La fine dell’estate porta con sé una possibile causa di contagio ancora più pericolosa: quella delle intercettazioni voluta a tutti i costi da Alfonso Bonafede e che la irrimediabile superficialità (e incompetenza tecnica?) dell’attuale classe dirigente del Partito democratico (il partito «liberale a sua insaputa» vagheggiato da Goffredo Bettini) ha avallato in silenzio.
Così facendo i dem hanno cancellato la sua propria riforma approvata appena un anno prima del cambiamento voluto dal ministro di giustizia Bonafede, ma andiamo per ordine.
Quando c’erano i telefoni fissi, quelli che si usavano solo ed esclusivamente nelle case, le intercettazioni giudiziarie erano una prova importante ma difficilmente da sole bastavano senza altri supporti.
Le telefonate importanti degli indagati erano rare, frammentate durante la giornata, e quando si aveva il sospetto di essere ascoltati bastava darsi un appuntamento al bar e si era tranquilli.
Insomma, la telefonata “scottante”, quella che metteva a nudo tresche compromettenti, era rarissima e c’era un motivo. In quella Italia democristiana degli anni ’70, infestata dalle trame occulte di servizi deviati e terrorismo, regolata da un codice inquisitorio e non ancora “garantista”, vi era una legge sulle intercettazioni assai più civile ed attenta alle ragioni della libertà degli individui ancorché il termine privacy e i vari garanti fossero là da venire.
La legge 98 del 1974 era stata adottata con ammirevole sollecitudine, specie se rapportata ai tempi nostri, dopo un’importante sentenza di un anno prima della Corte Costituzionale che aveva invitato il legislatore a regolamentare una materia delicata e costituzionalmente sensibile (articolo 15 della Carta) come la riservatezza delle comunicazioni di cui oggi le procure fanno macello, nonostante le pubbliche manifestazioni di viva preoccupazione.
Quella vecchia legge ad esempio limitava rigorosamente i reati per cui si poteva ricorrere a un mezzo di prova così invasivo: delitti dolosi puniti con pena superiore a cinque anni di reclusione, reati concernenti gli stupefacenti, armi e sostanze esplosive, reati di contrabbando e ovviamente reati di molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono. Oggi invece, la lista è notevolmente più lunga: al solo primo comma, l’articolo 266 del codice di procedura penale elenca ben dieci categorie di reati (categorie, non singole fattispecie) per cui si possono usare apparecchi di captazione molto più sofisticati di quelli di mezzo secolo fa.
Non solo, ma in conformità all’ossessione dei grillini per i reati contro la pubblica amministrazione, la soglia per intercettare è stata abbassata: se si procede per un reato che non supera i cinque anni, basta opportunamente “gonfiarlo” all’occorrenza con qualche aggravante per arrivare al limite di pena giusto.
Ma c’è di più: la legge del 1974 introduceva dei nuovi reati in funzione della tutela dei soggetti terzi intercettati per errore o al di fuori dei casi consentiti. L’articolo 615 bis del vecchio codice prevedeva una pena fino a cinque anni ulteriormente aggravata se il responsabile era un pubblico ufficiale, per chi diffondesse notizie, immagini e intercettazioni indebitamente effettuate nei luoghi di privata dimora. Le intercettazioni se rilevanti andavano trascritte integralmente ma se dovevano essere lette durante il processo si procedeva a porte chiuse «quando la lettura o l’ascolto possono ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza».
Già «il diritto delle parti private alla riservatezza» è un’espressione elegante che oggi sembra desueta come un bicchiere di rosolio, un retaggio di altra epoca. Il nuovo codice di procedura penale che in teoria avrebbe dovuto soppiantare il vecchio codice fascista del 1930 sul tema si è dimostrato un colabrodo.
La colpa va ascritta certamente ai nuovi mezzi di comunicazione che in pratica accompagnano per tutto il giorno e tutta la vita ogni cittadino, ai devastanti virus informatici come i Trojan horse che possono esservi inoculati con stratagemmi di vario tipo e addirittura l’attiva partecipazione dei gestori di telefonia ai danni dei propri clienti (famoso il messaggio di uno dei principali operatori al cliente Palamara con cui si introduceva un captatore nel telefonino con il falso pretesto di riparare un “bug” informatico). Oggi chiunque di noi può essere seguito e registrato per 24 ore, in ogni condizione di intimità o meno.
Non solo, ma le poche garanzie di un controllo “professionale” su questa delicatissima materia sono vanificate dal ricorso diffuso e consentito dalla legge all’opera di società private che noleggiano allo Stato le apparecchiature necessarie avendo così accesso al materiale.
