
Entrano in vigore oggi le misure che il governo ha introdotto nella legge di bilancio per rilanciare la previdenza complementare a capitalizzazione.
La più importante riguarda il passaggio al regime del silenzio assenso dei lavoratori neoassunti da oggi, 1° luglio 2026, nel settore privato, il cui Tfr verrà destinato automaticamente a un fondo pensione complementare, a meno che il lavoratore non esprima esplicitamente il rifiuto entro 60 giorni. I datori di lavoro sono tenuti a fornire un’informativa dettagliata sugli accordi collettivi di previdenza complementare al momento dell’assunzione. Le nuove norme, poi, intervengono sulla misura delle agevolazioni per incoraggiare i versamenti volontari: è previsto un innalzamento a 5.300 euro del limite (storicamente fissato a 5.164,57 euro) di deducibilità fiscale per i contributi versati a una forma di previdenza complementare. Questa modifica incide anche sull’extradeducibilità di cui può beneficiare chi ha iniziato a lavorare dal 2007: se nei primi cinque anni non si usa tutto il plafond, la quota inutilizzata può essere recuperata nei successivi venti anni, innalzando del 50% il limite di deducibilità ordinario.
La fascia 50-60 dipendenti è cruciale per la previdenza complementare: dal 2026 le aziende con almeno 60 dipendenti dovranno versare il Tfr all’Inps, mentre dal 2027 si estenderà l’obbligo a quelle con 50 dipendenti, che saranno tenute a versare il Tfr al Fondo di Tesoreria Inps (afferente ai lavoratori che non aderiscono a un fondo pensione). In sostanza, con questi accorgimenti, si contrasta l’interesse dei datori di lavoro a incoraggiare i propri dipendenti a lasciare il loro Tfr nel bilancio aziendale, perché in ogni caso, quelle che impiegano almeno 50 dipendenti dovranno versarlo al Fondo di Tesoreria.
L’altro aspetto che caratterizza le modifiche apportate dalla legge di bilancio al settore della previdenza privata riguarda quella che viene definita la «flessibilità di riscossione» della prestazione. Oltre alla rendita vitalizia si allarga al 60% (era il 50%) la possibilità di ricevere in unica soluzione il montante finale accumulato ovvero di disporre di una liquidazione in conto capitale. Poi vengono introdotte tre nuove opzioni. Prima, l’erogazione di una rendita a durata definita, pari alla vita attesa residua dell’iscritto: in tale periodo viene erogata una rata annuale pari al rapporto tra il montante accumulato e il numero di anni residui; la conseguenza di questa scelta è che, se si vive più a lungo di quanto previsto, non si riceverà più alcun assegno. Nella seconda, l’iscritto può decidere di non incassare una o più rate annuali ed effettuare successivamente dei prelievi nel limite complessivo delle rate non riscosse. La terza consente di incassare il montante accumulato in rate per un periodo non inferiore a cinque anni. Sarà la Commissione di vigilanza sui fondi pensione a stabilire il numero minimo di rate e la periodicità delle stesse. A questa prestazione si applica una tassazione simile ma diversa da quella delle rendite, in quanto sulla quota imponibile si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 20% che si riduce dello 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo, fino a un minimo del 15%.
Con riguardo alle nuove opzioni per la riscossione delle prestazioni, ci sta l’espressione di qualche dubbio. La funzione complementare della previdenza privata presuppone l’erogazione di una rendita che si aggiunge alla pensione. Per una serie di motivi è prevalsa nell’esperienza ormai trentennale la logica dell’investimento favorito dal regime fiscale. Ha influito molto in questa scelta il parallelismo con il Tfr che è divenuto la principale forma di finanziamento e che metteva a disposizione dei lavoratori non solo un rendimento garantito da una fonte legislativa, ma riconosceva anche la possibilità di anticipazioni a vario titolo che sono state riprodotte sul montante dei fondi pensione per consentire una parità di trattamento. È facile comprendere quale sia la differenza, ai fini del calcolo della rendita, tra l’arrivare al momento della liquidazione con l’ammontare integrale della posizione contributiva anziché giungervi con un capitale depauperato da anticipazioni e riscatti ad altri fini. L’esperienza insegna che – con questo sviamento della funzione costitutiva – con la fava della previdenza complementare non si prende nessun piccione. La liquidazione in capitale, soprattutto se si è fatto uso delle anticipazioni, resta comunque di importo modesto anche per la doverosa prudenza dei gestori delle risorse, mentre la rendita – anche nelle migliori performance – è in grado di coprire una quota minoritaria del tasso di sostituzione eroso, nella previdenza pubblica, dalle riforme e soprattutto dal calcolo contributivo. Con l’aggiunta delle nuove opzioni è presumibile che la previdenza privata non riuscirà a trovare un posto nel sistema di tutela della vecchiaia (come prevede anche l’ultimo comma dell’articolo 38 della Costituzione), ma resterà una delle possibili forme di gestione del risparmio.