Che cosa dicono Teodori e Caianiello a proposito della chiarezza del decreto di Bush che istituisce i tribunali militari (a differenza dell’astrusità delle leggi italiane)
Provate a paragonare questo "Ordine militare" del presidente degli Stati Uniti d’America con uno qualsiasi dei decreti legge emanati dal governo italiano (Ovviamente prima dovreste trovarli, i decreti italiani. Per i provvedimenti americani è tutto molto più facile: questo è disponibile in rete sul sito della Casa Bianca www.whitehouse.gov). Il testo che istituisce i tribunali militari per giudicare i membri di Al Qaida è di una semplicità disarmante. Le parole filano lisce e il contenuto è intellegibile a tutti. Lo stesso non si può dire delle norme italiane. Spiega Massimo Teodori, esperto di storia costituzionale americana: "La formulazione chiara dei testi di legge americani dipende dalla tradizione legislativa anglosassone che come è noto si basa sul precedente giurisprudenziale. Questo vuol dire che le leggi, così come le sentenze, servono a risolvere casi specifici e non a dettare norme astratte. Così loro sono abituati a legiferare in maniera diretta e pragmatica, e in particolare questo ordine esecutivo presidenziale, scritto da una sola mano e immediatamente esecutivo in forza della Costituzione e della legge con cui il Congresso ha dichiarato lo stato di guerra".
Vincenzo Caianiello, presidente emerito della Corte Costituzionale, ricorre a Manzoni per spiegare l’astrusità della nostra tecnica legislativa: "Noi abbiamo la tradizione del latinorum di Renzo che va dall’Azzeccagarbugli. Su questa mentalità giuridica influisce anche la Chiesa cattolica con il suo ruolo di interprete della Bibbia. Il protestantesimo, invece, si fonda, sul libero esame del singolo. Le nostre leggi sono così piene di tripli rinvii e di frasi oscure che io stesso non riesco a raccapezzarmi. Nel 1987 e nessuno lo ricorda la Corte Costituzionale arrivò a sentenziare l’incostituzionalità dell’articolo 5 del codice penale, quello che stabilisce che l’ignoranza della legge non è scusabile. In Inghilterra continua Caianiello ogni anno pubblicano un libro con le leggi vigenti. Di leggi ne fanno poche, pochissime e comunque chiare. Noi, invece, facciamo le leggi omnibus, come la Finanziaria, con dentro di tutto. E così sprofondiamo nell’oscurità cara ai legulei, e scadiamo in frasi comprensibili solo ai burocrati. E le cose peggioreranno con le normative europee che soffrono anche di problemi di traduzione, perché una cosa è pensare una legge in una lingua e un’altra applicare la sua traduzione".
IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINE MILITARE ANTI TERRORISMO
Con l’autorità conferitami in quanto presidente e comandante capo delle Forze Armate degli Stati Uniti d’America, dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d’America e dalla legge approvata dai due rami del Congresso per l’Uso della Forza Militare (Legge 107-40, 115 Stat. 224) Articoli 821 e 836, Capoverso 10, Codice degli Stati Uniti, si ordina quanto segue:
Sezione 1
(a) Alcuni terroristi internazionali, tra i quali i membri di Al Qaida, hanno condotto degli attacchi contro il personale militare e diplomatico degli Stati Uniti e le loro pertinenze all’estero e contro i cittadini e la loro proprietà all’interno degli Stati Uniti su una scala tale da innescare un conflitto armato che richiederà l’impiego delle Forze armate statunitensi.
(b) Alla luce dei gravi atti di terrorismo e delle minacce di terrorismo, ivi inclusi gli attacchi terroristici del 11 Settembre 2001 al quartiere generale del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti d’America nella capitale degli Stati, contro il World Trade Center di New York e contro un aeroplano civile nello stato della Pennsylvania, il 14 settembre, 2001 ho proclamato lo stato di emergenza nazionale (Procedura 7463, Dichiarazione di Emergenza Nazionale per via di Attacchi Terroristici Accertati).
(c) Gli individui che da soli o in associazione siano stati coinvolti in atti di terrorismo internazionale possiedono sia la capacità che l’intenzione di perseguire ulteriori attacchi contro gli Stati Uniti; se non individuati e arrestati, porteranno a stragi, ferimenti di massa, distruzione di ingenti quantità di proprietà, con il rischio di compromettere il normale funzionamento del governo degli Stati Uniti.
(d) L’abilità degli Stati Uniti di proteggere i suoi Stati e i suoi cittadini e di aiutare gli alleati e le altre nazioni cooperanti a proteggere la propria nazione e i propri cittadini da ulteriori attacchi terroristici dipende in larga misura dall’uso delle Forze armate statunitensi, per identificare i terroristi e coloro che li appoggiano, per ostacolarne le attività e impedire che possano portare a termine o appoggiare tali attacchi.
