presunto criminale rimpatriandolo in Libia).

E proprio la Libia, pur non accettando d’esser membro della Corte penale internazionale a pieno titolo, si è trovata ad ammettere la giurisdizione della Corte per presunti crimini avvenuti sul proprio territorio in un certo lasso di tempo. Ciò per effetto di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CdS-Onu) del 2011, giacché la Corte penale internazionale ha competenza per crimini (di genocidio, di guerra – quelli contestati a Vladimir Putin – e contro l’umanità) o verso cittadini di Stati contraenti, o verso cittadini di Stati terzi per condotte poste in essere in uno Stato contraente (o che abbia accettato la giurisdizione della Corte) o, appunto, su richiesta del CdS-Onu (il crimine di aggressione, su cui pure la Corte penale internazionale ha competenza dal 17 luglio 2018, costituisce una fattispecie con particolarità a se stanti: l’individuo può esser perseguito solo se, fra l’altro, cittadino di uno Stato membro).

Anche l’Ucraina, senza esser Stato parte dello Statuto di Roma, ha accettato la giurisdizione della Corte con due dichiarazioni del 2014 e del 2015, decidendo infine l’anno scorso di ratificare il trattato istitutivo della Corte penale internazionale, pur con limitazioni concernenti l’esercizio della giurisdizione di quest’ultima su propri cittadini.

Può apparir curioso il fatto che lo Statuto di Roma sia stato firmato dal presidente statunitense Bill Clinton il 31 dicembre 2000 poco prima della scadenza del proprio mandato, firma poi ritirata dal successore George W. Bush come presa di posizione politica ma anche come salvaguardia rispetto alla norma di diritto internazionale generale (codificata all’art. 18 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati) che obbliga chi abbia sottoscritto un trattato a non arrecarvi pregiudizio pur senza averlo ancora formalmente stipulato.

Ma rappresenta un punto un po’ più significativo della mera curiosità il fatto che lo Statuto di Roma sia stato firmato anche da Israele, che non ne ha mai tratto la conseguenza di ratificarlo: i contemporanei mandati d’arresto della Corte penale internazionale verso Netanyahu e l’allora ministro della difesa Yoav Gallant sono stati adottati sulla base della competenza della Corte derivante dall’accettazione da parte della Palestina della giurisdizione della Corte, dal 2014, e oggi la stessa Palestina è (dal 1° aprile 2025) ammessa come parte contraente dello Statuto di Roma a pieno titolo.

E se la cosa non fosse seria sarei spinto a menzionare la data del 1° aprile come origine di una burla: quella dello status di soggetto internazionale di un ente a cui (mi) appare difficile attribuire le caratteristiche indispensabili per essere centro di imputazione di diritti ed obblighi internazionali, cioè da un lato l’apparato di governo, il territorio di esercizio delle relative competenze e infine il popolo stanziato su quel territorio, e da un altro lato la sovranità, consistente nel monopolio legittimo dell’uso della forza, nonché l’indipendenza verso l’esterno, nelle relazioni internazionali.

Dunque scrivevo della data del 17 luglio, in ricordo della chiusura quel giorno della conferenza diplomatica dove si era negoziato lo Statuto di Roma; giorno e mese coincidenti pure con la definizione del crimine di aggressione aggiunto all’art. 8 bis di quest’ultimo. La data è stata scelta il 1° giugno 2010 dall’Assemblea degli Stati parti dello Statuto per celebrare la lotta all’impunità in presenza di gravissime condotte. Il momento induce, più che alla celebrazione, alla riflessione e, subito dopo, all’azione nel contesto del disordine internazionale attuale.

Quale azione? Se ne potrebbe parlare in un successivo intervento, anche tenendo presente la situazione degli ordinamenti giuridici nazionali che sovente lasciano in materia quanto meno ampi spazi vuoti, come in Italia accade pur dopo il faticoso e proficuo lavoro che ha condotto nel 2022, al tempo del governo Draghi, la commissione istituita dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia e presieduta dai professori Francesco Palazzo e Fausto Pocar a presentare un progetto di codice dei crimini internazionali, accompagnato da una puntuale relazione. Nonostante le promesse dell’attuale ministro Carlo Nordio non se ne è fatto nulla, e anche le modalità di intervento nazionale e di collaborazione con la Corte penale internazionale sono così, a dispetto di un trattato ratificato, pregiudicate più di quanto già non sia stato fatto nell’episodio di al-Maṣrī.

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