Se l’obiettivo è trovare un lavoro e non ci si riesce inviando curriculum e presentandosi puntuali alle selezioni, resta la strada delle agenzie interinali o agenzie per il lavoro. L’ottava puntata di Domani Lavoro. 10 domande e 10 risposte per trovare un’occupazione (e tenersela), la guida al lavoro de Linkiesta e Adapt, è dedicata al funzionamento di queste entità a metà tra un datore di lavoro e un ufficio di collocamento. A rispondere alle nostre domande sono i ricercatori di Adapt. Prima regola: scegliere l’agenzia sulla base delle ricerche aperte in quel momento.
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Cos’è un’agenzia interinale?
Un’agenzia interinale, o più correttamente un’agenzia per il lavoro, è un operatore privato che opera nel mercato del lavoro con diverse funzioni che hanno a che fare in senso ampio con l’intermediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Secondo alcuni, le loro origini risalirebbero addirittura all’antico Egitto. Quello che è certo è che la necessità di “intermediare” domanda e offerta di lavoro sia risalente nella storia
Quando sono nate?
Difficile dire quando siano nate. Secondo alcuni, le loro origini risalirebbero addirittura all’antico Egitto. Quello che è certo – sebbene comunemente gli studiosi siano concordi nel ritenere che le prime agenzie per il lavoro in senso moderno sarebbero nate solo dopo la prima metà degli anni Cinquanta – è che la necessità di “intermediare” domanda e offerta di lavoro sia risalente nella storia.
In Italia nell’immediato dopoguerra l’attività di intermediazione di manodopera è stata espressamente vietata ai soggetti privati fino alla fine degli anni Novanta, in quanto si riteneva che questa attività rispondesse a un interesse pubblico e che pertanto dovesse rimanere nella sfera di controllo dello Stato. Era previsto l’obbligo di iscriversi alle liste di collocamento per chiunque aspirasse a lavorare alle dipendenze altrui. Tuttavia, nonostante la regolamentazione particolarmente rigida e burocratica, lo Stato non è riuscito a svolgere il ruolo immaginato di unico attore e garante del funzionamento del mercato del lavoro: il modello imperniato su monopolio della gestione statale si è dimostrato fallimentare costituendo un freno alla crescita dell’occupazione e alla costruzione di un mercato del lavoro moderno. Quale risposta alle inefficienze di questo modello, a partire dai primi anni Novanta iniziano a fare comparsa anche nel nostro Paese le prime norme sperimentali sulla fornitura di personale da parte di operatori privati e con il Protocollo d’intesa del 23 luglio 1993 si riconosce che il lavoro interinale potrebbe aumentare l’occupazione e rendere più efficiente il mercato del lavoro. Il percorso di legittimazione della fornitura di lavoro da parte degli operatori si concretizza però solo nel 1997 con l’approvazione del cosiddetto pacchetto Treu che riconosce la liceità delle agenzie per il lavoro quali operatori privati del mercato del lavoro ammettendo il cosiddetto lavoro interinale e ponendo fine al divieto di intermediazione privata.
È solo con il decreto legislativo n. 276 del 2003 che le agenzie per il lavoro diventano quelle che oggi conosciamo. Mentre nel regime precedente (legge numero 196/1997) le agenzie interinali potevano occuparsi solo della fornitura di manodopera che costituiva per loro “oggetto sociale esclusivo”, a partire dal 2003 le agenzie si trasformano in agenti vitali e polifunzionali del mercato del lavoro e che possono svolgere, in virtù di un’autorizzazione ministeriale preventiva, diverse attività (ricerca e selezione, formazione, supporto alla ricollocazione e somministrazione) funzionali ad un mercato del lavoro moderno, presiedendo a 360 gradi l’attività di intermediazione intesa come insieme di attività dirette all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e finalizzata alla somministrazione.
Come funzionano le agenzie e il lavoro somministrato?
