Ma davvero non fa impressione a nessuno il fatto che questo Paese sia stato governato in modo illegale? Davvero nessuno ha nulla da dire sul fatto che quell’illegalità non ha insistito su faccenduole, ma su diritti fondamentali? Davvero si accetta che passi in cavalleria il fatto che le libertà essenziali dei cittadini, la libertà personale, di circolazione, di associazione, di professione culturale e religiosa, di iniziativa economica, siano state violentate in modo arbitrario?
Evidentemente, no. Evidentemente non fa impressione a nessuno. Evidentemente nessuno ha nulla da dire in proposito. Evidentemente va bene lasciare incensurata, e con rischio che faccia precedente, la pratica con cui un governo della Repubblica e chi lo presiede, in violazione della legge, maneggia quei diritti e comprime quelle libertà senza essere chiamato a risponderne.
Questo e non altro, infatti, ha detto la Corte costituzionale con la sentenza n. 198 del 22 ottobre 2021, la decisione che interveniva sul caso sollevato da un giudice di Pace di Frosinone chiamato a esaminare il ricorso di un cittadino che contestava una multa inflittagli durante il periodo delle restrizioni per il contenimento dell’epidemia.
Di quella sentenza si è cianciato spiegando (si fa per dire) che essa “riteneva legittimi i Dpcm anti-Covid”, e che quindi le politiche di contenimento, pur attuate con il ricorso alla decretazione personale del presidente del Consiglio, erano costituzionalmente ineccepibili. Non è per nulla così. Quella sentenza ha detto invece che c’è stato un periodo della gestione in cui sono stati esercitati “pieni poteri” al di fuori del quadro costituzionale, e se la Corte non si è pronunciata sull’illegalità degli atti intervenuti durante quel periodo è solo perché la multa inflitta a quel cittadino rinviava a norme del periodo successivo, quello di illegalità “sanata” quando Giuseppe Conte ha cominciato a darsi qualche freno.
Sembra complicato ma è in realtà semplicissimo: le limitazioni di libertà del primo periodo erano illegittime, perché supponevano il potere del presidente del Consiglio di fare quel che gli pareva, e cioè di rinchiudere le gente con un atto personale sottratto al controllo parlamentare; le limitazioni successive, dice la Corte, invece erano legittime, perché il presidente le Consiglio si limitava ad attuare delle misure elencate in un atto avente forza di legge. E siccome la Corte di queste ultime si occupava, non delle precedenti, ecco che sulle precedenti non c’è stata dichiarazione di illegittimità: non perché erano legittime, ma perché non venivano in conto in quel giudizio.
Per capirsi, se ancora non fosse chiaro: le ragioni per cui la Corte ha respinto l’ipotesi di illegittimità costituzionale dell’azione di governo nel secondo periodo (quello “coperto” dal decreto legge che autorizzava il capo del governo a fare ciò che prima egli autonomamente si attribuiva il potere di fare), sono esattamente le ragioni che denunciano l’illegalità della prima gestione.
Una bazzecola? Ora, qui si è fatta pensosissima e allarmata polemica sui “pieni poteri” agognati tra le danze di una spiaggia romagnola. Sarebbe piaciuto assistere a qualcosa di simile per quelli veri, assunti ed esercitati a “Chigi” mentre il supercommissario minacciava querele al giornalista impertinente e l’esperto in depilazione ascellare garantiva il protocollo democratico convertendo il decreto apulo-venezuelano in diretta Facebook.