Pubblichiamo la replica ricevuta dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena in riferimento all’articolo “Se è di Modena è un balsamico speciale, e se no?” di Michele Antonio Fino.
A fronte di ulteriori e recenti commenti che sostengono tesi fantasiose e infondate, riteniamo necessario tornare a precisare con chiarezza che l’uso dell’espressione “aceto balsamico” per condimenti alimentari è illegittimo e illecito in Italia e negli altri Stati membri dell’Unione. I profili di illiceità toccano almeno tre aree del diritto nazionale e comunitario.
Area dell’evocazione/imitazione
Infatti, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 2019, l’utilizzo dell’espressione “aceto balsamico” per prodotti comparabili all’Aceto Balsamico di Modena (ABM), al realizzarsi di determinate condizioni relative alla percezione del consumatore, può assumere i connotati di un’evocazione dell’ABM. Evocazione, ovviamente illegittima, sanzionata a livello nazionale e comunitario. Questa possibilità, mai esclusa dalla CGUE, è stata esplicitamente riconosciuta dall’avvocato generale del procedimento, assunta dalla Suprema Corte Federale tedesca che su questa base ha accolto il ricorso del Consorzio cancellando la sentenza di secondo grado dallo stesso contestata e recentemente confermata dal Tribunale dell’Ue (sentenza del 12/7/2023, par. 92, nella causa T 34-22).
Area della normativa in materia di produzione, etichettatura e commercializzazione degli “aceti”
A far tempo dalla sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 9/12/1981, le normative nazionali degli Stati membri hanno introdotto il divieto di utilizzare termine “aceto” senza l’indicazione della materia prima di provenienza. Dal 2000 lo stesso principio è stato applicato anche a livello di normazione tecnica attraverso lo standard UNI-CEN 13188. Pertanto, da oltre venticinque anni, in Italia e in Europa, è vietato e sanzionato utilizzare la parola aceto senza indicare la materia prima di provenienza (cfr. legge n. 238 del 12 dicembre 2016 e circolare MIMIT del 18/9/24 “Linee guida sull’etichettatura alimentare”). In molte legislazioni, certamente in quella italiana, è poi vietato abbinare alla denominazione aceto aggettivi qualificativi di qualsiasi genere. È, quindi, evidente il motivo per cui l’uso dell’espressione “aceto balsamico”, che viola entrambi questi divieti, è illegittimo, illecito e sanzionabile sia con sanzioni pecuniarie che con il ritiro dei prodotti dal mercato.
Area della normativa in materia di etichettatura a presentazione dei prodotti alimentari (Reg. Ue n. 2011/1169)
Anche limitando l’analisi ai soli articoli 7 e 17 del regolamento, emerge l’evidente incompatibilità dell’espressione “aceto balsamico” con queste norme. In primis, perché questa non costituisce una definizione legale e tantomeno una definizione consuetudinaria o descrittiva (essendo invece una denominazione vietata). Secondariamente perché il regolamento vieta esplicitamente l’utilizzo di espressioni che non sono «precise, chiare e facilmente comprensibili dal consumatore». L’applicabilità di questi principi al caso dell’espressione “aceto balsamico” è stata confermata da una sentenza, recentemente passata in giudicato, che precisa che l’utilizzo dell’aggettivo “balsamico”, nell’etichettatura di un condimento alimentare, da solo o abbinato alla parola “aceto”, è un’evidente violazione delle norme del regolamento comunitario n. 2011/1169 e come tale deve essere sanzionato e i prodotti ritirati dal mercato.
Tutti questi motivi dimostrano in modo incontrovertibile che l’uso dell’espressione “aceto balsamico” per definire un condimento alimentare è attualmente illegittima, illecita e passibile di sanzioni tanto pecuniarie quanto repressive.
Risponde il professore Michele Antonio Fino
Scrive il Consorzio di tutela che le sue ragioni «dimostrano in modo incontrovertibile che l’uso dell’espressione “aceto balsamico” per definire un condimento alimentare è attualmente illegittima, illecita e passibile di sanzioni tanto pecuniarie quanto repressive».
A tanta malriposta sicurezza vale la pena contrapporre le fonti, senza punto commentarle ulteriormente, ma lasciando giudicare al lettore quanto siano appropriati i toni ultimativi, che più di una sentenza ha già ravvisato come temerari.
