Ai ferri CortiTutto quello che avreste voluto sapere sulla lite tra Varsavia e l’Ue (e sul perché ci riguarda)

Il conflitto con la Corte di Giustizia europea aperto dal governo polacco non ha precedenti. Eppure, per quello che riguarda la fragilità della visione unitaria della giustizia nessuno è senza colpa, neanche l’Italia. Occorre l’istituzione dell’equivalente della Bce anche per il diritto, prima che sia tardi

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Circa tre anni fa, gli stupiti avvocati convenuti in un importante convegno giuridico degli Ordini forensi del Triveneto ascoltarono sbigottiti ciò che riferiva in un messaggio video registrato il loro collega polacco Mikołaj Pietrzak, presidente dell’Ordine degli avvocati di Varsavia.
 Egli denunciava l’inizio dell’agonia dello Stato di Diritto nella civilissima Polonia, a due ore di volo dall’Italia.

Non era un avvocato afghano o turco a chiedere la solidarietà ma un distinto, elegante e colto professionista di una moderna capitale europea che in un inglese fluente degno della City raccontava un incubo.
 Pietrzak dipingeva il golpe silenzioso che il nuovo governo sovranista del premier Mateusz Morawiecki del partito Diritto e Giustizia, un impasto di populismo e forca, stava consumando ai danni della democrazia. Ed era un racconto istruttivo perché il tutto avveniva senza ricorrere all’esercito e alla violenza, ma solo utilizzando il potere della maggioranza e cambiando le leggi “anche nottetempo” (lo so, ci ricorda qualcosa), e perché Pietrzak dipingeva uno scenario futuro possibile per ogni Paese europeo.

Il primo obiettivo di una inarrestabile escalation, denunciava Pietrzak, era stato il Tribunale Costituzionale: il governo aveva abbassato l’età della pensione per i componenti con efficacia retroattiva e aveva così “occupato” la Corte, riempiendo con giudici eletti dal proprio schieramento in Parlamento i posti che si erano liberati.
 Nello stesso modo il governo aveva proceduto col Consiglio nazionale della magistratura (un organismo simile al nostro Csm quanto alle funzioni, ma con membri eletti solo dal Parlamento) e aveva creato presso la Corte di Cassazione un’apposita sezione disciplinare per togati e avvocati. Il governo aveva di conseguenza provveduto alla sostituzione massiccia dei giudici ai vertici degli uffici giudiziari nonché aumentato il numero di magistrati sottoposti a procedimenti disciplinari.
 Quanto agli avvocati, lamentava Pietrzak, erano stati “caldamente“ invitati a non porre questioni di costituzionalità sulla mancanza di norme che consentissero ai magistrati rimossi di ricorrere contro i provvedimenti del governo, pena il deferimento alla sezione disciplinare unitamente ai giudici che avessero osato rivolgersi alle corti europee.

Per questo motivo Pietrzak è ricorso alla Corte di Strasburgo con un leading case esaminato a maggio dalla Grand Chambre, lamentando la carenza di un ricorso giurisdizionale interno per i magistrati polacchi sottoposti a rimozioni arbitrarie.
 Era la primavera del 2018 e poco meno di tre anni prima il movimento populista aveva vinto le elezioni: di ciò il collega polacco informava gli avvocati italiani che, tranne qualche isolato caso, non hanno ritenuto di esprimere la solidarietà richiesta dal collega. Forse una buona fetta di loro plaudirebbero a un tale tipo di riforme in Italia: invece ciò che sta avvenendo a Varsavia è l’anticipazione di ciò che potrebbe accadere in qualsiasi Paese europeo dove si trovassero a governare maggioranze illiberali.

Dal 2018 a oggi la situazione è ulteriormente peggiorata fino alla sentenza emessa il 7 ottobre dalla Corte costituzionale polacca (K3/21) che ha reso evidente come il sovranismo sia un virus che minaccia direttamente il patrimonio culturale comune dell’Unione europea e la visione condivisa dello Stato di diritto e dei valori giuridici che ne sono la base.

