L'Aquila Blog. Opinioni a confronto sui fatti che contanoLegge 150: tredici anni spesi male

Leggi ambigue, personalismi, l’ostracismo dei burocrati e la disattenzione del Sindacato e dell’Ordine dei Giornalisti hanno impedito un vero riconoscimento della professione all’interno degli Uffi...

Leggi ambigue, personalismi, l’ostracismo dei burocrati e la disattenzione del Sindacato e dell’Ordine dei Giornalisti hanno impedito un vero riconoscimento della professione all’interno degli Uffici Stampa dove, in un ginepraio di inquadramenti economici e professionali, solo i più scaltri hanno potuto avere riconosciuti dei vantaggi economici a discapito degli ultimi arrivati.

A tredici anni dall’approvazione della Legge 150, una sentenza del Giudice civile del lavoro dell’Aquila cala nuove ombre sull’applicazione del Contratto nazionale dei Giornalisti negli Uffici Stampa della Pubblica Amministrazione.

La sentenza ha ristabilito che i contratti come quello giornalistico, se non nei casi del tempo determinato o per specifici progetti, non possono essere applicati nelle pubbliche amministrazioni.

Il testo della 150 che avrebbe dovuto risolvere questo aspetto, non cita mai esplicitamente di applicazione del contratto giornalistico negli Uffici Stampa delle pubbliche amministrazioni. Tuttalpiù ha rimandato sine die – e con molta fatica interpretativa – l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali “ad una speciale area di contrattazione con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti”. A causa dell’ostracismo dei dirigenti pubblici e, forse, anche di un’azione poco convinta dell’Ordine dei giornalisti, questa speciale “area di contrattazione”, dopo tredici anni, non ha mai visto la luce. Questa ultima sentenza sembra certificare che la stessa Legge 150 e tutta la miriade di incontri, convegni, tavole rotonde e dibattiti sul tema avuti fino adesso sono stati una colossale montatura fine a se stessa.

UFFICIO STAMPA CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO – Cercando di ricostruire le annose vicende dei giornalisti dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale dell’Abruzzo, si può anche capire quanti punti oscuri, deleghe, omissioni e troppe leggi “ad giornalistas” caratterizzano la vicenda abruzzese.

La Legge regionale 13/84, con la quale due giornalisti furono originalmente assunti con contratto giornalistico dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, stabiliva, infatti, solo un concorso per titoli, ossia il diploma di scuola media superiore, e che la commissione esaminatrice fosse composta espressamente dallo stesso Ufficio di Presidenza. In pratica lo stesso organismo politico che aveva assunto in precedenza, a tempo determinato e a chiamata diretta, proprio i giornalisti che sarebbero risultati i futuri vincitori del concorso per la stessa posizione ma a tempo indeterminato. Un concorso che oggi non potrebbe mai essere proposto con queste modalità. Ma negli ’80, negli anni dell’edonismo Craxiano, a tutti parve cosa normale e nessuno gridò allo scandalo.

Successivamente, nel 1997, liti, ambizioni e personalismi interni a quello stesso Ufficio Stampa avevano portato la questione all’attenzione della Corte dei Conti che affermò il principio secondo il quale non è possibile applicare un contratto privatistico, a tempo indeterminato, nelle pubbliche amministrazioni. Gli fu quindi revocato il contratto e, pur avendo partecipato ad un concorso per diplomati, gli venne riconosciuta la figura di funzionari e l’assegno integrativo dello stipendio.

Quando il Consiglio regionale dell’Abruzzo, nel dicembre del 2004, durante una lunga ed estenuante seduta notturna per l’approvazione del bilancio, decise di “far finta” di recepire la 150 del 2000 e riapplicare finalmente il contratto ai due colleghi giornalisti, pensò di farlo nuovamente con una Legge “ad giornalistas”: la Legge regionale 48/2004, infatti, di tutto il personale giornalistico assunto dalla Regione Abruzzo, riguardava solo ed esclusivamente due giornalisti, e solo quei due, tralasciando ogni principio generale o valutazioni relative al valore di determinate professionalità. Non essendo mai citata nel testo, vennero ignorati anche gli altri principi della Legge 150 che si dava per scontato fosse stata implicitamente recepita dalla Regione Abruzzo. Solo facendosi aiutare a decriptare il testo della Legge regionale 48/04 si può capire che, quelle norme scritte in perfetto burocratichese, riguardavano la Struttura di Supporto Stampa e il personale giornalistico assunto venti anni prima. E che per aggirare l’aggravio di spesa, invece di scrivere 140.000 euro di costo totale, fu utilizzato l’artificio ad indicare il costo relativamente esiguo di 1.100 euro, riguardante, però, unicamente la decina di giorni che separavano l’entrata in vigore del testo dall’anno legale successivo, il 2005. Al legislatore e ai cittadini, anche in questa occasione, sembrò il tutto a buon prezzo. Per buona pace dei principi costituzionali, del Sindacato e dell’Ordine dei Giornalisti, quella Legge regionale non avrebbe concesso alcun riconoscimento economico, invece, per tutti gli altri colleghi assunti nella stessa Regione.

Ecco perché, dopo dieci anni, nella stessa Struttura Stampa, sui cinque giornalisti professionisti assunti con un profilo espressamente giornalistico, ancora solo in due possono vantare un regolare contratto da redattori ordinari mentre gli altri tre hanno uno stipendio che non arriva a 1.200 euro mensili. In pratica, per gli ultimi arrivati, è stato messo a disposizione un profilo professionale ed economico inferiore anche a quello previsto dallo stesso contratto nazionale degli Enti Locali per i dipendenti ai quali viene chiesta obbligatoriamente l’iscrizione ad un qualsiasi ordine professionale. Anche in questo caso Sindacato e Ordine dei giornalisti, nazionale e regionale, si sono guardati bene dall’intraprendere ogni azione legale a tutela dei colleghi più giovani, anche solo per denunciare la clamorosa disparità di trattamento economico che divide i reduci della prima repubblica dai malcapitati giovani della “generazione perduta”. Non contenti di questo trattamento palesemente iniquo, uno dei due colleghi con il contratto da “redattore”, questa volta con il pieno appoggio degli avvocati del Sindacato, ha provato a farsi riconoscere dal giudice anche il profilo economico di “capo redattore”, motivandolo per ragioni di anzianità. Questo nuovo tentativo è però finito malissimo rischiando di mettere a repentaglio il diritto di avere il contratto giornalistico negli uffici di tutti gli enti pubblici d’Italia. Quel giudice del lavoro affatto distratto, infatti, si è accorto che la Legge 150, in tutti questi anni, è rimasta una carta delle buone intenzioni e che gli interessi interni alle logiche della pubblica amministrazione hanno potuto, al massimo, garantire questo “privilegio” in modo contorto e – secondo alcuni – anticostituzionale. Ecco perché la sentenza tende a ristabilire dei principi e diritti antecedenti la Legge 150, cercando di ricondurre per l’ennesima volta il problema all’interno delle norme che regolano la pubblica amministrazione. «Se farà giurisprudenza ci creerà molti problemi» ha dichiarato il presidente dell’Ordine regionale, Stefano Pallotta, che ha prontamente annunciato l’opposizione dell’Ordine alla sentenza.

E chi ha avuto, ha avuto; chi ha dato, ha dato, il giovane rimarrà sempre sottopagato.

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