La Suprema Corte Federale degli Stati Uniti pone fine dopo mezzo secolo agli effetti di quella che era la sua pronuncia più famosa, la sentenza Roe v Wade con cui nel 1973 aveva ritenuto incostituzionale il divieto di abortire fino a quando il nascituro non avesse raggiunto una propria autonomia di vita ( 24/28 settimane).
La decisione (213 pagine di motivazione fittissima del tutto insolita per una cultura giuridica abituata a una tacitiana asciuttezza espressiva), ha scatenato durissime polemiche nonostante fosse stata anticipata da una bozza fatta circolare nel mese scorso che si è rivelata esatta.
Come buona abitudine, i commenti provengono da soggetti che palesemente non hanno letto una riga e in alcuni casi neanche hanno capito di che cosa esattamente si occupasse la sentenza.
Cominciamo col dire che la Corte non vieta l’aborto ma intervenendo sulla legislazione dello Stato del Mississippi si limita a dire che i vari Stati dell’Unione hanno diritto a porvi per via legislativa limiti e regolamentazione.
Questo è sembrato sufficiente a buona parte dell’opinione pubblica progressista per esprimere indignazione e spingere il presidente Joe Biden, con un’evidente forzatura del suo ruolo, a invocare l’intervento del Congresso per porre rimedio agli effetti di una sentenza emessa dall’organo custode della corretta applicazione della più antica delle carte costituzionali.
Un autorevole studioso ed esperto della legislazione statunitense come Stefano Ceccanti ha ipotizzato che la sentenza possa costituire la molla per una mobilitazione dell’opinione pubblica laica alle elezioni di midterm di novembre.
Eppure sia consentito dire che a una prima lettura il contestato provvedimento si presta a una riflessione più complessa che coinvolge anche temi delicati di democrazia istituzionale oltre che quelli più scontati della libertà personale.
Il punto più controverso è proprio quello che riguarda la tutela costituzionale dell’aborto come espressione della autonomia e della libertà personale. La Corte non ritiene che alcuno dei principi costituzionali contempli la tutela di un simile diritto.
Non mi avventuro in una simile materia, ma richiamo l’attenzione su un profilo che sembra di gran lunga più significativo che è quello che riguarda il potere del diritto di origine giurisprudenziale di limitare e condizionare la libertà del legislatore.
Se dovessimo enucleare il concetto più rivoluzionario che la sentenza esprime esso è contenuto nella sintesi introduttiva (syllabus) laddove la Corte, con riferimento alla sentenza Roe-Wade che costituiva il parametro fino a oggi vincolante in materia, scrive che lo «Stare Decisis» (vale a dire il precedente giurisprudenziale costituzionale) non è un «inesorabile comando» e non esiste la prevalenza del diritto delle sentenze e dei giudici su quello del legislatore.
Nel ragionamento dei giudici, l’inviolabilità del precedente giurisprudenziale costituirebbe un freno alla libertà dei cittadini di affermare le loro idee in sede legislativa e parlamentare.
A ben vedere, il tema è ben conosciuto anche nel nostro paese particolarmente segnato dal conflitto tra la politica e una sorta di impropria tutela etico-giudiziaria esercitata dalla magistratura.
Quello che sostiene la Corte Suprema è che i grandi temi etici sono materia estranea all’intervento del giudice e vanno regolati dal legislatore come espressione del libero e democratico confronto parlamentare.
Una sentenza non è per sempre e non può la decisione di un organo giurisdizionale limitare la libertà dell’elettore di contribuire a una diversa regolamentazione conforme all’evoluzione del costume e del pensiero.
È significativo che in un passaggio del commento introduttivo, la Corte evidenzi che «lo schema della sentenza Roe ha prodotto una para legislazione e la corte ha fornito una sorta di enunciazione simile a quella che ci si aspetterebbe da un corpo legislativo».
Un tema, come si vede, assai delicato e che non merita gli strilli isterici da talk show dei commentatori che palesemente non hanno letto nulla.
Chi scrive, ad esempio, ritiene che a certe condizioni l’interpretazione dei giudici (salvo eccessi creativi) possa fornire garanzie migliori rispetto a un potere di legislazione esercitato da una maggioranza illiberale e populista, ma il punto è che il profilo abbracciato (a maggioranza) dai giudici federali è invero assai meno rozzo e schematico di quanto lo si voglia rappresentare.
Quanto alla rivendicazione di una sorta di diritto costituzionale all’aborto ferve già il dibattito sulle possibili ricadute della sentenza statunitense sul destino della legge 194 e in generale sulle legislazioni europee a tutela dell’autonomia della donna in materia di gravidanza: ma le conclusioni affrettate sono destinate a possibili clamorose smentite.
La corte federale ha scritto che non esiste un diritto costituzionale all’aborto, cosa deciderebbe la Consulta qualora qualcuno volesse sollevare oggi il problema di legittimità costituzionale della legislazione sull’aborto in funzione della tutela dei nascituri quali soggetti deboli?
Ebbene conviene richiamare ciò che la nostra Corte Costituzionale ha scritto nella sentenza 242/ 19 nella drammatica vicenda di dj Fabo in materia altrettanto scottante quale il diritto alla autodeterminazione nel fine vita e la legittimità dell’eutanasia: «Dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire». Ecco: il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo e l’implicito limite al concetto allargato di libertà personale («ordinata autoregolamentazione», secondo i giudici americani).
La Consulta ha per inciso escluso che la legge che puniva l’aiuto al suicidio, dichiarata parzialmente incostituzionale «si ponga, sempre e comunque sia, in contrasto con l’art. 8 CEDU, il quale sancisce il diritto di ciascun individuo al rispetto della propria vita privata: conclusione, questa, confermata dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo». È lo stesso argomento utilizzato dalla Corte Suprema americana per escludere un’espressa tutela costituzionale al diritto di aborto.
Certamente il dibattito è aperto e, come si vede, non può essere liquidato istericamente secondo gli schemi di buoni/cattivi e destra/sinistra.
C’è un interrogativo serio e politico sullo sfondo: il tema della vita e della morte (specie di quelle altrui), una materia complessa che esula dalle aule di tribunale come dal personale arbitrio.