Il tema della vigilanza è stato un punto di riflessione per Guido Carli, governatore della Banca d’Italia dal 1960 al 1975, più volte ministro, presidente di Confindustria negli anni Settanta. Conviene rileggere, in questi giorni certamente turbolenti, due estratti. Corrispondono a momenti diversi della sua vita pubblica.
Il primo è del settembre 1957. Guido Carli (1914 – 1993), in quel momento ministro del Commercio con l’estero nel governo presieduto da Adone Zoli (19 maggio 1957 – 1° luglio 1958), interviene a una riunione dell’International Banking Summer School dove tiene una relazione sul rapporto tra banche centrali e banche commerciali in Italia, Svizzera e Austria. Al termine di quella lunga relazione che in un certo senso immette al suo successivo incarico di governatore della Banca d’Italia (agosto 1960, dopo un breve periodo di direttore generale dall’ottobre 1959), Carli sottolinea quale sia il ruolo di controllore della Banca centrale nel sistema bancario.
Il tema del controllo ritorna nella premessa di tutte le sue considerazioni finali stese e lette da governatore della Banca d’Italia. È il secondo testo che è del maggio 1970. Il barometro del conflitto sociale punta decisamente sull’“agitato” e il problema è di nuovo che cosa significa esercitare un controllo. È il secondo tassello di questa lettura. E forse varrebbe la pena ripensarci.
Il compito della banca centrale*
Il sistema di controllo del credito da parte della Banca centrale è completato in Italia da un sistema di misure amministrative e da relazioni di buon vicinato con le banche commerciali. Nella sua qualità di organo esecutivo del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, la Banca centrale ha il suo parere sulle emissioni di valori azionari e obbligazionari proposte dalle aziende industriali, commerciali e finanziarie, nonché dagli istituti di credito a medio e a lungo termine.
Ai sensi della legislazione de 1936, la Banca centrale, ove ce ne fosse bisogno, ha i poteri per impartire alle banche commerciali direttive concernenti il mantenimento di specifici rapporti fra le poste di bilancio (rapporti di liquidità, rapporti fra categorie di impieghi, ecc.). Comunque nell’esercizio dei suoi compiti di vigilanza, la Banca centrale può apprezzare la posizione di liquidità di una banca commerciale e fornire consigli.
*Guido Carli, Rapporti fra banche centrali e banche commerciali in Italia, Svizzera e Austria (1957) e ora in Guido Carli dalla formazione a servitore dello Stato, a cura di Piero Barucci, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 324.
L’attività di vigilanza**
L’attività di vigilanza si è svolta nei riguardi di un sistema creditizio le cui condizioni di redditività si sono mantenute soddisfacenti, grazie alla congiuntura buona dell’annata e ad indirizzi di gestione generalmente corretti, anche se il declino del reddito fisso ha inciso sulle valutazione del portafoglio, e se in un sistema formato da gran numero di unità non mancano deviazioni a livello di singole aziende o stabilimenti.
A cogliere e correggere queste disfunzioni è soprattutto intesa l’attività ispettiva. Essa è stata generalmente intensificata, con estensione alle aziende di maggiore dimensione. In materia sono state messe a punto nuove procedure la cui applicazione si avvale anche dell’opera di tecnici dell’automazione.
Particolari cure sono state dedicate al conseguimento di un migliore assetto del sistema bancario, sia promuovendo provvedimenti di fusione, di gestione straordinaria e di liquidazione, sia attuando, ove del caso, misure di sostegno a tutela dei depositanti. Nella prospettiva della approvazione del noto disegno di legge istitutivo dei fondi comuni di investimento, si è poi affrontato il problema dell’adeguamento della struttura organizzativa della Vigilanza alle nuove funzioni che essa può essere chiamata a svolgere in materia.
**Guido Carli, Considerazioni finali, 1970, ora in Guido Carli Governatore della Banca d’Italia, a cura di Pierluigi Ciocca, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 249.