Il testo della lettera presentata il 16 maggio dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ritiene opportuno svolgere le seguenti osservazioni in ordine alle
distorsioni concorrenziali conseguenti all’introduzione di una differente forma di tassazione per i c.d. conti deposito da un lato e per i libretti di risparmio e i conti corrente dall’altro, avvenuta ad opera dell’articolo 8, comma 13, del D.L. 2
marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, in Legge 26 aprile 2012, n. 44 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.
In particolare, il D.L. n. 16/2012 ha introdotto una nuova imposta di bollo relativa alle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali. Tale disposizione ha novellato l’articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 contenente “Disciplina dell’imposta di bollo”. La nuova disciplina fiscale per i contratti bancari è, pertanto, la seguente.
Con riferimento agli estratti di conto corrente bancario e postale e per i rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali, il comma 2 bis dell’articolo 13 della Tariffa prevede un’imposta fissa di € 34,20 per il cliente persona fisica e di € 100,00 per il cliente soggetto diverso da persona fisica. Per le persone fisiche, la nota 3 bis dell’articolo 13 della Tariffa prevede che l’imposta non sia dovuta quando il valore medio della giacenza annua risultante dagli estratti conto e dai libretti sia complessivamente non superiore a € 5.000.
Con riguardo, invece, ai prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, l’articolo 13, comma 2 ter della Tariffa prevede un’imposta proporzionale pari all’1 per mille annuo per il 2012 e all’ 1,5 per mille a decorrere dal 2012. La nota 3 ter dell’articolo 13 della Tariffa prevede, inoltre, che l’imposta sia dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. È prevista, inoltre, un’esenzione per i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a 5.000 €2.
All’esito della novella legislativa, quindi, vengono differenziate forme di risparmio uguali (libretto di deposito e conto deposito storicamente assoggettate alla medesima imposizione fiscale) introducendo un’inedita assimilazione del conto
deposito ai prodotti finanziari3. Le nuove norme fiscali introducono, infatti, una tassazione più onerosa per i conti deposito rispetto ai libretti di risparmio (e ai conti corrente). Per questi ultimi, infatti, come si è visto, quando sono intestati a persone fisiche è prevista una no tax area per depositi inferiori ai € 5.000 e un’imposta fissa, oltre questa soglia, di € 34,20. Per i conti deposito, invece, è prevista un’imposta proporzionale e, in ogni caso, un importo minimo di € 34,20 applicabile a prescindere dall’entità del deposito.
A tal proposito l’Autorità intende evidenziare alcune distorsioni concorrenziali che potrebbero conseguire all’applicazione di tale differenziazione. In primo luogo, si osserva che l’applicazione di una tassazione differente per i libretti di risparmio e per i c.d. conti deposito non appare giustificata alla luce del fatto che i due prodotti presentano la stessa funzione giuridica e finalità economica differenziandosi esclusivamente per il supporto cartaceo nel quale vengono effettuate le annotazioni dei movimenti (articolo 1835 c.c.)4. Allo stesso tempo introdurre una no tax area per i libretti di risparmio e per i conti corrente, escludendola per i conti deposito, determina per quest’ultimo prodotto un ingiustificato svantaggio concorrenziale e rischia di creare una differenziazione tra prodotti equivalenti con conseguente freno allo sviluppo del conto deposito, il quale rappresenta uno strumento di risparmio innovativo e competitivo all’interno del settore bancario.
Il conto deposito, infatti, promuove la mobilità della clientela e quella dei depositi essendo un prodotto spesso offerto on line, con un investimento minimo, a costo zero e con tassi di rendimento più elevati rispetto ai libretti di risparmio e ai depositi in conto corrente. La classica connotazione telematica del conto deposito, inoltre, favorisce l’avvicinamento del consumatore bancario italiano al canale internet che, come è noto, risulta spesso più conveniente ma ancora non sufficientemente diffuso. Ciò contribuisce ad implementare l’educazione finanziaria e incentiva il confronto degli strumenti bancari favorendo la scelta del miglior prodotto e l’assetto concorrenziale del mercato.
Con l’introduzione del nuovo regime fiscale, invece, il conto deposito non sarebbe più gratuito, ma sottoposto ad una tassazione minima di € 34,20, tra l’altro anche per i depositi di minima entità al di sotto dei 5.000 €. Il conto deposito, da strumento di risparmio estremamente concorrenziale rivolto anche ai piccoli risparmiatori diventerebbe, quindi, non più competitivo e la discriminazione fiscale introdotta con il D.L. n. 16/2012 potrebbe influenzare negativamente la
scelta del consumatore.
Quest’ultimo, infatti, potrebbe essere indotto ad adottare, come forma di deposito, un prodotto tradizionale come il libretto di risparmio o uno strumento con una funzione totalmente differente e con tassi creditori più bassi quale il conto corrente.
Per quanto precede, l’Autorità auspica che si possa eliminare la discriminazione fiscale attualmente esistente tra i libretti di risparmio e i conti corrente da un lato e i conti deposito dall’altro, introducendo un regime uniforme tra modalità di deposito aventi caratteristiche equivalenti. In questo modo sarebbe garantita la tassazione sulle rendite di importo elevato e, allo stesso tempo, si ridurrebbe la
discriminazione tra due prodotti, il conto deposito e il libretto di risparmio, che soddisfano le medesime esigenze del risparmiatore essendo funzionalmente equivalenti e sostituibili dal punto di vista concorrenziale.
p. IL PRESIDENTE
Piero Barucci