Imu vs Ici, chi ha inventato le tasse sulla casa?

Riproponiamo la nostra analisi

In piena campagna elettorale dominano tre lettere: Imu, Imposta municipale unica. L’imposta sulla casa, che ha rappresentato il fulcro della legislatura del governo dei professori guidato da Mario Monti, è diventata il principale terreno di scontro tra i partiti politici. Ad alimentare questa contesa ha contribuito anche il rapporto “Occupazione e sviluppi sociali in Europa 2012” pubblicato il 9 gennaio, secondo cui l’Imu sarebbe più equa della vecchia Ici, ma potrebbe esserlo maggiormente con una serie di modifiche che la rendano più progressiva. L’Europa, quindi, non ha bocciato l’Imu, come in tanti hanno detto. A provocare un «leggero aumento della povertà in Italia», così come scritto nel Rapporto, sarebbe stata invece la vecchia Ici, Imposta comunale sugli immobili, del 2006. Meglio, allora, fare chiarezza sulle due tasse. 

QUANDO È STATA INTRODOTTA L’IMU. La tassa è stata introdotta dal governo Berlusconi con il decreto legislativo n°23 del 14 Marzo 2011 (art. 7,8,9). Secondo la normativa, l’imposta doveva interessare gli immobili diversi dall’abitazione principale, entrando in vigore a partire dal 2014. Il decreto introduceva dal 2014 due nuove imposte: l’Imu, che comprendeva e sostituiva Ici e Irpef con un’aliquota del 7,6 per cento, e un’imposta municipale secondaria facoltativa. Nelle intenzioni del governo l’imposta unica municipale avrebbe potuto fruttare ai Comuni almeno 25 miliardi di euro. 

COME È STATA MODIFICATA. Il governo Monti, con  il decreto legge numero 201 del 6 dicembre 2011, anche chiamato “decreto salva Italia”, ha modificato la natura dell’imposta, proponendo l’attuazione anche sulla prima casa e anticipando l’introduzione, in via sperimentale, già dal 2012. A questa fase sarebbe poi seguita la “fase a regime”, dal 2015 in poi. La distinzione, però, esiste solo sulla carta poiché, di fatto, non è previsto alcun monitoraggio degli effetti prodotti dalla fase sperimentale. Con la legge del 26 aprile 2012, poi, sono stati approvati tre emendamenti che modificano l’imposta. Nello specifico sono state introdotte delle novità sulla definizione di abitazione principale, inseriti nuovi termini di pagamento ed è stata introdotta la possibilità da parte dei Comuni di equiparare ad abitazione principale gli immobili di proprietà di determinate categorie di soggetti.

CHI PAGA L’IMU. Presupposto fondamentale per il pagamento dell’imposta è il possesso di beni immobili, cioè fabbricati o terreni agricoli. L’articolo 9 del decreto legislativo n°23/2011 definisce la tipologia del pagatore (soggetto passivo) nel proprietario dell’immobile, cioè il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione e superficie secondo le rispettive quote di possesso. A pagare sarà anche il locatario del bene immobile, quando si tratta di locazione finanziaria (leasing), e il concessionario nell’eventualità di concessioni demaniali

GLI INDICI PIÙ SIGNIFICATIVI. La determinazione dell’importo avviene applicando l’aliquota alla base imponibile, e poi sottraendo dal risultato l’eventuale detrazione per l’abitazione principale. La base imponibile dell’immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5% se fabbricato e del 25% se terreno, con il moltiplicatore ottenuto dalla categoria catastale.

Il decreto legge introduce delle aliquote base che poi possono essere modificate dalle singole amministrazioni comunali. Le aliquote base sono:

  •  0,40% per l’abitazione principale, modificabile dello 0,2% in aumento o in diminuizione
  •  0,20% per i fabbricati rurali (ad uso strumentale del consumatore diretto), i comuni possono ridurla dello 0,1%
  • 0,76% per gli immobili che non producono e per quelli posseduti da soggetti passivi i.re.s.        ovvero per gli immobili locati, modificabile fino a 0,4%
  • 0,76% per i restanti casi, modificabile da 0,46% a 1,06% 

QUANDO E COME SI PAGA. L’Imu sulla prima casa – quella considerata quale abitazione principale – si paga in tre rate, con scadenze il 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre. La terza rata è a conguaglio e tiene conto dell’aliquota definitiva decisa dal Comune nel quale si trova l’immobile. Per le seconde case, e tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale, il pagamento è in due sole rate come per  l’Ici. 

