Negli scorsi mesi, prima con il Decreto “semplificazioni fiscali” (DL 16/2012) e poi con il Decreto “crescita e sviluppo” (DL 83/2012), sono state introdotte una serie di disposizioni che con le semplificazioni e la crescita nulla hanno a che vedere.
In particolare, si tratta delle norme che rimettono in pista la responsabilità solidale dell’appaltatore con il suo subappaltatore per il versamento dell’Iva e delle ritenute fiscalisui redditi di lavoro dipendente. Un’operazione che era stata già accarezzata dal legislatore nel 2006 (con il famigerato “Decreto Visco-Bersani”) e che era stata opportunamente neutralizzata nel 2008. A volte ritornano, dunque.
Per chi è costretto a seguire quotidianamente le evoluzioni e le involuzioni del fisco nostrano, la questione è nota e più volte, l’ultima non più tardi di ieri, la relativa disciplina è stata oggetto di disamine tecniche su Eutekne.Info (si veda “Responsabilità solidale per tutti i contratti d’appalto e subappalto”).
Se il subappaltatore non versa, l’appaltatore risponde in solido, divenendone quindi garante a favore dello Stato. Non viene risparmiato nemmeno il committente originario: se l’appaltatore o i suoi subappaltatori non versano Iva e ritenute all’Erario, la responsabilità solidale non opera, ma può scattare una sanzione da 5mila a 200mila euro.
Come possono, committente e appaltatore, evitare di incorrere, rispettivamente, nelle sanzioni e nella responsabilità solidale? Devono richiedere alla propria controparte idonea documentazione comprovante la regolarità dei versamenti all’Erario prima di procedere al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Insomma, il “contrasto di interessi”, quando può essere declinato a favore del contribuente, sotto forma di detrazioni o deduzioni, convince poco chi siede nelle istituzioni; quando invece può essere declinato a favore dello Stato, sotto forma di responsabilità solidali e sanzioni per omesso controllo dei doveri altrui, convince e pure molto.
Il problema è che questo ribaltamento sulle imprese del lavoro di tutela dell’Erario, che dovrebbe competere ad enti a ciò precipuamente preposti (e finanziati, come tutta la pubblica amministrazione, con le tasse pagate da quelle stesse imprese) rischia di mandare incortocircuito un sistema economico già allo stremo.
Che senso ha parlare di semplificazione degli adempimenti burocratici, crescita dell’economica e velocizzazione dei pagamenti alle imprese e tra imprese, se poi si introducono norme che, al solo fine di dare maggiori garanzie ad un Erario evidentemente non in grado di tutelarsi da solo con controlli efficienti e tempestivi, vanno nella direzione opposta della esplosione degliadempimenti, del rallentamento dell’economia e del blocco dei pagamenti alle imprese e tra imprese?
In questi mesi, le imprese hanno già compreso la portata di ciò che è stato loro scaricato addosso, ma l’esasperazione a oggi non è ancora esplosa per il semplice fatto che, come opportunamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i nuovi obblighi si applicano per i contrattistipulati dal 12 agosto 2012 e limitatamente ai corrispettivi contrattuali la cui scadenza di pagamento è successiva all’11 ottobre 2012.
Questione ancora di poco tempo e il numero di imprese, costrette a confrontarsi in concreto con una disciplina che nulla ha a che vedere con semplificazione e crescita, sarà elevatissimo. Ci sarà chi ci marcerà sopra per non pagare il proprio fornitore e chi si ritroverà suo malgrado appreso a responsabilità che non dovrebbero essere sue, esplodendo ulteriormente il suo rischio di impresa.
In altre parole, a farne le spese, per un verso o per l’altro, saranno gli operatori economici che si comportano seriamente, sia nel rapporto con le loro controparti contrattuali che nei confronti dello Stato.
La cosa più stupefacente è che, recentemente, in occasione di pubblici convegni, esponenti di primissimo piano dell’Agenzia hanno preso le distanze da questa norma, sottolineando che la sua introduzione non è stata proposta né caldeggiata a Governo e Parlamento dall’Amministrazione finanziaria italiana (nonostante, aggiungiamo noi fuor di ipocrisia, quest’ultima sia stata per il resto l’ispiratrice di larga parte delle norme fiscali degli ultimi anni finalizzate al sistema dei controlli).
Ebbene: si può sapere allora chi si è sognato di introdurre questa ennesima norma intrisa di prevaricazione statalista sul legittimo diritto del privato di fare la sua parte di operatore economico e di pretendere, al contempo, che altri svolgano quella di controllore dell’interesse erariale?
Perché è chiaro che l’effetto di una siffatta norma è proprio quella di anteporre, a mali estremi, le ragioni del Fisco a quelle della sopravvivenza stessa dell’impresa: non mi basta che dichiari (e quindi non evadi), se poi non versi nei termini (perché non hai liquidità e anteponi il pagamento di dipendenti e fornitori); se fai così, autorizzo il tuo cliente a non pagarti a sua volta (e chi se ne frega se in questo modo aggravo definitivamente la tua crisi di liquidità) e, per essere certo che non lo faccia, lo minaccio pure con l’assunzione di responsabilità e sanzioni.
Una norma dunque che scarica sulle imprese funzioni di tutela dell’Erario che non appartengono loro e crea l’ennesimo presupposto fiscale per l’aggravamento delle situazioni di crisi.
E se per caso saltasse fuori, come a questo punto pare, che questa norma orfana di padri si sia praticamente riscritta da sola, quanto ci vorrà prima di derubricarla una seconda volta, evitando così che dispieghi tutta la sua dirompente perniciosità sul sistema economico?
Per inserire norme inopportune e prevaricatrici è sempre bastato in questi ultimi anni il primodecreto di passaggio. Possibile che, per una volta, non si possa fare altrettanto per eliminarne una che nessuno sembra avere richiesto e di cui l’economia del Paese non ha certo bisogno?
(twitter @enrico_zanetti)