Essi sono contenuti nei due fondamentali trattati firmati a Lisbona nel 2007 che regolano la vita dell’Unione europea come soggetto di diritto internazionale: il TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Ue) ed il TUE (Trattato dell’Ue). Quest’ultimo costituisce una Carta fondamentale dei diritti dell’Unione e fa propri in modo integrale i principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti umani e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza nel 2000.

È contro questo trattato che si è scagliata la Corte costituzionale polacca, più precisamente contro gli articoli 2 e 19 del Trattato dell’Unione europea che sanciscono il primato dello Stato di diritto e dei diritti umani come valori fondanti dell’unione (articolo 2) e la funzione della Corte di giustizia europea come organo che «assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati» nonché per gli Stati membri l’obbligo di stabilire «i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione» (articolo 19).

In poche parole, se vi è dubbio sulla conformità di una legge nazionale ai trattati sovranazionali la Corte europea ne fornisce l’interpretazione autentica con il conseguente obbligo per ogni giudice interno di attenervisi.
 Dunque erra completamente chi voglia stabilire paragoni tra questa controversia e le dispute che ci sono state in tempi recenti tra la Corte del Lussemburgo e le corti costituzionali italiane e tedesche.

Nel caso tedesco l’oggetto del contrasto tra la Corte di giustizia e quella di Karlsruhe era stato il Public Sector Purchase Program (il programma della Banca centrale europea di acquisto straordinario di titoli sul mercato secondario susseguente alla crisi finanziaria del 2008), mentre nel caso della Consulta italiana l’oggetto del contendere era stata la richiesta dei giudici europei di disapplicare con effetto immediato e retroattivo la prescrizione troppo breve prevista dalla legge italiana per i reati fiscali causa di danni economici per l’Unione europea.

Nei due casi infatti il confronto aveva investito singole specifiche disposizioni delle leggi europee, mentre oggi il Tribunale costituzionale di Varsavia con la procedura K3/21 si spinge a contestare il primato della Corte di giustizia come interprete dei trattati europei ma soprattutto il potere riconosciutole dal Trattato di Lisbona (e dalle varie Costituzioni come quella italiana) di poter richiedere l’immediata applicazione delle proprie pronunce nei Paesi aderenti con la disapplicazione delle leggi interne che giudichi in contrasto con i principi da essa affermati nelle sue sentenze.

La sentenza del Tribunale polacco è l’atto terminale di una lunga guerra giuridica con cui la Commissione europea (mentre anche alcuni tribunali polacchi sollevano questioni pregiudiziali davanti al giudice europeo) ha chiesto alla Corte di giustizia di disapplicare i vari provvedimenti che il Parlamento controllato dai populisti di Diritto e Giustizia (sic!) ha varato per mettere sotto il proprio controllo il potere giudiziario.

Con alcune pronunce la Corte europea è intervenuta direttamente sulle riforme dell’ordinamento giudiziario della Polonia: tra esse l’instaurazione in Cassazione della sezione disciplinare e le procedure di nomina dei vertici giudiziari demandate al Consiglio nazionale della magistratura e quindi al Parlamento che nomina in via esclusiva i membri dell’organismo.

Sul primo punto il governo polacco in estate ha fatto marcia indietro mentre sul secondo profilo ha attivato la contromisura sollecitando in prima persona il Tribunale costituzionale a pronunciarsi sulla compatibilità di dette sentenze con l’ordinamento costituzionale interno.

La famosa sentenza del 7 ottobre ha non inaspettatamente accolto il ricorso del governo statuendo sotto diversi profili l’inconciliabilità dei trattati europei con la Costituzione polacca laddove obbligherebbe le varie autorità giudiziarie interne a disapplicare le norme costituzionali che riguardano la nomina e l’indipendenza dei giudici polacchi.

Non sono ancora state depositate le motivazioni ma, sia pure nella sintesi della comunicazione fornita dal Tribunale, si manifesta un beffardo paradosso.
 La Corte polacca ha infatti rispolverato per l’occasione la teoria dei “controlimiti” a sua volta utilizzata dalle Corti costituzionali tedesca e italiana nelle loro dispute con i colleghi europei.
 In base a essa i vari “guardiani interni della Costituzione” si sono ritagliati una propria inscalfibile primazia rispetto alle Corti europee sia del Lussemburgo sia di Strasburgo, stabilendo che, pur dovendo rispettare i trattati sottoscritti da Germania e Italia con l’Ue e gli obblighi verso le Convenzioni sottoscritte, esiste un limite invalicabile per cui se l’interpretazione delle leggi da parte del giudice europeo cozza con quella che ne dà la Corte costituzionale del singolo Paese, vince il giudice nazionale e la sua lettura della Carta.