DETRAZIONI. Per l’abitazione principale è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una detrazione di 200 euro, alla quale si aggiunge un’ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché viva abitualmente nell’immobile, fino a un importo complessivo di 400 euro. Grazie a queste detrazioni, più di 4 milioni di italiani risultano esenti dall’Imu. 

VALORE DELL’IMU. L’Imu si distingue in due componenti: una comunale e una erariale. Quella erariale ammonta a circa 8,9 miliardi di euro annui, l’Imu comunale è di circa 12,2 miliardi di euro (di cui 3,4 miliardi di euro relativi all’abitazione principale e pertinenze). Il gettito complessivo ammonta a circa 21,1 miliardi di euro annui. La media del prelievo per immobile è circa 235 euro. 

LE DIFFERENZE TRA IMU E ICI. Nata nel 1992 come tassa straordinaria, l’Ici sulla prima casa è poi diventata una delle entrate principali per i comuni italiani. Nel 2008 viene abolita dal governo Berlusconi come promesso “a sorpresa” durante la campagna elettorale. La base imponibile sulla quale l’ici veniva calcolata era il valore degli immobili stabilito in base alla rendita catastale. Aliquote e detrazioni venivano determinate annualmente da ogni singolo Comune con un’apposita delibera. Né esisteva un’unica aliquota nazionale: a stabilirla erano i singoli Comuni tra un minimo del 4 per mille e un massimo del 7 per mille. L’imposta non era dunque progressiva e poteva variare di molto da Comune a Comune. Poteva essere pagata in due soluzioni.

LA RIPARTIZIONE TRA STATO E COMUNI. L’articolo 2 del decreto legge numero 23 del 2011 prevedeva la «devoluzione ai comuni della fiscalità mobiliare» per l’attuazione della legge 2009 sul federalismo fiscale. Per i municipi era previsto il trasferimento del gettito o di quote del gettito derivante da tributi relativi al comparto immobiliare, come le imposte di registro, le imposte ipotecarie e catastali, l’Irpef sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario), l’imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili, i tributi speciali catastali, le tasse ipotecarie, la cedolare secca sugli affitti. Il governo Monti, con decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, ha introdotto la ripartizione dell’Imu tra Stato e Comuni. Il cento per cento della tassa sulla prima casa è destinato al Comune. Per gli altri fabbricati, in genere le seconde case, allo Stato è riservato il 50 per cento. Con la legge di stabilità 2013, la quota del gettito Imu riservata allo Stato sarà invece soppressa, destinando tutto ai Comuni con l’istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con parte dell’imposta. Resta invece la quota riservata allo Stato derivante dagli immobili a uso produttivo (aziende, capannoni ecc.), con aliquota base fissata sempre allo 0,76 per cento.

IL RAPPORTO OCCUPAZIONE E SVILUPPI SOCIALI IN EUROPA 2012. Dai grafici presentati nel Rapporto Ue 2012, viene fuori che le tasse sulla proprietà del 2005 in Italia (l’Ici, quindi) non hanno effetto sulla disuguaglianza dei redditi, mentre ne hanno uno molto lieve (dello 0,1 per cento) sul tasso di povertà. «Le tasse sulla proprietà non hanno un impatto sulla disuguaglianza in Estonia e in Italia, mentre si valuta che aumentino leggermente la povertà in Italia», si legge. Lo precisa in una nota diffusa in serata il portavoce del Commissario Ue all’Occupazione Laszlo Andor. In una prima interpretazione si era pensato a una bocciatura della nuova imposta da parte della Ue. L’analisi della Commissione, precisa ancora la nota, «indica che l’impatto è stato molto contenuto (0,1%) e molto inferiore a quello della tassa inglese sulla proprietà». Per quanto riguarda invece la nuova Imu del 2012, «il rapporto non analizza l’impatto redistributivo della nuova tassa e non suggerisce che la riforma abbia un qualsiasi effetto negativo sulla povertà o sulla distribuzione del reddito». Il rapporto «puntualizza semplicemente che la riforma dovrebbe avere un impatto più progressivo sulla distribuzione del reddito se sposta la sua base di calcolo dai valori teorici catastali ai valori di mercato».