Con sentenza del 3 febbraio 2012 “Jurisdictional immunities of the State (Germany v. Italy, Greece intervening)” la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha accolto il ricorso della Germania contro l’Italia per ottenere il blocco delle indennità alle vittime dei crimini nazisti.
È la conclusione di una vicenda iniziata nel settembre 2008, quando il Sig. Ferrini, arrestato nell’agosto 1944 dalle forze militari naziste, deportato in Germania e messo ai lavori forzati fino alla fine della guerra, intentò davanti al Tribunale di Arezzo un’azione di risarcimento contro la Repubblica Federale di Germania (RFG).
La posta in gioco fu da subito seria: stabilire la prevalenza delle norme internazionali sui diritti dell’uomo (ripetutamente violate nel caso degli internati militari italiani, IMI) o, viceversa, la supremazia dell’immunità dalla giurisdizione di ogni Stato sovrano, pertanto anche della RFG.
Nel 2004, una storica sentenza della Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso dl Sig. Ferrini, considerando che l’immunità giurisdizionale non si applica quando le condotte e gli atti impugnati costituiscono un crimine internazionale.
Ma ecco arrivare, con la recente sentenza della Corte dell’Aja, quella da alcuni considerata una doccia gelata sulla nostra giurisprudenza: la CIG, infatti, ha riconosciuto la responsabilità internazionale dell’Italia, in quanto non ha rispettato l’immunità dalla giurisdizione riconosciuta dal diritto internazionale ad ogni Stato sovrano, e, altresì, ha permesso l’instaurazione di azioni civili davanti ai Tribunali italiani per condotte perseguite dal Terzo Reich nel corso della seconda guerra mondiale.
Questo bouleversement giurisprudenziale potrà sorprendere, in un’epoca in cui si fa sempre più gran parlare dell’importanza dei diritti umani come dimensione della legalità internazionale, ma la questione del rapporto fra violazione di norme cogenti e immunità dello Stato potrà essere risolta, come sempre, solo attraverso lo studio della prassi internazionale, attualmente ancora orientata nel senso di non prevedere che l’immunità statale venga meno per la violazione di norme cogenti.
Francesca De Gasperis, Equilibri.net