TantopremessoIl caso di Vincent Lambert tra Parigi, Strasburgo e Ginevra

Continua a far discutere in Francia la vicenda di Vincent Lambert, da circa dieci anni in stato vegetativo a causa di un incidente e sul cui destino sono in profondo conflitto i genitori e gli atri...

Continua a far discutere in Francia la vicenda di Vincent Lambert, da circa dieci anni in stato vegetativo a causa di un incidente e sul cui destino sono in profondo conflitto i genitori e gli atri membri della famiglia, inclusa la moglie. Dopo la conferma del Consiglio di Stato francese e della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo circa la decisione di interrompere idratazione e alimentazione a seguito di diversi pareri di natura medica, i genitori hanno deciso di rivolgersi al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che ha accolto la loro richiesta e ha, di fatto, innescato il meccanismo di contraddittorio con la Francia, chiedendo, al contempo, di non intervenire fino alla fine del contraddittorio stesso. Da ultimo, infine, la Corte d’appello di Parigi ha ordinato la ripresa dei trattamenti vitali, motivando tale decisione con la necessità che la Francia rispetti le richieste del Comitato ONU. Lasciando da parte i delicatissimi aspetti etici della controversia, che investe il “fine vita”, va certamente registrata la novità del ruolo assunto dal Comitato di Ginevra, la cui entrata in scena sta influenzando il corso degli eventi.

Partiamo dall’inizio, tuttavia, per capire meglio cosa stia accadendo dal punto di vista tecnico, cominciando dal ricordare che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 è il principale trattato internazionale che tutela e promuove i diritti umani delle persone con disabilità, stabilendo, una volta per tutte, che la disabilità è un aspetto della dimensione umana influenzata dal funzionamento della persona rispetto all’ambiente e alle diverse barriere (fisiche, sociali e culturali) presenti. La Convenzione istituisce, inoltre, un Comitato, con sede a Ginevra, che ha il ruolo di vigilare sull’implementazione della Convenzione nei Paesi che l’hanno ratificata, sia attraverso l’analisi dei rapporti periodici che gli Stati sono tenuti ad inviare, sia, come nel caso in questione, attraverso la ricezione ed esame di “comunicazioni presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che pretendano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte” (art. 1 del protocollo opzionale alla Convenzione). I genitori di Lambert hanno quindi attivato tale procedura ma, è bene evidenziarlo, nessuna decisione è stata sinora assunta dal Comitato che, al momento, ha evidentemente proceduto alla mera verifica dei requisiti per l’accettazione della richiesta, accertando, tra l’altro, che fossero stati esauriti tutti i mezzi di giurisdizione nazionale e che la richiesta stessa non fosse manifestamente infondata (art. 2 del p.o.). La domanda è quindi stata presa in carico dal Comitato e la Francia avrà la possibilità di presentare le proprie considerazioni entro sei mesi.

Due appaiono i temi fondamentali. Il primo: quali sono gli articoli della Convenzione in base ai quali si discuterà di eventuale violazione della Convenzione stessa? Con tutta probabilità gli articoli 10 (diritto alla vita), 17 (protezione dell’integrità della persona), 25 (diritto alla salute) e 26 (abilitazione e riabilitazione). In particolare, l’art. 25 dispone il divieto di ogni “rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità”. Siamo in presenza di una simile fattispecie? Il secondo: si profila una possibile frizione fra eventuali raccomandazioni del Comitato ONU e la decisione della Corte Europea di Strasburgo, che aveva respinto l’ennesimo ricorso dei genitori perché il tema in discussione non costituisce violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Per la Corte, infatti, non esistendo diffuso consenso tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa sul tema del fine vita, occorre riconoscere un ampio margine di apprezzamento ai singoli Stati e, nel caso in esame, il quadro giuridico interno francese sarebbe coerente col dettato dell’articolo 2 della CEDU: nessuna novità costituirebbe, dunque, il ricorso al Comitato ginevrino. Cosa accadrebbe, allora, in caso di parere favorevole al proseguimento de trattamenti di idratazione e alimentazione? Il Comitato, tuttavia, formula esclusivamente suggerimenti e eventuali raccomandazioni (art. 5 del p. o.) che, in quanto tali, non hanno natura vincolante e obbligatoria, pur se, evidentemente, lo Stato che aderisce al trattato dovrebbe, coerentemente, adempiere alle decisioni del Comitato che può, a ragione, essere definito il guardiano della Convenzione.

Tanti i punti di estrema importanza di una vicenda assai complessa che, tuttavia, potrebbe segnare punti di grande novità per temi di profonda valenza etica e relativi alla tutela dei diritti umani della persona e delle persone con disabilità: non resta che attendere gli sviluppi.

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