Il maleficio del dubbioA Kabobo non va inflitta una “pena”

Prendo spunto dallo spassoso articolo di ieri del dottor Sallusti sul caso Kabobo per spiegare un aspetto che nel precedente post era rimasto poco chiaro. Se fosse dichiarata la totale infermità m...

Prendo spunto dallo spassoso articolo di ieri del dottor Sallusti sul caso Kabobo per spiegare un aspetto che nel precedente post era rimasto poco chiaro. Se fosse dichiarata la totale infermità mentale del criminale, il giudice non disporrebbe una “pena” ma una “misura di sicurezza”. La differenza è molto importante perché sono due strumenti diversi che rispondono a due esigenze diverse (anche se talvolta vengono comminate entrambe, ad esempio nei casi di infermità parziale).

La pena, oltre alla tanto contestata funzione rieducativa, svolge anche la funzione special preventiva di impedire a quel soggetto di commettere altri reati, e quella general preventiva di dissuadere altri dal seguire il suo cattivo esempio. La misura di sicurezza, venendo applicata a malati mentali, ha invece il duplice scopo da un lato di garantire la collettività isolando e neutralizzando i matti socialmente pericolosi, dall’altro di consentire – se possibile – la cura coatta del disturbo psichico. Inoltre mentre la pena ha una durata determinata, perché risponde al criterio razionale di proporzione con il reato, la misura di sicurezza può essere rinnovata all’infinito, perché legata alla pericolosità sociale del soggetto. Fino a che il soggetto non si può considerare “guarito” non viene reinserito nella società.

Non si può, come fa il dottor Sallusti, ragionare sulla pena che andrebbe inflitta quando la pena stessa manca. Strepitare che “Kabobo deve pagare”, nel senso che (matto o no) deve andare in carcere, perché ha calpestato la libertà altrui, ha rotto il contratto sociale e quindi merita una punizione, significa prescindere completamente dall’elemento soggettivo del reato, dalla capacità della persona di capire e controllare le proprie azioni. Se tale capacità manca del tutto – ed è compito degli psichiatri stabilirlo – allora non ha senso pretendere una “punizione” in senso stretto. Senza contare che la teoria retributiva della pena (“tu hai fatto male alla società, ora la società farà del male a te”) non trova casa nella legge italiana.

Per fortuna certe “discettazioni eleganti da thè illuminista in via Montenapo” affondano le radici in profondità nel nostro ordinamento giuridico e pongono argini invalicabili al semplicismo di chi ancora invoca – più o meno consapevolmente – la legge del taglione.

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