Quarto potereIl vero nodo politico del referendum sulla giustizia è il peso delle procure

Il dibattito sulla separazione delle carriere è carico di paure e analogie improprie. Le modifiche costituzionali rafforzano le garanzie del pubblico ministero e non aprono a ingerenze del governo

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Leggo sempre con interesse “La Linea” quotidiana di Francesco Cundari e condivido, quasi sempre, le sue prese di posizione sui vari argomenti. Ammetto, però, di essere rimasto basito alla lettura della sua ultima rubrica sul referendum, laddove definisce forcaiola la linea del Sì. La mia è una profonda sensazione di frustrazione perché, quando ti imbatti in una persona che stimi (anche non ho mai avuto occasione di conoscere direttamente Cundari) la quale, in una battaglia che giudichi molto importante per la libertà dei cittadini, si avvale di argomenti che, a mio modesto avviso, sono privi di fondamento (alla stregua di un Marco Travaglio qualsiasi), capisci che non c’è speranza.

Come si fa a definire forcaiola una riforma che è difesa da Augusto Barbera, da Sabino Cassese e dai tanti esponenti della sinistra riformista e della stessa magistratura? Sono queste persone in prima linea, finora, a sostegno del Sì. Come si fa a evocare il fantasma di Orbán, quando le differenze tra la riforma ungherese del 2011 (sotto tiro da parte della Ue, che ha imposto dei cambiamenti parziali, non ritenuti ancora sufficienti) prevedono un assetto radicalmente diverso rispetto a quello delineato dalla legge Nordio?

In Ungheria il sistema giudiziario ha subito, a partire dal 2011, interventi legislativi che hanno centralizzato l’amministrazione, limitando l’autogoverno dei giudici. Il pubblico ministero è nominato dal parlamento e la sua indipendenza è considerata limitata rispetto agli standard europei. Non esiste traccia, nelle norme, di un disegno di assoggettare le procure alla politica. Anzi, se si vuole stare alla lettera del nuovo testo, il ruolo della magistratura requirente viene addirittura rafforzato.

È questa una tesi sostenuta, con argomenti inoppugnabili, da valenti giuristi come Augusto Barbera e Sabino Cassese, che si basa sul confronto tra l’articolo 107 Cost. (Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario), che affida alla legislazione ordinaria le guarentigie del pm, e il nuovo testo dell’articolo 104 Cost. (La magistratura costituisce – è scritto – un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente), che eleva al rango di norme costituzionali le garanzie per ambedue le carriere della magistratura.

Anche l’articolo 101 individua unicamente i giudici come soggetti soltanto alle leggi, confermando l’impostazione dei padri costituenti per un profilo diverso tra le due funzioni della giurisdizione. Ne deriva che l’indicazione specifica della magistratura requirente, nel nuovo testo dell’articolo 104, costituisce una valorizzazione della figura del pm. Volendo, è possibile una controprova. Negli ordinamenti giudiziari in cui il pm è assoggettato al governo esistono norme assolutamente chiare a disporlo, delle quali non vi è traccia nella riforma Nordio.

Prendiamo, a titolo d’esempio, il caso della Francia. L’Ordinanza del 1958 (e successive modifiche) individuava due figure distinte: les magistrats du siège (ovvero la magistratura giudicante di cui all’articolo 4) e les magistrats du parquet (ovvero la magistratura requirente di cui all’articolo 5). I primi, senza il loro consenso, sono indipendenti, autonomi e inamovibili, anche in caso di promozione ad incarico superiore; i secondi sono sottoposti alla direzione e al controllo dei loro superiori gerarchici e all’autorità del ministro Guardasigilli (della Giustizia). A loro è riconosciuta solo la libertà di parola in udienza.

Che la subordinazione possa essere determinata in maniera surrettizia è un non senso. E che la riforma Nordio preluda a una successiva revisione costituzionale che subordini i pm al governo è una follia, solo a pensarlo, in un Paese che ha impiegato 25 anni per varare una disciplina coerente con la riforma Vassalli.

Un altro motivo per votare Sì è politico. Secondo Sabino Cassese non è la politica a intromettersi nella separazione dei poteri, bensì la giustizia, attraverso le procure, che interferisce nel campo della politica, contravvenendo a quel principio. Ma l’insigne giurista è andato oltre nell’analisi dei mali della giustizia. «Penso che, nel quadro delle istituzioni, le procure siano diventate un quarto potere, accanto a legislativo, esecutivo e giudiziario».

«Come si esercita questo potere? – ha proseguito – Si esercita fondamentalmente al di fuori del processo con una procedura che gli americani chiamano naming-shaming, cioè segnalare il nome di una persona e additarla al pubblico ludibrio, consumando questa specie di potere accusatorio e, nello stesso tempo, di decisione, mediante un rapporto diretto con l’opinione pubblica e anche grazie ai temi che l’accusa utilizza».

A mio avviso, vi sono nelle procure persino tensioni paragolpiste. Mi riferisco a vicende giudiziarie in cui le procure (l’esempio più clamoroso è il processo sulla trattativa Stato-mafia) hanno sviluppato teoremi eversivi (lo Stato criminale), demoliti dai giudici nelle loro sentenze. Per finire, ricordo la performance dell’ex pm (ora pregiudicato) Piercamillo Davigo, in un’esternazione in pubblico che, a mio parere, è la prova delle maniere con cui agiscono le procure. «Oggi il pm è collega del giudice. Se li separano non è più collega del giudice. Ma sarà sempre collega degli altri pubblici ministeri: e qui sono dolori. Quando un magistrato è imputato o persona offesa, il processo si sposta in un altro distretto, stabilito dalla legge. Ma il pm, che non è più collega, è collega di quello che sta nell’altro distretto e, alla terza assoluzione, secondo lui ingiustificata, che porterà a casa, chiamerà il suo collega dell’altro distretto e gli dirà: “Ma senti un po’, ma vogliamo vedere se questo giudice è solo cretino, visto che mi assolve tutti gli imputati, o è anche ladro? Diamo un’occhiata ai suoi conti correnti”. Ci sono stato 42 anni in magistratura: se fai un accertamento patrimoniale su un giudice, quello si terrorizza, muore di spavento il più delle volte».

Sono considerazioni che non si dicono neppure per scherzo; ma a Davigo sembrava un modo per affermare un’altra sua convinzione: l’imputato assolto è un colpevole che l’ha fatta franca.

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