
Sulle pagine di Libertà Eguale, Enrico Morando ha lanciato un pacato e ragionato appello affinché sulla riforma Nordio in tema di ordinamento giudiziario, secondo il noto precetto di Indro Montanelli, ci si turi il naso e si voti sì al referendum. Perché «anche stavolta nel referendum si possa valutare sul merito della proposta e non come test per le successive elezioni politiche».
Per cultura e antica militanza da avvocato penalista, che ha ben chiara da diversi decenni la necessità di un’effettiva separazione delle carriere tra giudici e pm (che questa riforma non realizza, lasciando gli inquirenti sotto lo stesso tetto dei colleghi giudicanti).
Il condizionamento della comune appartenenza non è un’invenzione degli avvocati, ma una realtà. Chi scrive ha vivida memoria di aver intuito il contenuto di un’inaspettata sentenza di assoluzione in un processo di grande clamore dal pallore dell’espressione dei giudici usciti dalla camera di consiglio. Sapevano che avrebbero arrecato un serio dispiacere alla corporazione. Infatti la loro decisione fu irrisa pubblicamente dal potente procuratore le cui tesi avevano bocciato, senza che alcuna delle correnti spendesse una parola in loro difesa. Un esempio fra molti.
Purtroppo, la legge in questione non tocca solo questo punto ma, come ricorda lo stesso Morando, introduce radicali cambiamenti nell’ordinamento del Consiglio superiore della magistratura, organo di rilevanza costituzionale a presidio dell’autonomia della magistratura. Questo apre un altro capitolo, perché alla magistratura viene sottratta, con la novità di una nuova e separata Alta Corte di giustizia, la competenza sugli illeciti disciplinari dei magistrati, e in cui è introdotto soprattutto il sorteggio per la designazione (nel consiglio e nella corte) dei soli membri togati, levando il diritto esclusivamente ai magistrati (e non ai politici) di scegliersi i propri rappresentanti.
È questo, secondo i riformatori al governo e ahimè anche ad alcuni insospettabili, lo strumento necessario per debellare la tabe delle correnti che infestano il corpo della magistratura.
La faccio breve: cosa diremmo se qualcuno proponesse di eleggere i membri del Parlamento per sorteggio, con la scusa di debellare la nefasta influenza dei partiti politici ridotti a comitati elettorali?
Prima che qualcuno giustamente ricordi l’articolo 49 della Costituzione con il ruolo dei partiti, sommessamente ci si permette di richiamare gli articoli 18 e 21, che tutelano e favoriscono la libertà di opinione e di associazione, di cui l’elezione dei propri rappresentanti è un ineludibile corollario. Di questo parliamo. Un movimento riformista non può eludere questa riflessione, tanto più in un momento così delicato per gli equilibri costituzionali
Credo sia ben noto il ruolo di alcune correnti, in particolare della famigerata Magistratura Democratica (MD), nella concreta applicazione giurisprudenziale della Costituzione italiana negli anni Sessanta e Settanta: la Corte di Cassazione definiva alcuni articoli della Carta alla stregua di mere petizioni di principio prive di effettività e obbligatorietà. Così come per le associazioni politiche, le ben note degenerazioni delle correnti dei magistrati non possono mettere in discussione il ruolo storico e culturale delle associazioni, o addirittura sopprimere il diritto a esprimere la propria opinione tramite la scelta dei propri rappresentanti.
Se il dibattito parlamentare è soffocato da una prassi giugulatoria, perché non approfittare del referendum per avviare una riflessione ampia e pacata su questi temi?
Il rischio sarebbe quello di una confusione con le posizioni tra chi lamenta un inesistente – allo stato attuale – pericolo di subordinazione delle procure all’esecutivo, con lo scopo di combattere la separazione delle carriere, e dunque ci si appiattirebbe su un’opposizione acritica e schiacciata sulle ragioni dell’Associazione nazionale magistrati. Il rischio c’è.
Il punto è che l’introduzione del sorteggio non è un aspetto secondario, perché rischia di introdurre le stesse distorsioni che si assume di voler debellare con la nuova normativa, assegnando alla componente politica del nuovo Consiglio superiore della magistratura un predominio assoluto.
Il fatto che il referendum non richieda il raggiungimento del quorum comporta, ad esempio, che la scelta dell’elettore non sia legata a un sì o a un no, ma possa comprendere il diritto di astenersi e cioè la libertà di dire ai contendenti che hanno torto entrambi.
Si tratta dunque di capire meglio le conseguenze di una riforma che rischia di avere, nell’attuale momento storico di alterazione degli equilibri democratici, ricadute assai diverse da quelle che era lecito prospettare otto anni fa, quando le Camere Penali promossero la legge di iniziativa popolare sulla separazione. È troppo chiedere di riflettere evitando riflessi pavloviani e guerre di religione? Lecito essere pessimisti, ma forse vale la pena.
P.S. Ieri abbiamo visto una sequenza di grande suggestione: uno dei leader dell’opposizione insultato e soverchiato da urla della maggioranza, nell’assoluta indifferenza della seconda carica dello Stato, che anzi gli levava la parola. Purtroppo non si trattava della replica di “M – Il figlio del secolo”, ma di un autentico dibattito parlamentare. Se solo se ne accorgessero gli pseudo-garantisti, preoccupati esclusivamente di questa epocale riforma e non delle sue conseguenze.