Il decreto legilsativo n. 276/2003 individua due categorie di agenzie per il lavoro, quelle generaliste, autorizzate allo svolgimento della somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, e quelle di tipo specialista, abilitate a svolgere la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Queste attività vengono sottoposte a un regime “autorizzatorio” diverso, volto a tutelare i diritti delle persone che con queste entrano in contatto in particolare quando le agenzie di lavoro agiscano come datori di lavoro nell’ambito della somministrazione.
Il lavoro in somministrazione è caratterizzato da un rapporto trilaterale tra agenzia di lavoro, impresa utilizzatrice e lavoratore. L’agenzia assume attraverso il contratto di somministrazione concluso con un’impresa utilizzatrice l’obbligo di provvedere ai servizi di ricerca e selezione di lavoratori competenti
Il lavoro in somministrazione è caratterizzato da un rapporto trilaterale tra agenzia di lavoro, impresa utilizzatrice e lavoratore. In questo rapporto “triangolare”, l’agenzia assume attraverso il contratto di somministrazione concluso con un’impresa utilizzatrice l’obbligo di provvedere ai servizi di ricerca e selezione di lavoratori competenti (dove è possibile anche prevedendo alla formazione di tali lavoratori), inviandoli in missione presso un impresa utilizzatrice. L’agenzia provvede al pagamento dei lavoratori, alla trattenuta dei contributi previdenziali e alla deduzione delle tasse dai loro stipendi conformemente alle norme di legge. L’agenzia all’interno di questo rapporto viene spesso definita “datore di lavoro formale” perché, pur assumendo formalmente il lavoratore, concede all’impresa utilizzatrice la possibilità di dirigerlo. Il lavoratore assunto dall’agenzia in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, è obbligato in questo modo a lavorare sotto le direttive dell’impresa utilizzatrice, che perciò viene detta “datore di lavoro sostanziale”. Il rapporto di lavoro in somministrazione è quindi regolato da due contratti, uno di somministrazione – si tratta di un contratto commerciale sottoposto alle norme di diritto comune e che può essere a tempo determinato o indeterminato che lega l’agenzia per il lavoro all’impresa utilizzatrice – e uno di lavoro stipulato tra agenzia e lavoratore.
Come faccio a iscrivermi? Devo fare un colloquio?
Per accedere ai servizi che un’agenzia per il lavoro può offrire a una persona non è né richiesta un’iscrizione né esiste una procedura standard uguale per tutte le agenzie.
Le agenzie per il lavoro svolgono la loro attività di intermediazione accanto ai centri per l’impiego pubblici, ma a differenza di questi non operano secondo protocolli che prevedono un iter predefinito (iscrizione-colloquio-sottoscrizione del patto di servizio). Le loro attività muovono da richieste di aziende clienti che con le attività di ricerca e selezione devono evadere per pervenire alla conclusione normalmente di una somministrazione di lavoro. La loro attività di placement, differentemente da quanto accade per i centri per l’impiego, muove da un’esigenza imprenditoriale concreta che guida la loro attività di ricerca delle candidature, selezione e valutazione dei profili da presentare all’azienda committente.
Le filiali delle agenzie per il lavoro si occupano del contatto con le persone che cercano lavoro, raccolgono i loro curriculum e procedono a forme di pre-selezione per la costituzione di appositi data-base in cui vengono inserite tutte le candidature. Normalmente a una prima fase di accoglienza in cui i lavoratori vengono accolti e informati delle attività delle agenzie per il lavoro, segue l’inserimento dei dati anagrafici e del curriculum vitae in un data-base e un successivo colloquio di pre-selezione. Se il profilo viene ritenuto coerente rispetto alle ricerche aperte il candidato viene presentato all’azienda o inserito in un percorso formativo ad hoc. Se l’azienda ritiene la candidatura in linea con le proprie esigenze, si perviene normalmente alla sottoscrizione di un contratto di somministrazione di lavoro che può essere a tempo pieno o determinato.
Le agenzie per il lavoro svolgono la loro attività di intermediazione accanto ai centri per l’impiego pubblici, ma a differenza di questi non operano secondo protocolli che prevedono un iter predefinito (iscrizione-colloquio-sottoscrizione del patto di servizio)
In Italia ce ne sono tante: come faccio a scegliere l’agenzia giusta?
