Con l’avvento delle dimissioni telematiche, in Italia si sono significativamente ridotti i casi di dimissioni in bianco. Dal 2015, infatti, i dipendenti che intendono terminare il loro rapporto di lavoro devono eseguire una specifica procedura online per confermare la volontà di dimettersi. Questo sistema ha reso pressoché ininfluente la pessima prassi di far firmare un foglio bianco al dipendente da utilizzare successivamente nel caso in cui l’azienda decida di terminare il rapporto di lavoro. Negli ultimi dieci anni, quindi, è stato molto difficile nascondere un licenziamento dietro a delle dimissioni fittizie.
Tuttavia, le dimissioni online hanno fatto emergere un problema speculare e opposto. Può capitare, infatti, che un lavoratore decida pretestuosamente di non dimettersi ma di «costringere» l’azienda a licenziarlo per usufruire dell’indennità di disoccupazione. In questo contesto, al dipendente basta assentarsi ingiustificatamente dal posto di lavoro per essere ragionevolmente certo di ricevere una lettera di licenziamento che gli consentirà di ottenere la cosiddetta Naspi. Si tratta di un abuso dei diritti garantiti dalla legge che è stato più volte oggetto di censura, anche da parte dei Tribunali.
Un disegno di legge attualmente al vaglio del Parlamento contiene una modifica alla disciplina delle dimissioni. In particolare si prevede che «in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato territoriale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore». In estrema sintesi, se ti assenti senza giustificazione per un periodo di tempo relativamente lungo, il rapporto di lavoro si presumerebbe concluso per dimissioni e non a causa di un licenziamento. In questo caso, pertanto, il dipendente non avrebbe diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione.
Questo disegno di legge è stato accolto con reazioni molto diverse. Da una parte, i sindacati hanno espresso la loro preoccupazione perché questa modifica potrebbe riportare in auge il fenomeno delle dimissioni in bianco. Se un dipendente si assenta dal lavoro, ad esempio, perché vittima di mobbing o perché l’azienda non fornisce gli strumenti necessari per lavorare in sicurezza, l’impresa potrebbe abusare di questa situazione per sostenere che il dipendente si sia dimesso volontariamente. Sul versante opposto, le imprese lamentano l’eccessiva burocratizzazione del procedimento a fronte di un’assenza prolungata del dipendente. Molti datori di lavoro sostengono, infatti, che un’assenza ingiustificata di quindici giorni dovrebbe comportare automaticamente la conclusione del rapporto per dimissioni del dipendente senza necessità di verifica da parte dell’Ispettorato.
Come molto spesso accade, credo che la verità stia nel mezzo e che un po’ di buon senso potrebbe aiutare tutte le parti in causa. Da un lato, il dipendente vittima di abusi può denunciare le condotte illecite del datore di lavoro evitando di assentarsi senza fornire alcuna giustificazione. Dall’altro lato, l’intervento dell’Ispettorato è utile per far emergere le situazioni più difficili dove il dipendente ha paura di rendere noti gli abusi eventualmente subiti. Ma come sapete meglio di me, le virtù del compromesso e del buon senso hanno deciso di esercitare il diritto costituzionalmente garantito dello sciopero.
*La newsletter “Labour Weekly. Una pillola di lavoro una volta alla settimana” è prodotta dallo studio legale Laward e curata dall’avvocato Alessio Amorelli. Linkiesta ne pubblica i contenuti ogni. Qui per iscriversi