«La protezione è conferita alla denominazione composta “Aceto Balsamico di Modena”. I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario» (Considerando n. 10 del Reg. 583/2009 della Commissione, che ha concesso la Igp all’aceto balsamico di Modena).
«I considerando da 2 a 5, 7, 8 e 10 del regolamento n. 583/2009 indicano chiaramente e inequivocabilmente che il legislatore europeo (nel caso di specie, la Commissione) ha ritenuto, sulla base di espresse obiezioni sollevate dalla Germania, dalla Grecia e dalla Francia, che i termini “Aceto”, “Balsamico”, e “Aceto Balsamico” fossero denominazioni generiche o termini non geografici e che la protezione fosse conferita unicamente alla denominazione completa “Aceto Balsamico di Modena” e non ai singoli termini non geografici che la compongono» (Conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa 432/18, Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena contro Balema GmbH, 29 luglio 2019).
«Dalle specifiche circostanze della registrazione, mediante il regolamento n. 583/2009, della denominazione “Aceto Balsamico di Modena”, risulta che la protezione conferita a tale denominazione non può estendersi ai singoli termini non geografici della stessa» (Sentenza della Corte UE nella causa 432/18, Consorzio ABM-Balema GmbH, § 28).
«Inoltre, da un lato, è pacifico che il termine “aceto” è un termine comune, come già constatato dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 1981, Commissione/Italia, 193/80, EU:C:1981:298, punti 25 e 26). Dall’altro lato, il termine “balsamico” è la traduzione, in lingua italiana, dell’aggettivo “balsamique”, che non ha alcuna connotazione geografica e che, per quanto riguarda l’aceto, è comunemente usato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce» (Sentenza della Corte UE nella causa 432/18, Consorzio ABM-Balema GmbH, § 34).
10. Vinagre balsámico: Es el producto obtenido por adición de mosto de uva, mosto de uva concentrado o mosto de uva concentrado rectificado al vinagre de vino, dando lugar a un vinagre dulce, con un contenido mínimo de azúcar total de 150 g/l, procedente exclusivamente de los mostos indicados.
11. Vinagre balsámico de sidra: Es el producto obtenido por adición de zumo concentrado de manzana al vinagre de sidra, dando lugar a un vinagre dulce con un contenido mínimo de azúcar total de 150 g/l, procedente exclusivamente del zumo concentrado de manzana (Real Decreto 661/2012, de 13 de abril, por el que se establece la norma de calidad para la elaboración y la comercialización de los vinagres, Norma tecnica spagnola per la produzione degli aceti).
η) Βαλσαμικό ξύδι: Το προϊόν που λαμβάνεται είτε με προσθήκη σε ξύδι αμπελοοινικήςΒαλσπροέλευσης συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή/και ανακαθαρισμένουσυμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών (h) Aceto balsamico: il prodotto ottenuto mediante aggiunta all’aceto di mosto d’uva concentrato e/o mosto d’uva concentrato rettificato (L. 4303/2014, Norma tecnica greca per la produzione degli aceti).
«La spendita della qualità “balsamica” nella denominazione di un aceto non può essere ritenuta una prerogativa esclusiva dello specifico condimento alimentare prodotto nel modenese in conformità del relativo disciplinare. Il riconoscimento del carattere “balsamico” dell’aceto di Modena, funzionale ad elogiarne le proprietà organolettiche (ritenute curative o salutari, simili a quelle di un “balsamo”), ha sicuramente un fondamento nella tradizione storica che ha condotto alla concessione della specifica Igp, ma di per sé non può essere precluso ad aceti differenti che non presentino alcun legame con quello specifico territorio» (Tribunale di Brescia, sezione Impresa, sentenza 433/2020).
«Il Consorzio non ha alcun diritto di esclusiva sul termine “balsamico”; in ogni caso, il termine “balsamico” non appare – di per sé – idoneo ad evocare l’“Aceto Balsamico di Modena” Igp […] Alla luce della già citata sentenza CGUE 4 dicembre 2019, l’uso di termini generici, esclusi dalla sfera di tutela della Igp, non può considerarsi “incorporazione”, nemmeno parziale, della Igp» (Tribunale di Trieste, sentenza 70/2022).