Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune
integrato dai delegati regionali
☞ Cosa sono i delegati regionali che integrano le Camere?
☞ L’elenco completo dei delegati regionali: l’identikit delle 5 donne e dei 53 uomini
Camera dei deputati 630
Senato della Repubblica 315
Senatori a vita 4
(Giulio Andreotti, Carlo Azeglio Ciampi, Emilio Colombo, Mario Monti)
Delegati regionali 58
(Tre per regione, eletti con voto limitato, in modo da assicurare la presenza di un delegato di minoranza, tranne la Valle d’Aosta che ne ha solo 1)
La Costituente volle includere una rappresentanza dei consigli regionali in modo da allargare la base di legittimazione indiretta di un presidente chiamato dall’articolo 87 della Costituzione a rappresentare la nazione nella sua unità, non solo l’ordinamento statale; ed anche per svincolarlo in qualche modo dalle due Camere
Collegio totale 1.007
La Costituzione art. 83.2 controlla richiede:
per le prime tre votazioni la maggioranza qualificata
(due terzi del collegio più uno)
672 voti
dalla quarta votazione in poi
maggioranza semplice (50 per cento del collegio più uno)
504 voti
La maggioranza richiesta per le prime tre votazioni indica che i Costituenti volevano assicurare al Presidente eletto, nella misura del possibile, un grado di consensi particolarmente elevato, che andasse al di là dei confini della maggioranza politica (era allora e resta oggi difficile immaginare maggioranze di oltre il 66%). Se questa non fosse stata però trovata nell’arco di qualche giorno, si sarebbe proceduto a maggioranza assoluta, garanzia che la maggioranza politica non potesse in linea di massima essere esclusa.
Unico requisito per essere eletti:
essere cittadino e aver compiuto 50 anni e godere dei diritti politici e civili. La carica non è compatibile con nessun’altra
La durata della carica è sette anni (art. 85.1 Cost.) uguale a quella fissata dalle leggi costituzionali del 1875 per il presidente francese della Terza Repubblica (uno dei riferimenti dei nostri Costituenti). Nel nostro ordinamento una simile durata è superata solo dai giudici costituzionali (nove anni). Il motivo è svincolare il Presidente da qualsiasi legame politico con l’organo che lo elegge: in nessun caso un Presidente potrebbe essere rieletto dalle medesime assemblee di Camera e Senato né dai medesimi delegati dei consigli regionali.
FONTE: Augusto Barbera, Carlo Fusaro, Corso di Diritto Pubblico, il Mulino