Il testo integrale del disegno di legge per le primarie

Il testo integrale del disegno di legge per le primarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
(Elezioni primarie)

1. Per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche per le quali e’ prevista l’elezione diretta – presidente di regione, di provincia e sindaco -, i partiti e le coalizioni possono svolgere elezioni primarie dirette, organizzate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
2. Le elezioni primarie, di cui al comma 1, hanno luogo entro il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo degli organi indicati.
4. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle norme vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l’espletamento delle elezioni primarie che dovranno tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Art. 2
(Applicabilità delle norme vigenti)

1. Alle elezioni primarie si applicano tutte le norme vigenti in materia di elezioni e reati elettorali in quanto compatibili.

Art. 3
(Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno diritto elettorale attivo e passivo gli iscritti al partito e cittadini sostenitori del partito che siano residenti nel territorio interessato al procedimento elettorale.
2. Sono sostenitori i cittadini che si iscrivono nel registro dei sostenitori del partito organizzatore delle elezioni primarie.
3. In caso di elezioni primarie di coalizione i cittadini debbono essere iscritti ad almeno uno dei partiti della coalizione organizzatrice ovvero essere iscritti al registro dei sostenitori di almeno uno dei medesimi partiti.
4. E’ vietato partecipare ad elezioni primarie organizzate da due o più partiti o coalizioni di partiti in vista della medesima scadenza elettorale.

Art. 4
(Commissioni elettorali)

1. Ai fini dello svolgimento di eventuali elezioni primarie nazionali, l’organo direttivo di ciascun partito nomina la commissione elettorale nazionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e definisce il regolamento delle elezioni primarie almeno entro il sessantesimo giorno dalla data fissata per le elezioni medesime.
2. Ai fini dello svolgimento delle elezioni primarie regionali e locali, il medesimo organo provvede, anche mediante delega all’organo direttivo territoriale del partito, con i medesimi criteri e sulla base del regolamento di cui al comma 1 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il cinquantaquattresimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.

Art. 5
(Regolamenti)

1. I regolamenti di cui al comma 1 dell’articolo 4 disciplinano i criteri e le modalità per l’iscrizione nel registro dei sostenitori del partito.
2. I medesimi regolamenti prevedono altresì i criteri per la individuazione delle sedi di seggio elettorale in base al numero di iscritti al partito, al numero di sostenitori e al tipo di elezioni, nonché per lo svolgimento ordinato e non discriminatorio dell’accesso ai seggi e delle operazioni di voto.

Art. 6
(Deposito delle liste degli aventi diritto al voto)

1. La commissione elettorale territorialmente competente provvede a compilare l’elenco degli aventi diritto al voto. L’elenco è composto dagli iscritti e dai sostenitori che si siano iscritti nel registro almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni primarie.
2. Il suddetto elenco è depositato, entro il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni primarie, presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente.
3. Nei quindici giorni successivi al deposito, la cancelleria del tribunale verifica la regolarità degli elenchi depositati e la titolarità del diritto elettorale degli iscritti negli elenchi.
4. La cancelleria verifica, altresì, che nessuno degli iscritti ai suddetti elenchi sia contemporaneamente iscritto ad un altro elenco per partecipare ad un’altra elezione primaria organizzata per la medesima scadenza elettorale.
5. Qualora vengano riscontrate delle irregolarità, la cancelleria le comunica alla commissione elettorale, la quale provvede a correggere e a pubblicare l’elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 7
(Ricorso avverso la mancata iscrizione nelle liste elettorali)

1. Avverso la mancata iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al voto è possibile proporre, entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’elenco, ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente.
2. Il collegio dei probiviri decide il ricorso entro due giorni dalla sua presentazione.
3. Il provvedimento dei probiviri è comunicato alla commissione elettorale di partito competente ed al presidente della commissione elettorale di sezione, responsabile dell’esecuzione.

Art. 8
(Presentazione delle candidature alle primarie)

1. Ogni cittadino che intenda proporre la propria candidatura alle elezioni primarie presenta richiesta, dal quarantesimo al trentesimo giorno compreso, antecedente la data fissata per dette elezioni, alla commissione elettorale del partito competente, corredata del certificato di nascita e del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.
2. La richiesta di cui al comma 1 e` sottoscritta dal candidato e, per adesione, da un numero di iscritti al partito definito dal regolamento, di cui al comma 1 dell’articolo 4 con firme autenticate.
3. Nessuno può presentare la propria candidatura in più partiti, ne´ sottoscrivere l’adesione alla candidatura di più di un candidato per la medesima consultazione primaria.

Art. 9
(Esclusione delle candidature)

1. La commissione elettorale competente accerta la regolarità delle richieste di candidatura ed esclude quelle che non presentino i requisiti.
2. L’eventuale esclusione e` comunicata all’interessato entro il secondo giorno dalla scadenza del termine di cui all’articolo 8, comma 1.

Art. 10
(Ricorso avverso l’esclusione della candidatura)

1. Avverso l’esclusione della candidatura di cui all’articolo 9, l’interessato, entro due giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente, previa comunicazione alla commissione elettorale territoriale del partito.
2. Il collegio dei probiviri decide il ricorso entro i successivi quattro giorni, comunicando la decisione assunta alla commissione elettorale territoriale del partito, responsabile della esecuzione.

Art. 11
(Operazioni di voto)

1. Il voto e` libero e segreto.
2. I regolamenti di cui all’articolo 4, comma 1, determinano i criteri per la fissazione delle giornate di votazione, la durata dell’apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.

Art. 12
(Chiusura delle operazioni di voto)

1. Chiuse le operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.
 

Art. 13

(Proclamazione dei candidati designati)

1. La commissione elettorale territorialmente competente verifica la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi presso le sezioni e proclama il soggetto designato alla candidatura. Copia del relativo verbale e` depositato presso l’ufficio elettorale competente unitamente alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
2. I regolamenti determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.

Art. 14
(Ricorso avverso la proclamazione dei designati dalle primarie)

1. Avverso la proclamazione dei designati o per irregolarità di svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei probiviri centrale, che decide nei successivi due giorni, salva in ogni caso la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrino ipotesi di reato.

Art. 15
(Primarie di coalizione)

1. In caso di coalizione fra partiti per la presentazione di candidati comuni, la designazione dei candidati di coalizione può avvenire attraverso elezioni primarie cui partecipano gli iscritti e i sostenitori dei partiti che formano la coalizione.
2. Nel caso di cui al comma 1, ciascun partito aderente alla coalizione deve sottoscrivere un regolamento comune e deve partecipare alla nomina della Commissione elettorale nazionale e delle commissioni elettorali locali per lo svolgimento delle elezioni primarie.
3. Alle elezioni di cui al comma 1 si applicano le norme del capo II in quanto compatibili, integrate dalle norme statutarie dei partiti della coalizione e da disposizioni regolamentari comuni decise dagli organi dei partiti della coalizione competenti secondo le previsioni statutarie.

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