Numerosi processi produttivi contemplano la possibilità di dissociare la titolarità del contratto stipulato con un dipendente dai benefici derivanti dalla sua prestazione lavorativa. Detto in altri termini, l’azienda che ha instaurato il rapporto di lavoro può essere diversa da quella che, in ultima istanza, beneficia delle attività svolte dal dipendente. L’ipotesi tipica di questa dissociazione è il contratto di appalto.
Nell’ambito dei rapporti di appalto, la legge prevede espressamente che il soggetto che beneficia delle attività svolte (il committente) è obbligato, insieme al datore di lavoro (l’appaltatore), a corrispondere ai dipendenti impiegati nell’appalto i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione all’esecuzione delle attività. Questa è la cosiddetta responsabilità solidale che opera per tutelare i crediti dei dipendenti e quindi per evitare il rischio che i meccanismi di decentramento produttivo vadano a danneggiare i lavoratori.
L’applicazione della responsabilità solidale è stata estesa anche a ipotesi diverse rispetto al contratto di appalto su impulso sia della Corte di Cassazione sia della Corte Costituzionale che, per esempio, nel 2017 ha sancito la possibilità di applicare questa tutela anche nei rapporti di sub-fornitura. Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha esteso ulteriormente l’ambito di efficacia della responsabilità solidale ai contratti atipici di gestione, stipulati nel settore della grande distribuzione organizzata, al fine di affidare un singolo reparto del supermercato (ad esempio la pescheria) a un terzo soggetto.
Anche i dipendenti del reparto pescheria del vostro supermercato di fiducia, quindi, hanno la possibilità di chiedere il loro stipendio sia al gestore della pescheria che al supermercato.
*La newsletter “Labour Weekly. Una pillola di lavoro una volta alla settimana” è prodotta dallo studio legale Laward e curata dall’avvocato Alessio Amorelli. Linkiesta ne pubblica i contenuti ogni. Qui per iscriversi