Il presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, “si era determinato ad impugnare la Legge Gelmini, a tutela delle prerogative statutarie della Regione siciliana. In particolare – si legge in un comunicato della Regione – il ricorso presentato al Giudice delle Leggi riguardava l’art.19, comma 4, della Legge n.111/2011 nota, appunto, come legge Gelmini sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Tale decisione era stata suffragata da relativa delibera della Giunta regionale (n.186 del 5 agosto 2011), che aveva dato il via libera al ricorso innanzi alla Corte costituzionale“.
Non si applicherà la legge Gelmini sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche ma la legge regionale 6 del 2000. È l’effetto della sentenza n. 147 con la quale la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione siciliana che aveva impugnato la norma nazionale “per l’incostituzionalità della nuova legge statale per violazione delle disposizioni statutarie che assegnano alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di istruzione elementare e competenza legislativa concorrente in materia di istruzione media e universitaria, nonchè le relative funzioni esecutive ed amministrative in materia”.
Nel censurare la Legge Gelmini, dichiarandone l’illegittimità costituzionale, la Corte ha ribadito, infine, la prevalenza delle norme regionali in materia di dimensionamento, sulle corrispondenti norme statali. Di fatto in Sicilia, dunque, la legge Gelmini non entrerà in vigore ed il dimensionamento scolastico sarà determinato in base alla legge regionale n.6 del 2000.
Con la sentenza n.147, depositata il 7 giugno, la Corte Costituzionale non ha potuto fare a meno di riconoscere la fondatezza delle ragioni della Regione siciliana, riaffermando le prerogative regionali statutarie in materia di istruzione, nonchè la titolarità della Regione in materia.
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