Onorevoli Colleghi!
la riforma del sistema previdenziale attuata nel 1995 ha determinato il passaggio del calcolo delle pensioni dal più generoso metodo retributivo al più sostenibile metodo contributivo.
Questo passaggio è stato attuato facendo comunque salvo il diritto di vedersi liquidare la pensione per intero con il metodo retributivo a tutti coloro che all’anno di entrata in vigore della riforma avevano già accumulato 18 anni di anzianità contributiva.
Inoltre, per coloro che a tale annualità avevano già accumulato anni di anzianità contributiva in misura però inferiore a 18, è stato previsto un meccanismo di pro rata tale per cui la pensione viene liquidata in parte con il metodo retributivo e in parte con quello retributivo, in proporzione al numero di anni di anzianità contributiva “ante riforma” e “post riforma” sul totale di anni complessivi di anzianità contributiva.
A distanza di quasi vent’anni, è finalmente maturata la consapevolezza di come questo approccio nel disegnare una riforma abbia come finalità assai più mettere in sicurezza il passato dorato di alcuni che non costruire un futuro sostenibile per tutti.
Fino a determinate soglie di pensione, è infatti non solo ragionevole, ma anzi doveroso conciliare l’esigenza riformatrice con la tutela dell’affidamento di aspettative legittime al punto da poter essere considerati diritti acquisiti che non possono essere rimessi in discussione
Oltre determinate soglie, tuttavia, non è più possibile parlare di diritti acquisiti che, in quanto tali, meritano tutela anche se la loro insostenibilità prospettica rende necessario impedire che anche le nuove generazioni possano a loro volta acquisirli.
Oltre determinate soglie, si può e si deve parlare soltanto di privilegi inaccettabili, il cui integrale mantenimento, nell’istante in cui si chiedono sacrifici alle nuove generazioni nel nome della sostenibilità del sistema per tutti, mina alle fondamenta il patto tra generazioni, il principio di uguaglianza tra i cittadini e, in ultima analisi, i fondamenti stessi della convivenza sociale.
Per questo motivo, nelle more di una revisione organica del sistema previdenziale, mediante una apposita legge delega al Governo, le cui direttrici bene risultano esposte nel disegno di legge delega predisposto dal Senatore Pietro Ichino, dalla Deputata Irene Tinagli e dall’ex Deputato Giuliano Cazzola, si propone di introdurre con la presente proposta di legge un contributo di solidarietà provvisorio (in quanto destinato ad essere applicato per cinque anni) sulle pensioni di più elevato ammontare, qui individuate nelle pensioni da 60.000 euro lordi annui in su.
I criteri di calcolo del contributo di solidarietà riflettono e declinano i principi rinvenibili nel richiamato disegno di legge delega Ichino – Tinagli – Cazzola.
La logica è quella dell’applicazione di una trattenuta alla fonte, con aliquote progressive per scaglioni, sul differenziale esistente tra l’ammontare della pensione liquidata e l’ammontare della pensione che sarebbe invece liquidata ove la sua quantificazione avesse luogo per intero con il metodo contributivo.
In questo modo, ferma restando l’integrale tutela del diritto acquisito per pensioni fino a 60.000 euro, per quelle eccedenti il contributo di solidarietà viene richiesto solo nella misura in cui una parte del trattamento pensionistico non costituisca un vero e proprio diritto soggettivo del pensionato (ossia la restituzione, sotto forma di rendita pensionistica, dei contributi da questi effettivamente versati).
Per esempio, nel caso di una pensione lorda annua di 200.000 euro che, se liquidata con criteri di calcolo integralmente contributivi, ammonterebbe invece a 150.000 euro, il contributo di solidarietà che verrà trattenuto alla fonte sarà pari a 9.000 euro.
Ove, a fronte di una medesima pensione lorda annua di 200.000 euro, il ricalcolo della stessa con il criterio contributivo “secco” la riesprimerebbe ad appena 50.000 euro (perché evidentemente, in questo secondo caso, molti meno sono stati i contributi effettivamente versati e molto più significativo, dunque, è il vantaggio attribuito dalla sopravvivenza del metodo di calcolo retributivo), il contributo di solidarietà da trattenere alla fonte sale a 44.000 euro.
Questa modalità di applicazione del contributo di solidarietà, unita alla previsione della sua natura transitoria (quinquennale), lo rende adeguato anche rispetto ad eventuali vagli di costituzionalità e consente pertanto di dare vita ad una iniziativa legislativa concreta e non meramente propagandistica.
Il disegno di legge prevede che il contributo di solidarietà si applichi con le medesime modalità sia ai trattamenti pensionistici oltre 60.000 euro lordi annui che vengono erogati da gestioni previdenziali i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato (ad esempio, le varie gestioni INPS), sia a quelli che vengono erogati da gestioni previdenziali i cui conti non vi rientrano (ad esempio, le Casse private degli iscritti alle professioni ordinistiche).