Così nello storico caso Taricco la corte del Lussemburgo e quella di Roma dopo aver sfiorato il conflitto aperto si sono accordate riconoscendosi reciprocamente il diritto per la Corte del Lussemburgo di imporre per il futuro la disapplicazione dei termini di prescrizione troppo brevi e per la Corte italiana di bloccare l’applicazione retroattiva e immediata della nuova regola ai processi già iniziati. La discussa e dibattuta novità della introduzione del “processo breve”, della “improcedibilità processuale” decorsi i termini senza la pronuncia di una sentenza, è figlia proprio di questo compromesso.

Il punto è che un compromesso non può mascherare i problemi di fondo che caratterizzano la fragilità della costruzione europea in diversi campi.
 Come per l’economia e gli assetti istituzionali anche per la giustizia non si è riusciti a pervenire a una struttura federale realmente unitaria.

Suona provocatoria la tesi polacca, ma sicuramente nelle motivazioni il tribunale richiamerà gli atti di ribellione delle Corti tedesche e italiane contro la Corte di giustizia dell’Unione europea, la teoria dei controlimiti, messa a punto peraltro dalla Consulta italiana quando ne faceva parte l’attuale ministro di Giustizia.
 Anzi, Marta Cartabia ha firmato come relatore un‘importante ordinanza della Consulta (117/19) stabilendo la “doppia pregiudizialità” delle valutazioni della Corte europea sulla conformità di una legge interna ai trattati internazionali e della Corte costituzionale in ordine alla compatibilità dell’interpretazione della Corte del Lussemburgo sulla medesima norma con la Carta costituzionale. Una ripartizione dei rispettivi terreni, non si sa quanto amichevole.

Certo, la differenza tra i vari casi non è da poco perché, come detto prima, in nessun caso dei giudici nazionali avevano mai messo in discussione il ruolo della Corte di giustizia dell’Unione europea e i principi che ispirano i trattati di Lisbona: il conflitto è arrivato dentro il cuore del diritto dell’Ue ma esso nasce anche dai ritardi e dalle gelosie che hanno già agitato i rapporti tra le Corti supreme.

E su questo punto nessuno è senza colpa: l’Italia ancora oggi, a distanza di molti anni, non è stata in grado di dare attuazione al “protocollo 16” della Convenzione europea dei diritti umani che conferisce alle alte Corti nazionali come la Cassazione o il Consiglio di Stato di richiedere un parere consultivo per quanto riguarda l’applicazione della Convenzione sui diritti umani nell’ordinamento interno.
 Alla base di tanto ritardo e dei continui rinvii del Parlamento italiano, oltre al pregiudizio delle forze populiste, vi è essenzialmente la radicata diffidenza delle istituzioni giudiziarie e della cultura accademica verso una concezione unificatrice del diritto europeo rappresentata dalle Corti sovranazionali, verso la “deriva europea” magari sventolando la bandierina nazionale.

Non è una disputa di lana caprina: con i suoi limiti e la sua invadenza il giudice europeo ha contribuito all’allargamento dei diritti individuali, basti pensare all’evoluzione del principio di legalità sotto forma di diritto del singolo alla prevedibilità della decisione giudiziaria che lo riguarda come espressione di un diritto coerente e costante e non frutto del capriccio dei vari giudici.

Parliamo di diritti fondamentali e se Varsavia ci invia un avviso, come molte volte in passato è successo per l’Europa orientale, è quello che ogni compromesso sui diritti fondamentali in nome delle rispettive gelosie ha il fiato corto: se l’Unione europea vuole sopravvivere bisognerà arrivare a una struttura e a una visione unitaria della giustizia e del diritto, come lo si richiede per l’economia, il lavoro, le istituzioni. Occorre l’equivalente della Bce anche per il diritto, prima che sia tardi.