Labour WeeklyLa Corte Costituzionale demolisce un altro pezzo di Jobs Act

L’ultima pronuncia del giudice delle leggi ha esteso la possibilità di essere reintegrati ai lavoratori licenziati per ragioni economiche o organizzative insussistenti. In gergo tecnico si parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L’impianto del contratto a tutele crescenti ne esce ulteriormente indebolito e le differenze con l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori sono sempre più sottili

(Unsplash)

Uno dei pilastri sui quali si reggeva il Jobs Act di renziana memoria era il cosiddetto contratto a tutele crescenti. Detto in termini semplici, i dipendenti assunti a tempo indeterminato e licenziati illegittimamente avevano diritto a essere risarciti con un importo che aumentava al crescere dell’anzianità di servizio. La reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato era limitata a ipotesi gravi e residuali. Utilizziamo il passato perché, tra interventi legislativi e sentenze della Corte Costituzionale, l’impianto originario del contratto a tutele crescenti è soltanto un lontano ricordo.

L’ultima pronuncia del giudice delle leggi ha esteso la possibilità di essere reintegrati ai lavoratori licenziati per ragioni economiche o organizzative. In gergo tecnico si parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In particolare, quando in corso di causa viene accertato che il fatto materiale utilizzato dall’azienda per giustificare il licenziamento è «insussistente», il dipendente avrà diritto a essere reintegrato nel suo posto di lavoro e a ricevere un risarcimento pari al massimo a dodici mensilità della retribuzione.

La versione originaria del Jobs Act non prevedeva l’ipotesi della reintegra per i licenziamenti illegittimi intimati per ragioni economiche o organizzative. La reintegra era invece prevista per alcuni licenziamenti illegittimi derivanti da una condotta del dipendente. In gergo tecnico, si chiamano licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Per fare un esempio, se l’azienda accusa il dipendente di furto ma viene dimostrato che tale furto non è mai avvenuto, il lavoratore ha diritto ad essere reintegrato. Il fatto materiale è insussistente.

La Corte Costituzionale ha evidenziato come la differenza di trattamento dei licenziamenti oggettivi rispetto a quelli soggettivi sia irragionevole e, pertanto, irrispettosa dei principi contenuti nella nostra Costituzione. L’impianto del cosiddetto contratto a tutele crescenti ne esce ulteriormente indebolito e le differenze con l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori sono sempre più sottili. Le tutele dei lavoratori in Italia sono come certi amori, fanno giri immensi e poi ritornano.

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