«A causa del pedinamento e delle intercettazioni, Vieri subisce un danno di natura psico-patologica». Ecco come l’avvocato Danilo Buongiorno ha cercato di motivare la richiesta del maxi risarcimento per danni psicologici e fisici a Inter e Telecom da parte dell’ex calciatore. Il tribunale ha rigettato questa lettura, individuando solo la lesione del diritto di privacy e obbligando Inter e Telecom a un risarcimento di un milione
La richiesta di risarcimento di Vieri ammontava a un totale di 21,5 milioni di euro: 12 a Telecom, 9,5 all’Inter. L’essere stato spiato, ha dichiarato il calciatore, ha provocato danni di natura psicologica, d’immagine, fisica e patrimoniale: contratti sfumati, impossibilità di accettare contratti milionari per giocare in Brasile, «un danno alla salute consistente in episodi di insonnia, stati di ansia, mutamento delle proprie abitudini di vita a causa della consapevolezza di essere stato “spiato”», oltre al normale danno alla privacy.
Abbiamo estratto dalla sentenza le parti più interessanti:
«Il Cipriani, escusso nella sua veste di investigatore, già amministratore della società Polis D’Istinto, aveva materialmente compiuto l’attività di investigazione relativa a tale primo periodo su incarico di Tavaroli (all’epoca responsabile per la sicurezza di Pirelli) il quale, a sua volta, avrebbe ricevuto richiesta in tal senso da parte della società calcistica Inter. […] tale attività era stata effettuata nei confronti della committente Inter non direttamente dalla sua società, ma dalla società investigativa W.C.S. Ltd»
«Il Cipriani ha dichiarato, ancora: a) che l’incarico ricevuto comprendeva espressamente indagini sul traffico telefonico (poi effettuate); b) di aver ricevuto a tal fine alcuni numeri di telefono da controllare da parte di Tavaroli – che gli avrebbe riferito di averli a sua volta ricevuti dall’Inter -; c) che il risultato di tali indagini era stato inserito in un dossier denominato “Progetto Care” che era stato consegnato al committente le investigazioni (FC Internazionale), che aveva successivamente provveduto al pagamento.»
« Precisava di non aver assistito alla materiale consegna del dossier a dirigenti Inter, ma di aver assistito a delle telefonate tra Tavaroli e la segretaria di Moratti, cui veniva chiesto appuntamento, e di aver poi effettivamente ricevuto il pagamento del proprio lavoro da parte dell’Inter a mezzo bonifico bancario.»
«Il teste Tavaroli (udienza 1.2.2011) dichiarava di aver ricevuto nel 2004 incarico di investigazione da Buora (vice presidente Inter e amministratore delegato di Telecom). Precisava che tale investigazione veniva richiesta ai fini della valutazione dell’utilizzo di Vieri per una campagna pubblicitaria della Pirelli».
«Dall’istruttoria è, appunto, emerso un diretto coinvolgimento del sig. Tavaroli (per i fatti del 2004) nonché del dott. Buora (nella duplice veste di vice presidente Inter e amministratore delegato Telecom e sempre per il medesimo arco temporale) con conseguente estensione della responsabilità in capo al datore di lavoro. »
«Se a ciò si aggiunge che già nel 2000 l’attività investigativa era stata compiuta materialmente dal Cipriani, ma per il tramite del sig. Tavaroli (all’epoca, come detto, dipendente di altra società) deve affermarsi che il dirigente Inter (indicato nel vice presidente dott. Buora) nel momento in cui procedeva a conferire l’incarico di investigazione allo stesso Tavaroli poteva ben prevedere come possibile l’esecuzione di illecite attività di controllo anche del traffico telefonico del dipendente (Vieri). Deve pertanto dichiararsi anche la responsabilità della F.C. Internazionale ai sensi dell’art. 2043 c.c..»
Danni patrimoniali e non patrimoniali: danni fisici, psicologici e d’immagine. Ecco cosa scrive la sentenza a proposito:
«Allo stato non risultano danni patrimoniali accertati. Non può, infatti, ritenersi provato che i fatti per cui è causa abbiano determinato per l’attore minori possibilità di guadagno; ed invero tale circostanza è dedotta in modo del tutto generico quale compromissione della “possibilità che l’esponente venga ingaggiato da un grande club per il futuro”, senza però dar conto di quale sia il nesso di causalità tra il fatto dedotto e tale specifico danno.»
«Non risulta affatto provato il nesso di causalità tra gli illeciti oggetto del presente giudizio e la mancata partecipazione dell’attore ai Campionati del Mondo di calcio.»
«Parimenti non risultano provati i danni lamentati dall’attore per la perdita di ingaggi da parte di prestigiose società calcistiche e per la asserita “carriera stroncata” (così menzionata dall’attore in comparsa conclusionale).»
«Tuttavia lo stesso attore, durante il colloquio del 6 luglio 2011 con i nominati C.T.U. ha affermato: “mi hanno cercato per giocare in Brasile…mi avrebbero fatto un contratto milionario” e ancora nel colloquio del 5.10.2011: “ho avuto un’offerta ora a settembre di giocare ancora in Brasile con due anni di contratto…ma non me la sento”. Non risulta inoltre provato il danno patrimoniale dall’allegata mancata conclusione di contratti in qualità di “testimonial” in conseguenza dei fatti illeciti di cui è causa.»
«L’attività illecita, sopra descritta ed accertata, ha senz’altro comportato una indebita invasione della sfera privata dell’attore con innegabile e comprovata sofferenza da parte di quest’ultimo. Tale stato di sofferenza, però, non è di pe sé sufficiente a dimostrare la causazione di un danno biologico diverso e più grave rispetto alla mera sofferenza transeunte e tale da determinare una lesione del bene salute culminante in episodi di insonnia, stati di ansia, che a loro volta avrebbero provocato mutamento nelle abitudini di vita e quindi una vera e propria patologia clinica definita dal perito di parte attrice “disturbo dell’adattamento cronico con ansia” (doc. 36).»
«I consulenti tecnici concludevano pertanto affermando che “né l’osservazione clinica, né l’indagine psicodiagnostica consentono di rilevare, in oggi, segni e sintomi atti a configurare una malattia psichica riconoscibile e diagnosticabile secondo le più note e diffuse nosografie”; inoltre “manca del tutto documentazione medica atta a consentire la ricostruzione di una plausibile storia clinica. Né possono essere tratti elementi di giudizio dalle prove testimoniali. I testi, infatti, parlano di disturbi del sonno, di ansia, di depressione; ma si tratta di locuzioni generiche”.»
«Ai fini della liquidazione del danno deve altresì tenersi conto della durata dell’attività illecita delle convenute, protrattasi per circa 4 anni e dell’enorme (acclarato) effetto mediatico che ha certamente aggravato lo stato di inquietudine e di ansia dell’attore.
In definitiva ritiene il Tribunale aderente alla fattispecie concreta liquidare il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla privacy patito dall’attore, nella complessiva somma, equitativamente determinata e rivalutata ad oggi, di Euro 1.000.000,00 (un milione).»