Segnali dal campola legge salva olio italiano

Andando a vedere i numeri di produzione e consumo di olio extra vergine d’oliva in Italia, emerge un dato che è importante evidenziare. I consumi di olio extra vergine sono aumentati nel 2011 del 4...

Andando a vedere i numeri di produzione e consumo di olio extra vergine d’oliva in Italia, emerge un dato che è importante evidenziare. I consumi di olio extra vergine sono aumentati nel 2011 del 4,2%, nello stesso periodo, però, la produzione nazionale ha subito una costrizione del 6 % mentre le importazioni hanno raggiunto il massimo storico pari a 584.000 tonnellate (dati Unaprol).
Purtroppo tutto questo ha una sola spiegazione, molto dell’olio venduto come italiano in realtà è una miscela di olio esteri confezionati in Italia e venduti in bottiglie con messaggi che richiamano il Bel Paese.
I continui sequestri ad opera dei NAS e della Guardia di Finanza testimoniano un passaggio di olio proveniente da Spagna, Grecia, Maghreb e Tunisia che dopo procedimenti di “svecchiamento” con aggiunta di clorofilla e betacarotene, sono pronti per la vendita.
Guardando ai dati si evince che, non tutti gli oli venduti con la dicitura olio extra vergine d’oliva sugli scaffali dei supermercati sono italiani, ma il consumatore fa molta fatica ad accorgersene.
Ciò che succede è che s’importano oli a basso prezzo e di scarsa qualità, si mescolano con percentuali minime di olio italiano, ed infine li si vende come oli italiani.
Il risultato di questo modo di procedere è, da una parte l’inganno verso i consumatori, dall’altra la perdita di valore del vero olio italiano.
In Italia ci sono oltre 250 milioni di piante di olivo per un fatturato di 2 miliardi di euro, un patrimonio importante in termini di biodiversità, cultura e preservazione del territorio che deve essere tutelato.

La legge va nella giusta direzione per garantire al consumatore la possibilità di scelta, in modo chiaro ed inequivocabile, tra un olio extra vergine d’oliva italiano e un prodotto diverso che può essere una miscela di oli comunitari. Questo significa rispettare il consumatore e far bene all’olio italiano proteggendolo da una logica di continuo ribasso dei prezzi come si è verificato nell’arco del 2012 con le numerose offerte da parte della GDO proprio sull’olio extra vergine d’oliva venduto a 2,00 € al litro.
E’ quindi con grande soddisfazione che applaudiamo alla nuova legge, nata sul DDL 3211 Mongiello-Scarpa detto ” Salva Olio italiano”.
Ecco le novità introdotte dalla nuova legge anti contraffazione dell’olio extra vergine d’oliva.
• Art. 1 Etichette più chiare. I consumatori devono sapere esattamente cosa portano in tavola. I caratteri delle lettere riportanti l’origine dell’olio dovranno essere ben visibili rispetto al colore del fondo. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro o Paese terzo, la dicitura va preceduta dal termine «miscela», stampato anch’esso in maniera ben evidente rispetto alle altre indicazioni.
• Art. 4,5,6 Messaggi ingannevoli. Vengono definiti come pratiche ingannevoli i messaggi che, attraverso immagini, diciture, simboli evocano una zona di produzione diversa da quella effettiva di origine delle olive.
• Art. 2. Panel test. Avrà il compito di analizzare le caratteristiche organolettiche dell’olio, avrà carattere probatorio e si potranno quindi denunciare oli difettosi in commercio.
• Art. 10 Collaborazione con gli uffici di sanità marittima (USMAF) al fine di rendere accessibili le informazioni di provenienza delle importazioni di oli e olive. L’arrivo in Italia di olio di oliva straniero ha raggiunto, nel 2011, il massimo storico di 625mila tonnellate e ha superato la produzione nazionale calcolata dall’Istat a circa 546 mila tonnellate. L’Italia è il primo importatore mondiale di olio che per il 74 % viene dalla Spagna, il 15 % dalla Grecia e il 7 % dalla Tunisia (dati Unaprol).
• Art. 8, 9, 10, 11 – questi articoli si riferiscono alle norme sul funzionamento del mercato e della concorrenza. Bene l’articolo 8 sui poteri di vigilanza alle autorità garante della concorrenza; l’articolo 9 che previene le frodi nell’applicazione del TPA (traffico di perfezionamento attivo. Art.11 concerne la materia delle vendite sottocosto degli oli di oliva extra vergini.
La possibilità prevista dal TPA di importare e lavorare oli stranieri in Italia da riesportare verso committenti e purtroppo stata ampiamente utilizzata per importare olio straniero e poi rivenderlo in Italia o all’estero come olio italiano, diminuendo in questo modo la domanda di vero olio italiano ed abbassando, in modo illecito, i prezzo dell’olio.
• Art. 12, 13, 14, 15, 16 – Riguardano le norme che disciplinano il contrasto alle frodi. In particolare l’art. 12 – dispone che venga accertata la responsabilità penale di eventuali comportamenti illeciti da parte di taluni soggetti e che la stessa responsabilità, in caso di accertamento, venga estesa all’ente che questi soggetti rappresentano. L’art. 13 – prevede sanzioni accessorie per il delitto di contraffazione di IGP o DOP.

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