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Ecco il testo dell’Art. 17 saltato rispetto alle bozze “definitive” circolate:
Art. 17
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152)1. L’articolo 6 comma 17 primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è sostituito dal seguente: “Ai fini della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema sono vietate le attività di ricerca di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui agli articoli 4,6 e 9 della legge 9 gennaio 1991,n.9, da svolgersi all’interno delle acque delimitate dal perimetro delle aree protette individuate con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’elenco viene aggiornato con cadenza annuale; nel caso di istituzione di nuova area protetta restano efficaci i titoli abilitativi già rilasciati.”
2. All’aricolo 6 comme 17 sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dopo le parole “stessa data” sono aggiunte le seguenti parole “in base ai quali possono essere rilasciati i provvedimenti conseguenti o comunque connessi ai titoli stessi, comprese le proroghe e il rilascio delle concessioni conseguenti a un rinvenimento in un permesso di ricerca già rilasciato”.