Ecco spiegata col solito cipiglio di chi non ammette repliche, la dottrina Landini sul green pass per l’accesso nei luoghi di lavoro. Ospite di Veronica Gentili a “Stasera Italia” il segretario generale della Cgil si lancia in una delle sue consuete filippiche: «Faccio l’obbligo vaccinale o l’obbligo del green pass e quelle persone e quei lavoratori che non intendono fare il vaccino vengono licenziati, demansionati, o lasciati a casa senza retribuzione noi diciamo che non siam d’accordo. Non siamo contro i vaccini, anzi domani – assicura Maurizio Landini – proporremo al governo e alle imprese di fare una campagna informativa affinché le persone decidano autonomamente di vaccinarsi e di affrontare il tema, ma quello che non può essere accettato è far finta di non vedere quello che sta succedendo. È un anno e mezzo che siamo in pandemia e i lavoratori tutti, non vaccinati, hanno lavorato e portato avanti il Paese, rispettando le norme di sicurezza, quindi diciamo che queste forzature fatte in questo momento sono controproducenti».
Landini è un sindacalista di quelli che non si sono scritti da giovani alla direzione generale. Ha cominciato dalla fabbrica, poi dalla “zona” e da lì è andato avanti guadagnandosi ogni nuovo incarico. In questa vicenda gli consiglierei di mettersi nei panni di un funzionario della Fiom di una provincia settentrionale che viene avvertito dalla RSU di una fabbrica che esistono dei seri problemi con le maestranze, nel senso che vi è una minoranza di lavoratori disseminati in vari reparti che non si sono sottoposti alla vaccinazione e rifiutano di farlo.
Gli altri – ancorché vaccinati – non gradiscono di lavorare a contatto con questi colleghi, benché siano applicate le misure di prevenzione, e finiscono per solidarizzare col datore di lavoro che intende sospendere, senza stipendio, i renitenti. Il sindacalista si attiva secondo le indicazioni di Landini e cerca innanzi tutto di convincere coloro che non si sono ancora vaccinati e non vogliono farlo, di recedere da questo loro atteggiamento.
E ovviamente porta degli argomenti, tra i quali inserisce la situazione di oggettivo pericolo, anche per i vaccinati, che può determinare il contatto con persone che hanno contratto il virus. Ma questi soggetti non vogliono sentire ragioni. Il funzionario si rivolge agli altri affermando che le posizioni del datore sono inaccettabili, che i loro colleghi renitenti, da un anno e mezzo, «hanno lavorato e portato avanti il Paese, rispettando le norme di sicurezza»; e che quindi non vi è alcun motivo per discriminarli, sospenderli o demansionarli.
Va da sé che i lavoratori vaccinati insistano e chiedano perché da parte degli altri vi sia tanta ostinazione nell’adottare una precauzione che a loro è sembrata ovvia. A questo punto che cosa fa il sindacalista? Si mette a dissertare sui diritti inviolabili della persona? Anche di quelli che possono provocare dei danni agli altri? E se il datore attua le misure annunciate li invita a scioperare per difendere i colleghi discriminati? Un bel pasticcio.
È vero, ci sono le norme definite dai protocolli: la misurazione della temperatura, la frequente effettuazione di tamponi e l’obbligo di presentare la certificazione dell’avvenuta guarigione in caso di contagio. Come direbbe allora Antonio Di Pietro «o è zuppa o pan bagnato».
Ma ormai tutto e il suo contrario sgomitano per essere annoverati nel regime del “dirittismo”. C’è poi il problema del “demansionamento” che è cosa diversa dal cambio di mansioni. In proposito la legge è chiara. Il dlgs n.81/2016, a modifica del art. 2013 cod.civ. prevede la possibilità di accordi di spostamenti in peius fatti «nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita».
In generale poi non è richiesto il consenso del lavoratore se il dipendente viene spostato di mansioni e adibito a compiti diversi rispetto a quelli assegnatigli inizialmente, ma ad una sola condizione: le nuove mansioni devono appartenere allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime da lui effettivamente svolte. Il lavoratore conserva il livello di inquadramento e il trattamento retributivo in godimento con l’eccezione degli elementi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
È possibile l’assegnazione al livello di inquadramento inferiore (pertanto il demansionamento è limitato ad un solo livello) in presenza di una modifica degli assetti organizzativi che incida sulla posizione del lavoratore al quale deve essere assicurato un obbligo formativo. Ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva, con il solo limite del rientro nella medesima categoria legale (esempio: un impiegato non può diventare un operaio).
Se adito, il giudice deve accertare la sola sussistenza (non anche la sua opportunità) di una modifica che incide sulla posizione del lavoratore. Il datore ha un solo obbligo a pena di nullità: quello della comunicazione scritta del mutamento di mansioni. Consentirà dunque Maurizio Landini agli imprenditori di avvalersi della legge? Oppure, dopo 500 giorni di blocco dei licenziamenti, devono mantenere negli organici aziendali e retribuirli se sospesi, quanti tra i loro dipendenti credono al malocchio?