Fisco e sviluppoUna giornata bella e importante (e una notarella sulla legge elettorale)

Il bello di avere un blog da un anno e mezzo è che puoi rileggere cosa pensavi (e dicevi) in questi mesi. E oggi, per quelli che la pensano come me, è una giornata bella e importante, perché chi ta...

Il bello di avere un blog da un anno e mezzo è che puoi rileggere cosa pensavi (e dicevi) in questi mesi. E oggi, per quelli che la pensano come me, è una giornata bella e importante, perché chi taccia di scelta democristiana la “salita in politica” di Mario Monti – «non mi candido ma sono a disposizione per guidare forze politiche e sociali che dovessero appoggiare la mia agenda» – credo sottovaluti la rottura culturale che si porta dietro l’annuncio fatto dal premier uscente prima nel corso della conferenza stampa di Natale a Palazzo Chigi e poi, esplicitato meglio, durante l’intervista con Lucia Annunziata su Raitre.

Proprio la frase finale pronunciata al cospetto del direttore dell’Huffington Post riassume al meglio la rivoluzione montiana: se puntassi a qualche altra poltrona istituzionale (leggi il Quirinale), la strategia migliore sarebbe quella di fare un passo di lato, mettermi alla finestra in attesa del momento buono. Invece non è così, facendo in un certo senso violenza al suo carattere.

Non era scontato ma generoso e coerente con la sua personale linea del Piave: l’esigenza di non disperdere l’eredità di quest’anno. Per la sua ambizione di statista ma soprattutto per il futuro e la tenuta del Paese. Quando ha capito che il teatrino politico tradizionale, pronto a darsi battaglia alle urne, lo avrebbe dilapidato in poche settimane, la scelta è diventata obbligata. Insieme alle conseguenze che si produrranno su tutto il quadro politico.

Sì, perché la scelta di Monti obbligherà tutti a stare sui contenuti invece che sulle ideologie o l’ennesima riedizione della guerra dei mondi comunisti/anticomunisti, berlusconiani/antiberlusconiani. Obbligherà tutti a un bagno di realismo, impedendo fughe nel populismo. O meglio chi vorrà lo farà allo scoperto, assumendosene l’onere davanti agli italiani.

Stanerà i cespugli riformisti e liberali presenti a ogni latitudine a convergere su un’agenda europea e di modernizzazione al netto dei rispettivi schieramenti. Infine, non è da escludere, la sua scelta potrebbe addirittura avviare una scomposizione del quadro politico, superando i vecchi contenitori destra-sinistra e sostituendoli con la coppia innovazione (ed Europa) vs conservazione.

Per questo da stasera niente sarà più come prima. Non ci saranno più alibi. Né per il Pd, che dovrà scegliere tra il montismo europeista e le sirene retrò; né per il Pdl che rischia di schiacchiarsi su posizioni anti Ppe a braccetto con la Lega Nord; né per lo stesso centro che forse pensava di ereditare il brand Monti senza alcuna discontinuità, mentre il professore ha fatto capire di voler fare un’operazione più larga e dal basso, innervata nella società italiana. Per tutti questi motivi la sfida montiana val la pena di essere giocata.

ps: A un amico “mago” della politica confidavo che ero sorpreso da come mi sembrava che la stampa avesse sottovalutato il passo gigantesco fatto da Monti. Mi ha detto: «Nnon conoscono la legge elettorale». Vi allego una nota divulgativa sperando sia utile a capire