Il gettito del contributo di solidarietà trattenuto dalle gestioni previdenziali i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato viene vincolato a copertura di interventi finalizzati a ridurre, anche in modo selettivo, il carico fiscale e contributivo sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa svolta in prevalenza con il lavoro del titolare, oppure a copertura di interventi di finanziamento e rifinanziamento di ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori e di asili nido per agevolare il lavoro femminile.
Il gettito del contributo di solidarietà trattenuto dalle gestioni previdenziali i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato viene invece vincolato copertura di interventi finalizzati a migliorare i trattamenti previdenziali ed assistenziali degli iscritti alle medesime gestioni per i quali il calcolo del montante previdenziale avviene per intero sulla base del metodo contributivo.
È tempo di distinguere i diritti dai privilegi e, per meglio tutelare i primi, chiedere un sacrificio tangibile a chi gode dei secondi, senza però cadere in esagerazioni populistiche e propagandistiche che otterrebbero soltanto di portare a declaratorie di incostituzionalità, a tutto vantaggio di chi continuerebbe a godere nella sua interezza di trattamenti pensionistici completamente sganciati dalla propria contribuzione e da logiche di doveroso rispetto dell’equità intergenerazionale.
Articolo 1
(Contributo di solidarietà)
1.Nelle more di una revisione organica del sistema previdenziale, mediante apposita legge delega al Governo, sui trattamenti pensionistici di entità superiore a 60.000 euro annui al lordo del relativo prelievo fiscale è applicato per cinque anni un contributo di solidarietà nella misura e per le finalità di cui ai successivi articoli della presente legge.
2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 si applica a tutti i trattamenti pensionistici che vengono erogati da enti di gestione di forme di previdenza obbligatoria, ivi inclusi quelli di natura privatistica i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato.
3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è indeducibile dalle imposte sul reddito e relative addizionali.
4. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è trattenuto alla fonte per dodicesimi dal sostituto di imposta che liquida il trattamento pensionistico su cui il contributo medesimo trova applicazione.
Articolo 2
(Misura del contributo)
1. Il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1 è dovuto sulla differenza tra:
a) l’ammontare complessivo lordo su base annua del trattamento pensionistico effettivamente erogato, in quanto liquidato in base alle vigenti disposizioni in materia;
b) l’ammontare complessivo lordo su base annua del trattamento pensionistico che verrebbe erogato ove la sua liquidazione avvenisse per intero in base al metodo di calcolo contributivo.
2. Il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1 è dovuto nella misura del:
a) 10 per cento, sulla differenza di cui al comma 1 fino a 10.000 euro;
b) 20 per cento, sulla differenza di cui al comma 1 da 1 0.001 a 50.000 euro;
c) 30 per cento, sulla differenza di cui al comma 1 da 50.001 a 100.000 euro;
d) 40 per cento, sulla differenza di cui al comma 1 oltre 100.000 euro.
2. Se il contributo di solidarietà calcolato ai sensi del comma 1 eccede la differenza tra il trattamento pensionistico lordo spettante su base annua e l’importo di 60.000 euro, è applicato nei limiti di tale differenza.
Articolo 3
(Vincoli di destinazione)
1. Il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, trattenuto alla fonte nelle misure di cui all’articolo 2, è così destinato:
a) la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato, affluisce in un apposito fondo del bilancio dello Stato, denominato con riferimento alla presente legge ed utilizzabile esclusivamente a copertura di interventi finalizzati a ridurre, anche in modo selettivo, il carico fiscale e contributivo sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa svolta in prevalenza con il lavoro del titolare, oppure a copertura di interventi di finanziamento e rifinanziamento di ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori e di asili nido per agevolare il lavoro femminile;
b) la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato, permane nella disponibilità degli enti medesimi e deve essere integralmente reimpiegata a copertura di interventi finalizzati a migliorare i trattamenti previdenziali ed assistenziali degli iscritti alle medesime gestioni per i quali il calcolo del montante previdenziale avviene per intero sulla base del metodo contributivo.
Articolo 4
(Entrata in vigore e disposizioni finanziarie)
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. Per il primo anno di applicazione, la dotazione del fondo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 è provvisoriamente quantificata, ai fini della sua utilizzazione nel corso del medesimo esercizio finanziario, in misura pari a 100 milioni di euro.
3. Per gli anni di applicazione successivi al primo, la dotazione del fondo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 è provvisoriamente quantificata, ai fini della sua utilizzazione nel corso dei medesimi esercizi finanziari, in misura pari al gettito effettivo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 1 determinatosi nel corso dell’annualità immediatamente precedente.