Dal 2004 nell’Unione europea è in vigore il regolamento CE n. 261, che stabilisce regole comuni in caso di disservizi causati dalle compagnie aeree. Il regolamento – e tutti gli indennizzi che prevede – si applicano a qualsiasi volo in partenza da un aeroporto comunitario, oltre che ai voli in partenza da paesi extra-Ue se la destinazione si trova all’interno dell’Ue e la compagnia aerea batte bandiera di uno Stato dell’Unione. Le tutele previste sono dovute sia nel caso in cui abbiate prenotato il volo da soli, online o in un punto vendita del vettore aereo, sia quando vi siete affidati a un’agenzia o ancora quando il volo faccia parte di un viaggio a pacchetto.
Che obblighi hanno le compagnie in base al regolamento 261/2004?
Innanzitutto devono ASSISTERE i passeggeri, fornendo:
- Pasti e bevande per tutta la durata dell’attesa
- Sistemazione in albergo, compreso il trasferimento da e per l’aeroporto
- Due telefonate o messaggi via fax o e-mail
In caso di ritardo, questi diritti scattano oltre le due ore di attesa.
Nei casi più gravi, si avrà diritto anche al RIMBORSO del biglietto:
- Se bisogna aspettare più di cinque ore, i passeggeri hanno diritto di rinunciare al volo ottenendo il rimborso;
- Quando la compagnia ha accettato più prenotazioni dei posti disponibili (overbooking) chi si vede negare l’imbarco può accettare volontariamente un volo successivo concordando, in cambio, altri benefici, oppure pretendere il rimborso.
- Infine, il rimborso è dovuto in caso di cancellazione del volo
In caso di overbooking o cancellazione, in alternativa al rimborso il passeggero può accettare la RIPROTEZIONE, cioè l’imbarco sul primo volo disponibile o, se preferisce, nella data successiva più conveniente per lui.
In aggiunta a questi diritti, la compagnia aerea è tenuta a riconoscere anche un indennizzo ai passeggeri che non possono imbarcarsi sul volo prenotato, e a quelli che atterrano con un ritardo di oltre tre ore.
Questo indennizzo, definito dal regolamento COMPENSAZIONE PECUNIARIA, è pari a :
- 250 euro per voli fino a 1500 km
- 400 euro per voli compresi tra 1500 e 3500 km
- 600 euro per voli più lunghi di 3500 km
Non si ha diritto alla compensazione pecuniaria quando la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali (tali sono considerate le condizioni meteo avverse, allarmi per la sicurezza o scioperi).
Allo stesso modo, il passeggero non ha diritto a nessun indennizzo (ma ha comunque diritto al rimborso) quando sia avvisato della cancellazione:
- Almeno due settimane prima della partenza
- Tra due settimane e sette giorni prima della partenza, se gli viene offerto in alternativa un volo che arrivi non più di quattro ore oltre l’orario previsto
- Almeno sette giorni prima della partenza, se in alternativa gli viene offerto un volo che non arrivi a destinazione con più due ore di ritardo.
In tutti questi casi, per ottenere il risarcimento a cui si ha diritto, bisogna presentare subito un reclamo scritto alla compagnia aerea. In alcuni casi le compagnie mettono a disposizione dei moduli nei loro uffici all’interno degli aeroporti, oppure online. È sempre consigliabile farsi rilasciare una copia del reclamo, per poter dimostrare la data in cui è stato presentato. In alternativa, si può richiedere il risarcimento tramite una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla sede del vettore aereo.
Se entro sei settimane dal reclamo non si riceve risposta, si può inoltrare il reclamo anche all’Enac o all’ente responsabile nel Paese in cui si è verificato il disservizio. Attenzione però: l’Enac ha solo un potere di vigilanza. Quando riceve queste segnalazioni, verifica l’accaduto e può sanzionare la compagnia per il mancato rispetto delle norme, ma non ordinerà un risarcimento nel caso specifico. Se neppure la denuncia all’Enac riesce a smuovere la compagnia, sarà necessario intraprendere un’azione legale per obbligarla a pagare.