Con centocinquantatré voti favorevoli, ottantanove contrari e un astenuto, la Camera dei Deputati ha convertito in legge il decreto Carceri approvato dal Consiglio dei ministri il 3 luglio. Questo provvedimento, già approvato dal Senato con un voto di fiducia, introduce una serie di misure significative mirate a migliorare la situazione carceraria e il sistema penale in Italia. Il decreto prevede nei prossimi due anni l’assunzione di un massimo di mille agenti della polizia penitenziaria e di venti nuovi dirigenti penitenziari per migliorare la gestione delle strutture carcerarie. Inoltre il verranno autorizzati scorrimenti delle graduatorie relative agli ultimi concorsi per allievi commissari e vice ispettori.
Il provvedimento approvato dalla Camera introduce anche misure volte a migliorare le condizioni dei detenuti, in particolare il mantenimento dei rapporti familiari e personali, contribuendo al loro benessere psicologico. Tra queste, la possibilità di fare più telefonate settimanali e mensili, regolamentate da un futuro regolamento ancora da redigere.
Un’importante novità del decreto Carceri è l’introduzione del reato di peculato per distrazione (articolo 314-bis nel codice penale), che punisce l’indebita destinazione di denaro o cose mobili. Questo reato, che prevede una pena da sei mesi a tre anni di reclusione, si applica ai pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che utilizzano denaro o beni mobili per scopi diversi da quelli previsti dalla legge, procurandosi o procurando ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.
Un altro punto cruciale è la maggiore possibilità per i detenuti tossicodipendenti di scontare la pena in comunità: è stato istituito un elenco delle strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti, che sarà gestito dal ministero della Giustizia. Queste strutture garantiranno non solo un’idonea accoglienza residenziale, ma anche servizi di assistenza, riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo.
Il decreto carceri semplifica il procedimento di riconoscimento della liberazione anticipata. Viene modificato l’articolo 54 della legge n. 354/1975, stabilendo che in caso di mancata concessione o revoca del beneficio, questa decisione venga comunicata al detenuto. Inoltre, un futuro regolamento introdurrà ulteriori modifiche per adattare il procedimento di riconoscimento della liberazione anticipata alle nuove disposizioni previste dal decreto. Un’altra importante disposizione stabilisce che non possono essere sottoposti a sequestro né pignorati i beni che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri depositati presso la Banca d’Italia. Un provvedimento per garantire che queste riserve non possano essere utilizzate per soddisfare eventuali obblighi finanziari derivanti da procedimenti giudiziari.