IntervistaReferendum Crimea: è legittimo?

Il precedente del Kosovo

Domenica prossima si svolgerà in Crimea il discusso referendum secessionista, la cui legittimità genera profonde divergenze tra le cancellerie occidentali e il Cremlino. Mentre il presidente russo ha espresso il suo appoggio incondizionato alle misure adottate dalle autorità in Crimea, basate a suo avviso sul diritto internazionale e tese a proteggere i legittimi interessi della popolazione della Crimea, diversi leader europei si sono schierati nettamente contro il referendum definendolo illegittimo. In una conversazione telefonica con il presidente Putin la cancelliera Merkel e il premier britannico Cameron hanno ribadito la loro contrarietà alla consultazione affermando che un risultato positivo, come altamente probabile, potrebbe ulteriormente accrescere il livello di instabilità del Paese e aprire scenari poco chiari per il diritto internazionale. Intanto a Kiev il neo governo ad interim eletto dalla piazza fatica a ritagliarsi un ruolo autonomo nelle trattative diplomatiche internazionali e a mantenere l’ordine in un Paese sempre più diviso. Mercoledì il presidente ucraino Arseni Yasteniuk, non riconosciuto da Mosca, volerà a Washington per incontrare il presidente Obama in cerca di sostegno politico e finanziario.

A pochi giorni dal referendum indipendentista crimeano, abbiamo chiesto al prof. Edoardo Greppi, Ispi e Università di Torino, di commentare la legittimità di questa convocazione popolare secondo le norme del diritto internazionale e se fosse possibile individuare un parallelismo con quanto avvenuto in Kosovo nel 1999.

Secondo le norme del diritto internazionale, le istanze secessioniste della Crimea sono legittime?
Il 5 dicembre 1994 Stati Uniti, Federazione Russa e Regno Unito hanno firmato a Budapest il Memorandum on Security Assurances, nel quale – dopo avere dichiarato apprezzamento per ladesione dellUcraina al trattato di non proliferazione nucleare e per limpegno del governo ucraino di eliminare tutte le armi nucleari sul suo territorio, e avere preso atto della fine della guerra fredda, confermano il loro impegno di rispettare lindipendenza e la sovranità dellUcraina e dei suoi esistenti confini, in conformità con lAtto finale di Helsinki.

Confermano, inoltre l’impegno di astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica dell’Ucraina, e che nessuna delle loro armi verrà mai usata contro l’Ucraina eccetto che per legittima difesa in conformità con la Carta dell’Onu. Un terzo impegno è di astenersi da pressioni economiche, sempre in conformità con l’Atto finale di Helsinki. L’accordo si chiude con l’impegno dei tre Stati a consultarsi nel caso si verifichi una situazione che riguardi questi impegni.L’impegno assunto 20 anni fa è chiaro, e comporta l’obbligo di rispettare l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina nei suoi confini e, quindi, di non modificarne la consistenza politico territoriale.

Questa era, peraltro, l’essenza delle obbligazioni contenute nell’Atto finale di Helsinki. L’assetto territoriale degli Stati europei è riconosciuto nella configurazione allora esistente, e ogni eventuale modifica deve essere frutto di accordi (e non, quindi, di iniziative unilaterali). Gli aspetti relativi all’assetto politico e costituzionale interno sono questioni che appartengono alla domestic jurisdiction dello Stato, e comportano il divieto di ingerenza.

L’infografica di Afp sulla Crimea

Pubblicazione di AFP news agency (Agence France-Presse).

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Quali sono le differenze con il caso del Kosovo?
Laccostamento con il Kosovo 1999 è improponibile, perché in quel caso la Nato decise di intervenire anche senza autorizzazione del Consiglio di sicurezza perché, come disse il rappresentante permanente britannico allOnu, era in atto una «overwhelming humanitarian catastrophe». Quando nel 2008 il Kosovo ha proclamato la sua indipendenza, realizzando una secessione dalla Serbia, lo ha fatto per dare vita a un nuovo Stato. Questo è stato rapidamente riconosciuto dagli Stati Uniti e dai maggiori Stati membri dellUnione Europea (Regno Unito, Germania, Francia, Italia ….), ancorché presentasse profili che rendevano alquanto prematura la constatazione della sussistenza del requisito dellindipendenza effettiva.

Un’eventuale secessione della Crimea, invece, non porterebbe alla nascita di un nuovo Stato, bensì alla sua annessione alla Russia. La legittimità di questa secessione è condizionata dall’atteggiamento di Stati terzi. In altre parole, tutto dipende dalla presenza o meno di pesanti ingerenze della Russia negli affari interni dell’Ucraina, Stato del quale la Crimea è parte con status di provincia autonoma. Una pesante ingerenza russa configurerebbe una violazione dell’obbligo di rispettare l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato sovrano. L’obbligo (ormai di diritto generale) è codificato nella Carta dell’Onu e ha trovato ulteriore conferma per una situazione politico territoriale come quella ucraina, nell’Atto finale di Helsinki e nel Memorandum di Budapest del 1994.

Edoardo Greppi, professore di International Institutional Law e di Diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e consigliere scientifico Ispi.

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