Non appena il presidente del Consiglio incaricato va dal presidente della Repubblica e “scioglie la riserva” si arriva alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del presidente del Consiglio e dei vari ministri. In sintesi il procedimento si conclude con l’emanazione di tre tipi di decreti del presidente della Repubblica:
– quello di nomina del presidente del Consiglio (controfimato dal presidente del Consiglio nominato, per attestare l’accettazione);
– quello di nomina dei singoli ministri (controfimato dal presidente del Consiglio);
– quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente (controfirmato anch’esso dal presidente del Consiglio nominato)
Il giuramento e la formula rituale
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento di fronte al presidente della repubblica (art.93 Costituzione) secondo la formula rituale indicata dall’art. 1, comma 3, della legge n. 400/88:
❝ Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione ❞
Il giuramento rappresenta l’espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini e, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all’art. 54 della Costituzione).
Col giuramento il governo entra in carica e i singoli componenti prendono effettivamente possesso dei loro ufficio, assumendo tutte le responsabilità a loro attribuite dalla Costituzione. Per fare un esempio, se un’emergenza imponesse l’adozione di un decreto legge, dovrebbe adottarlo il nuovo governo, pur se ancora in attesa della fiducia parlamentare
La correttezza costituzionale impone che un governo in attesa di fiducia limiti la sua attività alla cosiddetta ordinaria amministrazione, agli “affari correnti”, rinunciando cioè alle iniziative di rilievo politico, cosa che lo assimila al governo dimissionario.
Il governo entro dieci giorni dal decreto di nomina, è tenuto a presentarsi davanti alle Camere per ottenere il voto di fiducia. Anche se è bene precisare che il presidente del Consiglio e i ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.
FONTI: «La formazione del Governo» da Governo.it; Augusto Barbera, Carlo Fusaro, Corso di Diritto Pubblico, il Mulino