Mentre il sole fa capolino timido nella mia stanza donando un poco di tepore alle mie membra stanche dal freddo di questo inverno, la mia mente già veleggia verso le vacanze estive.
Benchè le anelate vacanze che ogni lavoratore sogna (per chi il lavoro l’ha ancora, naturalmente, e in questo momento di crisi non è una cosa scontata) siano ancora lontane, i più previdenti sono già in fibrillazione, sfogliando impazienti i cataloghi informativi o navigando sul web per carpire qualche idea o individuare una nuova meta esotica.
Ecco allora che occorre, proprio in questi momenti, essere accorti perché la fregatura può essere dietro l’angolo.
Tralasciando la prevenzione dalle “sole”, che lascio alla vostra prudenza, mi preme affrontare in questa sede l’eventuale “post – vacanza” ovvero i diritti che ciascuno di Voi può esercitare qualora qualcosa vada storto durante le vostre vacanze.
Vediamo qualche esempio:
“a” COME ATTENZIONE AI VOLI: in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto di ottenere dalla compagnia aerea il rimborso del prezzo del biglietto, una compensazione pecuniaria (da € 250 fino ad € 600) ed il risarcimento dei conseguenti danni subiti.
In caso di pacchetto viaggio all inclusive è possibile agire direttamente contro l’operatore turistico responsabile dell’organizzazione del viaggio e quindi del volo annullato.
“b” COME BAGAGLI: anche al furto, al danneggiamento o alla ritardata consegna del bagaglio aereo può conseguire il risarcimento del danno e rimborso delle spese sostenute questa volte da parte della compagnia aerea, previa denunzia di smarrimento bagaglio presso l’ufficio oggetti smarriti dell’aeroporto.
“c” COME CARATTERISTICHE del viaggio: comparate le informazioni riportate nei cataloghi, nei depliant e negli opuscoli informativi con quelle effettivamente possedute dalle strutture, ove avete svolto la vacanza, sono uguali?
Sappiate che le informazioni fornite da tali opuscoli sono vincolanti per il tour operator e, pertanto, tutte le difformità riscontrate durante la vacanza danno diritto al turista ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Ciò detto, occorre precisare che la normativa dettata a tutela del turista, è volta a cautelare il concreto godimento del bene della vita “ vacanza”.
Il legislatore, infatti, pare essere consapevole del fatto che proprio il periodo di ferie ha un particolare valore nella vita di ciascuno di noi, che dedica il 90% del tempo della propria esistenza al lavoro.
La normativa è pertanto diretta a garantire la corrispondenza fra le aspettative di svago (finalmente si va in vacanza!!!), riposo, evasione ed apprendimento che una vacanza può fornire e l’offerta commerciale proveniente dal tour operator organizzatore del viaggio.
Quindi, tutte le differenze riscontrate durante il soggiorno di relax (servizi essenziali, spiaggia, piscina, igiene, la difformità degli orari di arrivo e di rientro, voli), danno diritto al turista di agire al fine di ottenere il rimborso della vacanza ovvero il risarcimento del danno per le vacanze rovinate.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, unanime nel riconoscere la natura contrattuale della responsabilità del tour operator o della compagnia aerea (vedi per esempio cassazione civile, sez. unite 11.11.2008, n. 26972), nonché la risarcibilità dei danni sofferti dal turista/consumatore qualora la realtà dei fatti così come rappresentati sul depliant illustrativo non rispecchi quanto pubblicizzato (ex multis: cassazione civile 04.03.2010 n. 5189).
Nota bene: in tutti questi casi, si esclude la responsabilità della compagnia aerea o del tour operator (viaggi all inclusive) solo ove sussista una causa di forza maggiore, ad esclusione di tale circostanza i danni devono essere risarciti sia che siano di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Sul quest’ultima voce di danno, quella non patrimoniale, mi permetto una breve osservazione.
La Corte di Cassazione pochi anni fa (2008) ha .affermato come “la gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)”.
Su tale presupposto, parrebbe che il mero disagio non sia effettivamente risarcibile.
Ed invece, il codice del turismo all’art.47 prevede che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.”
Di talché diviene risarcibile anche il mero disagio, purché sia rilevante e non di scarsa importanza.
Giova, inoltre, ricordare che per cause di forza maggiore, tali da escludere la responsabilità del tour operator o della compagnia aerea, si intendono tutte quelle circostanze provviste del carattere di imprevedibilità, eccezionalità e invincibilità.
Ecco allora l’esempio del Tribunale di Milano che ha condannato una compagnia di volo per un ritardo sulla tratta Milano Parigi statuendo che: “non può considerarsi caso di forza maggiore o caso fortuito il verificarsi di una forte nevicata alla fine di dicembre nel nord della Francia, in quanto evento ampiamente prevedibile. Tale eventualità rientra infatti nella normale alea dello svolgimento del servizio di trasporto aereo alle latitudini europee e nella stagione invernale, ed è dunque sprovvista del carattere di imprevedibilità, eccezionalità e invincibilità propria delle ipotesi rispettivamente di caso fortuito e forza maggiore” (Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, Sentenza 23 novembre – 16 dicembre 2010, n. 14418).
In conclusione, il turista è certamente tutelato dalla normativa italiana (in realtà precipitato di quella europea).
Ciò detto, nessun risarcimento del danno per equivalente potrà mai rimborsare quella sensazione di profondo riposo che ognuno di noi prova nello stendersi su di uno sdraio, magari al sole, staccando per qualche giorno il cervello e, soprattutto, il cellulare dall’amata-odiata routine lavorativa!
AM