Labour WeeklyNon si può usare il riconoscimento facciale per rilevare le presenze in azienda

A febbraio il Garante della Privacy ha sanzionato cinque datori di lavoro per aver trattato con modalità illecite i dati biometrici di centinaia di dipendenti. Le sanzioni comminate vanno dai duemila euro fino a raggiungere i settantamila nel caso più grave

(Unsplash)

L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nota al grande pubblico come Garante Privacy, ha ribadito recentemente il suo parere negativo in merito alla possibilità di utilizzare i sistemi biometrici di riconoscimento facciale per registrare le presenze dei lavoratori. Tale divieto si fonda principalmente sull’assenza di una normativa di riferimento che consenta alle imprese di avvalersi dei dati biometrici per controllare la presenza in azienda dei dipendenti.

Lo scorso mese di febbraio il Garante della Privacy ha sanzionato cinque datori di lavoro, tutti operanti presso il medesimo sito di smaltimento dei rifiuti, per aver trattato con modalità illecite i dati biometrici di centinaia di lavoratori. Le sanzioni comminate variano dai 2.000 euro fino a raggiungere i 70.000 euro nel caso più grave. Nei provvedimenti adottati contro le aziende sono stati richiamati anche i rischi connessi al trattamento illecito dei dati biometrici dei lavoratori ottenuti attraverso il riconoscimento facciale.

Secondo quanto previsto dalla normativa in ambito privacy, le aziende avrebbero dovuto adottare dei sistemi di rilevamento delle presenze meno invasivi nei confronti dei lavoratori. In concreto può essere legittimo diffidare dal classico “foglio presenze” che spesso è stato oggetto di abusi in aziende di grandi dimensioni. Questa diffidenza non può sfociare nell’acquisizione e nel trattamento di dati particolarmente sensibili come quelli biometrici. L’adozione del buon vecchio cartellino, soprattutto nella sua forma più evoluta di badge, rappresenta una soluzione di compromesso che tutela sia gli interessi del datore di lavoro che la privacy dei dipendenti.

Il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti resta consentito in ipotesi residuali come nei processi produttivi pericolosi, in attività sottoposte a segreti di varia natura o per la tutela di locali destinati alla custodia di beni, documenti o oggetti di valore. Per verificare la puntualità di un dipendente non è necessario ottenere dati riguardanti la sua retina o le sue impronte digitali. Come si dice in questi casi, anche meno.

*La newsletter “Labour Weekly. Una pillola di lavoro una volta alla settimana” è prodotta dallo studio legale Laward e curata dall’avvocato Alessio Amorelli. Linkiesta ne pubblica i contenuti ogni. Qui per iscriversi

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