(e) Per proteggere gli Stati Uniti e i suoi cittadini e per una efficace condotta delle operazioni militari e la prevenzione di attacchi terroristici, si ritiene necessario che gli individui sottoposti al presente ordine, come dall’ articolo 2 di cui sotto, vengano detenuti e successivamente processati dai tribunali militari per avere violato le leggi di guerra e le altre normative.
(f) Dato il pericolo per l’integrità degli Stati Uniti e la natura del terrorismo internazionale, nei limiti stabiliti dal presente e da altri ordini, in linea con l’articolo 836, Titolo 10, del Codice degli Stati Uniti, ritengo non idoneo applicare all’interno delle commissioni militari di cui al presente articolo i principi di legge e le procedure sulle prove generalmente riconosciute nei processi penali dalle Corti distrettuali degli Stati Uniti.
(g) Considerato pienamente il potenziale di possibili morti, ferimenti e distruzione di proprietà che risulterebbe da possibili atti di terrorismo contro gli Stati Uniti e la probabilità che tali atti possano effettivamente avere luogo, ho deciso di invocare una emergenza straordinaria per fini di difesa nazionale. Tale emergenza vuole urgentemente e obbligatoriamente difendere l’interesse del governo; a tal fine si promulga il presente ordine per far fronte alla attuale emergenza.
Sezione 2. Definizione e linee di condotta.
(a) Con il termine "individuo soggetto al presente ordine" si intende ogni individuo che non sia cittadino degli Stati Uniti, nei confronti del quale io abbia determinato, di volta in volta e in forma scritta che:
(1) ci siano ragioni per ritenere che tale individuo, nel dato periodo:
(I) sia o sia stato membro delle organizzazione nota come al Qaida;
(II) abbia partecipato, aiutato o sia stato complice in atti di terrorismo internazionale, o abbia complottato per farlo o compiuto atti tesi alla loro preparazione, causando, minacciando di causare ferimenti o altri effetti negativi nei confronti degli Stati Uniti, i suoi cittadini, la sicurezza nazionale, la politica estera o la sua economia;
(III) abbia scientemente dato asilo a uno o più individui descritti dal paragrafo (I) o (II) della sottosezione 2(a) (1) di questo ordine;
(2) è nell’interesse nazionale degli Stati Uniti che tale individuo sia sottoposto a questo ordine.
(b) E’ politica degli Stati Uniti che il ministro delle Difesa prenda tutte le misure necessarie per assicurarsi che qualunque individuo sottoposto a questo ordine venga detenuto come stabilito dalla sezione 3, e se tale individuo deve essere processato, che sia processato solamente in base a quanto stabilito dalla sezione 4.
(c) E’ inoltre politica degli Stati Uniti che qualsiasi individuo sottoposto a questo ordine che non sia già sotto il controllo del ministro delle Difesa ma di un altro funzionario o agente degli Stati Uniti o di qualsiasi dei suoi Stati, venga posto, su ricevimento di una copia scritta di detta determinazione all’agente o funzionari, nella custodia del ministro delle Difesa.
Sezione 3. Autorità di detenzione del ministro della Difesa
Ogni individuo assoggettato al presente ordine sarà:
(a) detenuto in un sito appropriato scelto dal ministro della Difesa, dentro o fuori dagli Stati Uniti;
(b) trattato umanamente, senza discriminazione alcuna sulla base della razza, del colore della pelle, della religione, del sesso, della nascita, della ricchezza o di altri criteri similari:
(c) provvisto di cibo adeguato, acqua potabile, un riparo, vestiti e assistenza medica;
(d) libero di professare la propria religione entro i limiti di tale detenzione;
(e) detenuto in accordo con altre condizioni eventualmente stabilite dal ministro della Difesa.
Sezione 4. Autorità del ministro della Difesa
Circa Il Processo di Individui sottoposti al presente Ordine.
(a) Ogni individuo sottoposto al presente ordine dovrà essere processato da una commissione militare per tutti i crimini che possono essere sottoposti alla commissione militare; potrà essere punito secondo le pene previste dalla vigente normativa, incluso l’ergastolo e la pena di morte.
(b) Poiché si tratta di una attribuzione militare, sulla base delle risultanze della sezione 1, ivi inclusa la sotto sezione (f), il ministro della Difesa promulgherà tali ordini e regolamenti, inclusi gli ordini per nominare una o più commissioni militari richieste per l’espletamento di quanto stabilito al punto (a) della presente sezione.
