
Il Tackling State Threats Bill annunciato nel King’s Speech segna un ulteriore passaggio nell’evoluzione del diritto di sicurezza nazionale britannico, sempre più orientato a trattare le minacce statali con strumenti mutuati dal quadro antiterrorismo. La proposta del governo britannico, presentata ieri nel tradizionale discorso della Corona, si inserisce in una traiettoria già avviata con il National Security Act 2023, ma ne amplia in modo significativo la portata, introducendo un nuovo potere di proscrizione delle organizzazioni legate a Stati esteri.
Il King’s Speech è l’atto formale con cui il monarca, su indicazione del governo, apre la sessione parlamentare illustrando il programma legislativo dell’esecutivo. Pur mantenendo una cornice cerimoniale, rappresenta di fatto il momento in cui Downing Street esplicita le priorità politiche dell’anno parlamentare. In questo caso, la sicurezza nazionale è stata collocata al centro dell’agenda, con particolare enfasi sulle minacce provenienti da attori statali e dalle loro reti indirette.
Il cuore del disegno di legge è la possibilità per il segretario dell’Interno di designare e vietare organizzazioni considerate parte dell’apparato di uno Stato straniero o suoi proxy, quando coinvolte in attività ostili come spionaggio, sabotaggio o interferenza politica. Il modello è esplicitamente ispirato al Terrorism Act 2000, che consente la proscrizione di gruppi terroristici e criminalizza appartenenza e sostegno. L’estensione di questo schema al dominio delle state entities rappresenta un cambio qualitativo: non più solo repressione di atti individuali, ma targeting di intere infrastrutture operative.
La ratio della proposta riflette una diagnosi ormai consolidata all’interno dell’apparato di sicurezza britannico. MI5, il servizio di sicurezza interna, ha più volte segnalato un aumento delle attività riconducibili a minacce statali e un incremento delle indagini su individui coinvolti in operazioni per conto di governi stranieri. Il problema, secondo questa lettura, risiede nella natura sempre più ibrida delle operazioni ostili, che non si basano più esclusivamente su agenti tradizionali, ma su reti di copertura, società interposte e attori formalmente civili.
Nel dibattito politico e mediatico, il riferimento più immediato è stato l’Iran, in particolare i Pasdaran, spesso citati come principale candidato a una futura proscrizione. Le preoccupazioni riguardano una serie di episodi di sicurezza interna, tra cui attacchi contro dissidenti e obiettivi sensibili sul territorio britannico, oltre a sospetti legami con azioni intimidatorie contro comunità ebraiche. In questo contesto, la categoria delle proxy state entities appare costruita proprio per colpire strutture che operano al confine tra Stato e organizzazioni paramilitari.
Accanto al dossier iraniano resta centrale quello russo, già ampiamente inquadrato nel linguaggio ufficiale come hostile state, con particolare riferimento a operazioni di disinformazione, sabotaggio e intelligence clandestina in Europa.
Più complesso, invece, è il posizionamento della Cina, che rappresenta sullo sfondo il caso più strutturale di minaccia sistemica dal punto di vista dell’intelligence britannica, soprattutto in relazione a spionaggio tecnologico e influenza economico-politica. Ma questa realtà si scontra con gli interessi, soprattutto economici e commerciali, tra Pechino e Londra.
Proprio qui emerge uno degli elementi più rilevanti della nuova normativa: la sua natura deliberatamente generale. Il disegno di legge non costruisce una lista di nemici, ma un framework giuridico flessibile, applicabile a diversi tipi di attori statali a seconda delle circostanze. Non è uno strumento pensato per un singolo Paese, ma potrà essere utilizzato in modo differenziato nei confronti di più potenze.
Il Tackling State Threats Bill segnala così un ulteriore avvicinamento tra diritto antiterrorismo e controspionaggio, in un contesto in cui la distinzione tra guerra, intelligence e criminalità organizzata appare sempre più sfumata. La direzione è quella di un rafforzamento dei poteri preventivi dello Stato, con l’obiettivo di intervenire non solo sulle azioni, ma sulle infrastrutture stesse delle minacce. Resta aperta, sul piano politico e giuridico, la questione del bilanciamento tra efficacia della sicurezza nazionale e limiti di discrezionalità nell’identificazione delle entità da proscrivere.