twitter @actavecchio

Notarella sintetica per un’associazione che abbia intenzione di farsi “partito”
(fonte: manuale elettorale – Camera dei Deputati)
* * *
1. Un partito politico è un’associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 18 Cost. Dunque per la sua disciplina valgono, oltre alla Costituzione, in primis, le regole del codice civile e poi naturalmente le altre leggi e il resto della normativa d’interesse.
2. Per la sua costituzione basta il riconoscimento operato presso un notaio che, attraverso la redazione di uno statuto dell’associazione politica, comprensivo di valori e organismi dell’associazione, ne certifica l’esistenza;
3. L’associazione diventa ipso facto un partito se si presenta alle elezioni amministrative, politiche o europee con una sua lista, dei candidati ed un simbolo da inserire nella scheda elettorale;
4. Il simbolo deve essere depositato presso un notaio e poi presso l’ufficio elettorale delle elezioni alle quali ci si vuole presentare;
5. Le regole e le istruzioni per le operazioni presso gli uffici elettorali possono essere rintracciate, rapidamente, su tre tipi di fonti: il Codice delle elezioni che la dottrina ha raccolto, il manuale elettorale predisposto dalla Camera dei Deputati, le pubblicazioni del Ministero dell’Interno (in particolare quelle del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (Direzione Centrale dei Servizi Elettorali) per le elezioni amministrative e quelle dell’Ufficio Elettorale, per le elezioni politiche e europee;
6. Ad esempio, le norme fondamentali riguardanti la disciplina delle elezioni del Senato e della Camera, come modificate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (il c.d. Porcellum), prevedono, nella fase del procedimento elettorale preparatorio , che ciascun partito:
a. depositi il contrassegno: Tra le ore 8 del 44° e le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati (per l’elezione alla Camera o al Senato) depositano presso il Ministero dell’interno il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste (D.P.R. 361/1957, artt. 14-17; D.Lgs. 533/1993, art. 8). La stessa persona non può depositare più di un contrassegno (D.P.R. 14/1994, art. 1, comma 1). È vietato il deposito di contrassegni confondibili con altri già depositati o con simboli, elementi o diciture usati tradizionalmente da altri partiti. Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l’uso ad altri. Per i partiti vige l’obbligo di presentare le proprie liste con un contrassegno che riproduca il simbolo di cui notoriamente fanno uso (D.P.R. 361/1957, art. 14).
b. indichi il collegamento in coalizione: All’atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione. Tali dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno. I collegamenti in coalizione hanno rilievo ai fini del riparto dei seggi e dell’attribuzione del premio di maggioranza. L’elenco dei collegamenti, una volta accertata la regolarità delle dichiarazioni, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale (D.P.R. 361/1957, art. 14-bis).
c. depositi il programma: contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o gruppi politici organizzati che si candidano a governare devono depositare il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Se collegati in coalizione, essi depositano un unico programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione (D.P.R. 361/1957, art. 14-bis, comma 3).
d. indichi il nome del capo della coalizione o forza politica: il deposito del contrassegno e del programma elettorale e l’eventuale dichiarazione di collegamento in coalizione è effettuato, per ciascun partito o gruppo politico organizzato, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato, che provvede a designare, con atto autenticato dal notaio, per ciascuna circoscrizione (al Senato, per ciascuna circoscrizione regionale), un rappresentante effettivo e uno supplente, incaricati di effettuare il deposito della lista di candidati e dei relativi documenti (D.P.R. 361/1957, artt. 15 e 17).
e. presenti delle candidature: la presentazione delle candidature è effettuata, nell’ambito di ciascuna circoscrizione (per le elezioni della Camera) o circoscrizione regionale (per le elezioni del Senato), per liste di candidati (D.P.R. 361/1957, artt. 18-bis-24.; D.Lgs, 533/1993, artt. 9-11). Ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine, in numero non inferiore a un terzo e non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 3). Sulla scheda i nomi dei candidati sono stampati nell’ordine stabilito dai presentatori, che non può essere modificato dall’elettore poiché quest’ultimo non dispone di voti di preferenza.
A pena della nullità dell’elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni, né può accettare la candidatura contestuale al Senato e alla Camera (D.P.R. 361/1957, art. 19). La nuova disciplina non reca limiti, invece, alla possibilità di essere inclusi in liste aventi lo stesso contrassegno, presentate in più circoscrizioni. La presentazione delle liste è effettuata, presso la cancelleria della corte d’appello o del tribunale sede dell’ufficio centrale circoscrizionale (per la Camera) o dell’ufficio elettorale regionale (per il Senato), dalle ore 8 del 35° alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione (D.P.R. 361/1957, art. 20).
La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero di elettori della circoscrizione rientrante nei limiti minimi e massimi (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 1), stabiliti in relazione alla diversa ampiezza demografica delle circoscrizioni (per l’elezione della Camera) o delle Regioni (per l’elezione del Senato).
In particolare:
(a) per la Camera:
– fino a 500.000 abitanti almeno 1.500 e non più di 2.000 elettori-sottoscrittori;
– più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti almeno 2.500 e non più di 3.000 elettori-sottoscrittori;
– più di 1.000.000 di abitanti almeno 4.000 e non più di 4.500 elettori-sottoscrittori;
(b) per il Senato:
– fino a 500.000 abitanti almeno 1.000 e non più di 1.500 elettori-sottoscrittori;
– più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti almeno 1.750 e non più di 2.500 elettori-sottoscrittori;
– più di 1.000.000 di abitanti almeno 3.500 e non più di 5.000 elettori;
Sia per la Camera che per il Senato, in caso di scioglimento che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza naturale, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 1).
Nessuna sottoscrizione è richiesta (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 2; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 3):
– per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;
– per i partiti o gruppi politici che siano collegati in coalizione con almeno due partiti o gruppi di cui al punto precedente e che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati;
– per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.
Nei casi in cui non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori, la dichiarazione di presentazione delle liste o dei gruppi di candidati può essere sottoscritta, oltre che dal segretario nazionale del partito o del gruppo politico, anche dagli organi periferici incaricati con apposito mandato autenticato da un notaio. La sottoscrizione può anche essere effettuata dai rappresentanti incaricati di depositare le liste di candidati ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 361/1957, a condizione che, nell’atto di designazione, agli stessi sia stato conferito il mandato di provvedere a tale incombenza, oppure essi esibiscano, all’atto della presentazione delle candidature, un apposito mandato autenticato da un notaio (D.L 161/1976, art. 6).
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (D.P.R. 361/1957, art. 20, sesto comma). La raccolta delle firme, che devono essere autenticate, deve avvenire su moduli appositi che riportano il contrassegno di lista e le generalità dei candidati; la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere corredata dai certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni che compongono la circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 20).
La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente nei 180 giorni antecedenti il termine finale fissato per la presentazione delle candidature; non si considerano valide le sottoscrizioni raccolte precedentemente a questa data (L. 53/1990, art. 14, comma 3).

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