La finalità per cui le attività delle agenzie per il lavoro vengono svolte è la conclusione di un contratto di somministrazione di lavoro. Le loro ricerche e le loro selezioni muovono da un interesse concreto di un’azienda che le agenzie per il lavoro devono soddisfare per realizzare il loro scopo. A partire da questo tratto caratterizzante, è quindi consigliabile scegliere l’agenzia cui recarsi sulla base delle ricerche in quel momento aperte. Normalmente sulle vetrine delle agenzie per il lavoro e sui loro siti internet (1) è possibile consultare un elenco delle posizioni aperte nei diversi territori, è consigliabile candidarsi e quindi contattare l’agenzia per il lavoro che presenta ricerche aperte coerenti rispetto al proprio profilo professionale e alle proprie aspettative lavorative scegliendo quella del territorio a cui gli annunci fanno riferimento e recandosi personalmente presso la filiale con un proprio curriculum aggiornato e una lettera di presentazione. Questo consente al candidato maggiore possibilità di successo perché consente a monte una pre-finalizzazione della ricerca e una più elevata possibilità di successo del matching.
(1) Ecco alcuni siti a cui fare riferimento www.adecco.it; www.gigroup.eu; www.manpower.it; www.quanta.com; www.randstad.it; www.tempor.it; www.umana.it.
Devo pagare?
Assolutamente no. La legge vieta alle agenzie per il lavoro di esigere e in ogni caso di percepire alcun compenso diretto o indiretto dai lavoratori coinvolti nelle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca o selezione o ricollocazione. Chiunque nell’ambito di un’agenzia per il lavoro esiga o comunque percepisca direttamente o indirettamente dei compensi (non soltanto in denaro) da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro mediante contratto si somministrazione è punito con arresto o ammenda.
La legge vieta alle agenzie per il lavoro di esigere e in ogni caso di percepire alcun compenso diretto o indiretto dai lavoratori coinvolti nelle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca o selezione o ricollocazione
Ci sono servizi specifici per chi cerca il primo impiego e altri per chi invece è rimasto senza lavoro?
Certamente, le agenzie per il lavoro svolgono diverse funzioni. La più ampia delle attività svolte è la somministrazione di lavoro di cui abbiamo già detto. L’elemento tipico di questa attività consiste nella possibilità per l’agenzia di obbligarsi verso un corrispettivo pattuito a fornire uno o più lavoratori ad un’azienda (impresa utilizzatrice) senza che tra quest’ultima e il lavoratore si instauri alcun contratto di lavoro. Accanto a questa attività, che costituisce comunque il core delle agenzie per il lavoro alla quale tutte le altre sono orientate, esse sono degli intermediari ed in questo senso operano nel mercato del lavoro svolgendo diverse attività ricerca e selezione, formazione e outplacement orientate in modo specifico ai lavoratori. In senso ampio potremo dire che le agenzie per il lavoro si occupano di “intermediare” la domanda e l’offerta di lavoro. L’intermediazione può essere definita come l’insieme di tutte le attività strumentali allo svolgimento della somministrazione e quindi comprensiva della delle attività di raccolta dei cv, preselezione dei cv, gestione di una banca dati, orientamento professionale e formazione, avvio del rapporto di lavoro (comunicazioni obbligatorie, assunzione, adempimenti connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro e cessazione), accompagnamento al lavoro.