I cittadini della DDR godevano di una maggiore riservatezza ai tempi della Stasi.
L’uso e l’abuso delle intercettazioni e della loro indebita diffusione è andato di pari passo con il crescente potere dei corpi specializzati di polizia giudiziaria e dello sviluppo di un giornalismo sedicente d’inchiesta che il più delle volte è una vera e propria estensione delle varie agenzie investigative.
Un esempio paradigmatico proviene dalla defunta maxi-inchiesta pomposamente battezzata come “Mafia Capitale” prima di essere impietosamente affondata dalla Corte di Cassazione.
All’avvio degli arresti il decollo della indagine capitolina era stato accompagnato dalla pubblicazione e capillare distribuzione presso i media di una serie di filmati contenenti immagini e intercettazioni provenienti raccolte dai ROS, alcune delle quali riprendevano l’arresto di alcuni indagati.
Il tutto a cura di un apposito ufficio di pubbliche relazioni curato dai responsabili del reparto, come da loro ammesso nel processo.
Il punto cruciale è che il segreto non copriva più gli atti quando venivano depositati per i difensori, come se il diritto alla loro conoscenza per gli avvocati degli indagati fosse da estendere a quello della morbosa curiosità del pubblico.
Giocando su questa lacuna (e sulle ridicole multe per i giornali che avessero violato il divieto di pubblicazione) si è alimentato negli anni lo scandaloso fenomeno di cui tutti si lamentano, compresi coloro che ne traggono beneficio ma nulla hanno fatto per impedirlo, insinuando beffardamente che la colpa è dei difensori.
Alla fine la classe politica, particolarmente colpita, ha pensato bene di reagire con una prima riforma varata nel 2017 dall’allora Guardasigilli Andrea Orlando che prevedeva come elemento principale (ed è tutto dire) il controllo sul materiale intercettato affidato in esclusiva alla polizia giudiziaria.
A questa sarebbe spettata l’insindacabile scelta delle “intercettazioni rilevanti” da proporre al Pubblico ministero, dopo averle trascritte. Tutto il resto ritenuto non utile sarebbe finito in un maxi-archivio in teoria visitabile anche da Pm e avvocati, ma in pratica del tutto segreto perché gli stessi non sarebbero mai in condizione di orientarsi senza le trascrizioni scritte (i cosiddetti brogliacci).
Qualche anima maliziosa poteva invero pensare che tale riforma, subito malvista da magistrati e legali, avrebbe consentito maggior tutela e controllo ai politici in quanto contemporaneamente veniva varata un’altra legge che obbligava i reparti operativi a fornire notizie sulle indagini (e sulle intercettazioni) ai vertici della catena di comando. Il pensiero vola alla vicenda Consip che vede imputati per favoreggiamento proprio in tema di intercettazioni uno dei vertici dell’arma e un ex ministro.
La legge è stata abrogata dall’intervento riparatore della Corte costituzionale, presto seguito dalla riforma Orlando spianata da Bonafede.
La legge, entrata in vigore il primo settembre, riconsegna il controllo sulla scelta delle intercettazioni ai Pm e ripristina i registri con i relativi riassunti che consentiranno agli avvocati di poter accedere agli archivi almeno con una guida.
Ma la riforma non servirà a tutelare la privacy di indagati e terzi estranei perché Bonafede, in un moto ecumenico, ha anche pensato agli amici giornalisti e ha previsto una norma ad hoc di rara finezza.
Il comma 1 bis dell’articolo 269 prevede espressamente che i verbali contenenti i sunti delle intercettazioni ritenute “rilevanti” dal Pubblico ministero e da lui utilizzate non sono coperti dal segreto e dunque pubblicabili. Esattamente come prima. Anzi, più di prima e senza neanche il rischio di multe.
Reso il giusto omaggio a Bonafede, capace di accontentare allo stesso tempo Pubblici ministeri, avvocati e giornalisti, resta comunque non risolto un vergognoso fenomeno che continuerà ad autoalimentarsi.
Rimedi? Ne azzardo uno: obbligare le procure a darsi dei “modelli organizzativi” per la sicurezza interna allo stesso modo con cui gli stessi sono imposti a società ed enti pubblici.
Imporre in materia di intercettazioni il principio di precauzione richiesto alle pubbliche autorità e ai responsabili delle imprese per prevenire calamità e infortuni e ai medici per rispondere colposamente della mala sanità.
Di fronte a un fenomeno che per estensione può ben considerarsi una piaga “pubblica”, l’unico rimedio è imporre criteri precisi di oggettiva responsabilità per chi ha la custodia della riservatezza e della libertà dei cittadini. Non ci vuole molto. E funzionerebbe.