Il professor Vladimiro Zagrebelsky, giurista insigne ed ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo, alla vigilia della manifestazione indetta a Roma da alcune associazioni filo-palestinesi per “celebrare” la strage del 7 ottobre come «inizio di una nuova rivoluzione», con un articolo su La Stampa ha definito illegale nella sostanza il suo divieto imposto inizialmente e poi parzialmente revocato dalla questura della capitale per motivi di ordine pubblico. Osserva il giurista che «nel valutare il divieto (del questore, ndr) va osservato che esso richiama il rischio di intervento di gruppi anche violenti, ma aggiunge che la manifestazione esprime una volontà celebrativa della strage del 7 ottobre».
Qui sta il punto: Zagrebelsky sottolinea che pur potendo l’iniziativa essere una celebrazione ripugnante, da sola non legittima il divieto del questore, poiché non spetta all’autorità pubblica sindacare e quindi censurare idee che non approva. Il divieto è invece legittimo o addirittura doveroso da parte della autorità pubblica se (e solo se) vi sono «comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».Da ciò l’illustre giurista ha tratto lo spunto per lanciare un doveroso allarme contro i rischi di sopprimere la libertà costituzionale di manifestare il proprio pensiero anche se espresso in forme estreme.
Umilmente, ci permettiamo alcune osservazioni proprio sotto il profilo tecnico richiamato dal professor Zagrebelsky. La realtà, giudice ultimo, ha dimostrato che i timori di disordini erano fondati visto che negli scontri sono rimasti feriti ventiquattro agenti e tre manifestanti. Sono state utilizzate bombe carta e bastoni, certamente non preparate sul posto.
Presente tra i manifestanti anche l’intramontabile Daniele Pifano, leader del famigerato collettivo di via dei Volsci negli anni Settanta, già condannato ai tempi a cinque anni di carcere perché colto a trasportare due missili terra-aria spalleggiabili Strela-2 (noto anche come SA-7 “Grail” in codice Nato) di fabbricazione sovietica, rivendicati dal Fronte di liberazione della Palestina di George Habbash come roba propria.
Questo era l’ambiente, sicché converrà il professore che non fosse censurabile la decisione del Tribunale amministrativo regionale di rigettare il ricorso degli organizzatori per la revoca del divieto, ritenendo il rischio di scontri «non irragionevole».
Ma interessa qui notare il principio che costituisce il cuore del ragionamento del professor Zagrebelsky, e cioè che non si possa vietare di diffondere nessuna idea, anche la più «ripugnante», perché essa sarebbe comunque tutelata dall’articolo 21 della Costituzione, salvo concreti motivi di ordine pubblico come previsto dall’articolo 17.
Il primo interrogativo è se il professore ritenga che tale libertà sarebbe da invocare se a manifestare fossero gruppi neo nazisti che inneggiassero alla Palestina libera «dal fiume al mare» come nei desideri di buona parte degli ottomila convenuti a Roma. Come si vedrà, Zagrebelsky fortunatamente sulle manifestazioni fasciste ha idee diametralmente opposte, ma restiamo al concetto che permea l’articolo sulla Stampa.
Con il dovuto rispetto per l’eminente giurista, sia permesso ricordare a me stesso (come dicono gli avvocati quando i giudici tendono a modificare in senso peggiorativo una consolidata giurisprudenza) che l’articolo 21 della Costituzione prevede un altro limite, oltre l’ordine pubblico, vietando «pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume». Contrariamente alla formulazione che evoca case di tolleranza e odora di sagrestie il concetto di buon costume ha subito nell’interpretazione della Corte Costituzionale un’importante evoluzione scolpita, come sa l’insigne autore, nella sentenza duecentonovantatré del 2000.
Secondo la Consulta, tale limite attiene piuttosto al «rispetto della persona umana, valore che anima l’articolo 2 della Costituzione» e giustifica una «reazione dell’ordinamento» quando «la soglia dell’attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall’intera collettività»
Orbene, organizzare una «ripugnante» manifestazione in coincidenza del primo anniversario di un’immonda strage antisemita a poche centinaia di metri dalla sinagoga di Roma e dal ghetto ebraico, dove furono perpetrate altre stragi e violenze, mi scuserà il professor Zagrebelsky ma costituisce un’offesa contraria a ogni senso di umanità comunque la si pensi.
Mi permetto di ricordare che l’assolutismo radicale non vale neanche più per i principi etici, e a ricordarlo è un autore certamente non lontano dal professor Zagrebelsky, suo fratello Gustavo, presidente emerito della Corte Costituzionale e membro del collegio che emise la sentenza sopra ricordata.
Nella prefazione alla riedizione del suo celebre volume “Il diritto Mite”, l’ex presidente della Corte Costituzionale scrive che «principi costituzionali non sono dogmi che calano dall’alto. Sono, per così dire, contenitori che richiedono che li si riempia a partire dal basso, discorsivamente, con il contributo di coloro che partecipano al discorso pubblico e fanno uso della propria libertà». Del resto lo stesso professor Zagrebelsky in suo articolo di qualche anno fa sul medesimo quotidiano ha ribadito che non tutte le idee ripugnanti vanno sdoganate.
Giustamente non vale la libertà di diffusione per le idee fasciste perché «non bisogna esagerare. Si può discutere e insomma si può storicizzare e archiviare un sistema morto insieme ai suoi protagonisti. Divenuto discutibile il fascismo, diventa discutibile l’antifascismo». Ecco, manifestare sul ricordo di uno strage non è tollerabile per ogni libera coscienza. La giustizia sarà anche cieca e velata d’ignoranza come diceva John Rawls, ma non può essere strabica.