Ogni agenzia per il lavoro si fa promotrice di specifiche iniziative rivolte a particolari target. Per esempio, per quanto riguarda i giovani alla ricerca del primo impiego è importante dire che le agenzie per il lavoro fanno parte del sistema Garanzia Giovani. Ci si può recare presso di loro per iscriversi al programma e ricevere le prime informazioni ed essere inseriti in percorsi di accompagnamento e orientamento al lavoro che possono concludersi con l’inserimento nel mercato del lavoro ovvero in percorsi di formazione professionalizzanti. Le agenzie per il lavoro possono poi svolgere attività di ricollocazione professionale, il c.d. outplacement. Le modalità tipiche di questa attività si articolano essenzialmente in tre fasi: supporto psicologico del candidato al fine di motivarlo mediante interventi tesi a valorizzare la sua personalità ed esperienza. In seguito il candidato riceve una specifica formazione relativa alla propria presentazione ed autopromozione del mercato de lavoro. Infine il candidato viene aiutato a mobilitarsi per individuare l’attività e il posto che più gli si addicono. Tale attività viene svolta dalle agenzie nell’ambito di uno specifico incarico dell’organizzazione committente anche sulla base di accordi sindacali finalizzati alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro collettivamente o individualmente considerati. In alcuni territori, come il Lazio, tale attività può essere svolta dalle agenzie a favore dei lavoratori non nell’interesse di un particolare committente ma nei confronti di persone che rispondano a determinati requisiti nell’interesse pubblico del loro reinserimento nel mercato del lavoro (contratto di ricollocazione).
Che tipi di contratti mi possono offrire?
Le agenzie per il lavoro possono assumere i propri lavoratori a termine o a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato). Esse possono inoltre farsi “promotrici” di tirocini e work experience. Ciò che conta è che ai lavoratori somministrati si applicano le stesse condizioni e lo stesso trattamento che si applicherebbe loro nel qual caso essi fossero assunti direttamente dall’impresa utilizzatrice. Con riferimento al contratto di lavoro, sia esso a termine o a tempo indeterminato, il legislatore ha predisposto un robusto nucleo di norme predisposte al fine di evitare pratiche discriminatorie o tese a ribassare la tutela dei lavoratori assunti con questa tipologia contrattuale.
Le agenzie per il lavoro possono assumere i propri lavoratori a termine o a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato). Esse possono inoltre farsi “promotrici” di tirocini e work experience
Che differenza c’è rispetto ai centri per l’impiego?
Le agenzie per il lavoro generaliste seguono una strategia diversificata delle attività rispetto ai centri per l’impiego: accanto e oltre alla somministrazione in sé e per sé considerata, le agenzie per il lavoro si occupano della ricerca e dell’individuazione del lavoratore più adatto, perché capace e competente, a soddisfare le specifiche esigenze dell’impresa utilizzatrice cliente che ha aperto con loro una ricerca, normalmente finalizzata ad una somministrazione. Per soddisfare la richiesta dell’impresa cliente l’agenzia per il lavoro si occupa di esaminare analiticamente le esigenze imprenditoriali, definisce un programma dettagliato di ricerca delle candidature, seleziona e valuta i profili, individua una rosa di candidature da sottoporre all’azienda cliente eventualmente occupandosi della loro formazione e presiede il loro inserimento nell’organizzazione aziendale. La connessione o meglio l’integrazione dell’attività di intermediazione con quella di somministrazione spiega le differenze tra le attività di placement svolte da un centro per l’impiego e da un’agenzia per il lavoro.
Che differenza c’è tra un lavoratore interinale e uno assunto direttamente dall’azienda?
Nessuna. Il cosiddetto principio della parità di trattamento, articolato alla stregua del noto principio costituzionale di uguaglianza e legalmente codificato nel decreto legislativo n. 276/2003, provvede a porre un riparo concreto contro usi impropri della somministrazione. Con l’espressione parità di trattamento si intende far riferimento tanto al trattamento economico che a quello normativo applicato al lavoratore e potrà dirsi rispettato solo con riguardo all’interezza dello status del lavoratore. La legge mira cioè ad assicurare al lavoratore in somministrazione tramite il principio della parità di trattamento un agevole inserimento anche sociale del lavoratore nella collettività dell’impresa utilizzatrice consentendogli una reale fruizione delle posizioni giuridiche attive fissate dal contratto collettivo e dalla legge. In questo senso il lavoratore somministrato deve essere considerato per tutta la durata della missione parte integrante dell’impresa utilizzatrice e trattato in tutto e per tutto come un dipendente diretto.