Lo stanno già scrivendo in tanti: sebbene attivo dal 1° di giugno, ha iniziato a circolare sui media italiani oggi la notizia che Facebook ha indetto un referendum in cui sono coinvolti i 900 milioni di iscritti per validare le modifiche proposte alla Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità (DDR) e alla Normativa sull’utilizzo dei dati. Come spiega Severgnini su Corriere.it, se il voto sarà espresso da più del 30% degli utenti sarà considerato vincolante, altrimenti solo consultivo.
Per incentivare un voto consapevole, una volta cliccato su “Vota”, Facebook invita alla lettura dei documenti modificati, lunghe pagine che descrivono minuziosamente i nuovi documenti, le modifiche introdotte e i precedenti.
Le continue modifiche che Facebook inserisce nel servizio, non solo per la privacy, dicono in primo luogo di uno strumento che si adatta alla continua evoluzione (anche numerica) del pubblico. In secondo luogo ci dice di una società che non ha ancora trovato un modello di business definitivo, anche a seguito delle incerte quotazioni del titolo di borsa e della necessità di non poter fare affidamento esclusivamente sugli investimenti pubblicitari.
Fra le numerose clausole contenute nei lunghi documenti di cui sopra, una delle tante che balza all’occhio, e che peraltro non è stata quasi minimamente toccata nella nuova versione rispetto alla precedente, è il paragrafo 1 della sezione 2 “Condivisione dei contenuti e delle informazioni” della Dichiarazione dei diritti e delle Responsabilità: “Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, ad esempio foto e video (“Contenuti IP”), l’utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e alle impostazioni delle applicazioni: l’utente concede a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, per l’utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook (“Licenza IP”). La Licenza IP termina nel momento in cui l’utente elimina il suo account o i Contenuti IP presenti sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati”.
Purtroppo la dizione della clausola è molto generale e non è evidente quali siano le implicazioni di questa concessione: riguarderà dati aggregati oppure individuali, solo quelli pubblici o anche quelli di cui si è ristretta la privacy? Nella nuova normativa sull’Utilizzo dei dati, inoltre, si trova scritto: “Sebbene tu consenta l’utilizzo delle informazioni ricevute su di te da parte di Facebook, il proprietario di tali informazioni sarai sempre tu. La tua fiducia è molto importante, ecco perché Facebook non condivide con altri le informazioni ricevute su di te, se non nel caso in cui:
– abbia ricevuto la tua autorizzazione;
– ti abbia avvisato, ad esempio nelle normative del sito; oppure
– abbia rimosso il tuo nome o qualsiasi altra informazione personale dal sito”.
Ancora, non è del tutto chiaro quale sia l’autorizzazione di cui si parla qui, se quella generale che si sottoscrive al momento dell’apertura del profilo o quella singola sui contenuti.
Come hanno sottolineato in tanti si tratta di un meccanismo “do-ut-des” ovvero il pagamento del servizio avviene tramite dati e non tramite denaro, se vogliamo descrivere in modo più cinico la situazione.
In un’epoca di news visualization e in cui finalmente anche le case farmaceutiche si sono decise a fare foglietti illustrativi più comprensibili mi chiedo se Facebook, però, non potesse pensare di fare, accanto alla versione integrale delle norme, anche una versione “for dummies” in cui spiegare passo passo cosa cambia nella nuova versione dei documenti e le implicazioni delle singole clausole, o almeno delle principali.
Il problema della privacy dei dati in rete non riguarda in realtà solo Facebook ma tutte le piattaforme e si divide in mille rivoli che concernono le questioni legali, di tutela dei dati dei minori ma anche la “semplice” gestione della propria immagine in rete.
Per una prima conclusione provvisoria, perché il tema e ampio e merita di essere ripreso, cito una riflessione che la studiosa statunitense danah boyd (sì, si scrive tutto minuscolo) ha scritto a proposito di social network, adolescenti e privacy. Nel suo saggio “Social Privacy in Networked Publics: Teens’ Attitudes, Practices, and Strategies” scritto con Alice Marwick, boyd afferma che per gli adolescenti il desiderio di socializzare sui social network non equivale necessariamente a quello di essere personaggi pubblici o di essere oggetto allo sguardo di chiunque.
Guardando bene le clausole di Facebook sarebbe necessario trasformare questa riflessione in domanda ogni volta che ci accingiamo a pubblicare un contenuto, o meglio, ogni volta che decidiamo di aprire un account su una piattaforma, ovvero: il nostro desiderio di socializzare equivale a quello di mostrarci in pubblico e di conferire in nostri dati a una piattaforma gestita da terzi? Si tratta di una domanda forse banale ma cruciale soprattutto per chi non è avvezzo a problematizzare queste situazioni.
Un primo risultato positivo del referendum potrebbe, quindi, essere quello di condurci a leggere meglio le normative che regolano l’utilizzo di Facebook e a sensibilizzare chi ci circonda su questo tema, per quanto ci vogliano effettivamente più di cinque minuti per farlo.
Dimenticavo: che cosa votare? Credo che alla fine voterò per tenere le precedenti anche se le nuove sono in parte più chiare, proprio perchè preferirei che Facebook facesse un ulteriore sforzo di precisazione.