(c) Gli ordini e i regolamenti promulgati sulla base del punto (b) di questa sezione includeranno, ma non saranno limitati a, norme procedurali per le commissioni militari, inclusa l’istruttoria, il dibattimento, le fasi finali, i mezzi di prova, l’avvio del procedimento, le qualifiche dei legali rappresentanti, fermi restando i seguenti principi minimi:
(1) le commissioni militari potranno riunirsi in qualsiasi posto e in qualsiasi momento, sulla base delle direttive concernenti il luogo e i tempi eventualmente fornite dal ministro della Difesa;
(2) gli imputati riceveranno un processo giusto e pieno e la commissione li giudicherà in base ai fatti e al diritto.
(3) saranno ammesse prove che secondo l’opinione del Presidente della Commissione Militare o dalla sua maggioranza, possano avere un valore probativo;
(4) gli imputati potranno accedere alle prove documentali e altre informazioni, ottenere l’ammissione di prove a difesa e prendere visione e avere accesso ai verbali del processo; ferme restando le normative sulla protezione delle informazioni segrete o assoggettabili a segreto (Ordine Esecutivo 12958 del 17 aprile 1995 e suoi emendamenti) o qualsiasi Ordine Esecutivo successivo; ivi incluse le informazioni di cui la legge o i regolamenti vietano la divulgazione non autorizzata, o siano altrimenti protette dalla legge;
(5) la pubblica accusa verrà nominata dal ministro delle Difesa. La difesa sarà nominata dall’individuo sottoposto al presente ordine;
(6) una eventuale condanna richiederà il voto dei due terzi dei membri della commissione presenti in sala di consiglio, con almeno la metà dei membri presenti.
(7) la pena dovrà essere stabilita con il voto dei due terzi dei membri della commissione presenti in sala di consiglio, con almeno la metà dei membri presenti.
(8) il verbale del processo, e i dispositivi di condanna e di determinazione della pena dovranno essere consegnati a me o al ministro della Difesa, eventualmente da me delegato, per la loro revisione e approvazione.
Sezione 5. Obbligo della altre Agenzie di fornire assistenza al ministro delle Difesa.
I ministeri, le agenzie, le entità e i funzionari degli Stati Uniti dovranno, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge, fornire al ministro delle Difesa l’assistenza di cui possa far richiesta per l’implementazione del presente ordine.
Sezione 6. Attribuzioni addizionali del ministro delle Difesa.
(a) In quanto attribuzione militare e in linea con le risultanze della sezione 1, il ministro delle Difesa promulgherà ordini e regolamenti necessari per l’espletamento di qualsiasi noma del presente ordine.
(b) Il ministro delle Difesa potrà eseguire ogni sua attribuzione o funzione, o poteri attribuitigli dal presente ordine (con esclusione di quelli di cui alla sezione 4(c)(8)) in accordo con la sezione 113(d), titolo 10, del Codice degli Stati Uniti.
Sezione 7. Rapporti con altre leggi e Fori
(a) Nulla nel presente ordine potrà:
(1) autorizzare la divulgazione di segreti di Stato a persone non altrimenti autorizzate;
(2) limitare l’autorità del presidente in quanto comandante in capo delle Forze armate o la sua facoltà di concedere condoni o rinvii; o
(3) limitare l’autorità del Ministro delle Difesa, sancita per legge o di comandanti militare, o altri agenti o funzionari degli Stati Uniti; o limitare il potere di qualsiasi Stato di detenere o processare individui non sottoposti al presente ordine.
(b) In riferimento agli individui assoggettati al presente ordine:
(1) I tribunali militari avranno giurisdizione esclusiva relativamente ai crimini commessi da tali individui; e
(2) gli individui non potranno ricorrere, direttamente o indirettamente, (i) ad altre corti degli Stati Uniti, di suoi singoli Stati (ii) a corti di nazioni terze, o (iii) a tribunali internazionali.
(c) Il presente ordine non è teso a creare diritti, offrire benefici o privilegi, di fatto o procedurali, per legge o per equità, a parti ricorrenti contro gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, agenzie, altre entità, funzionari, impiegati o qualsiasi altra persona.
(d) Ai fini del presente ordine, il termine "Stato" include ogni Stati, distretto, territorio, or possedimento degli Stati Uniti.
(e) Mi riservo la facoltà di richiedere al ministro delle Difesa, in qualsiasi momento a partire da ora, di trasferire al controllo di un organo governativo qualsiasi individuo sottoposto al presente ordine. Nulla in questo ordine potrà limitare l’autorità di tale organo governativo di perseguire ogni individuo di cui il controllo le viene trasferito.
George W. Bush
The White House, 13 novembre, 2001