Carta cantaLe condanne morali contro Israele iniziano a essere smentite

Gerusalemme ha tutto il diritto di contestare la giurisdizione dell’Aia, ma le sentenze sui social avevano già deciso il contrario, mostrando una disinvoltura preoccupante

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Non doveva essere così pretestuosa l’eccezione israeliana secondo cui la Corte penale internazionale avrebbe agito in carenza di giurisdizione emettendo gli ordini di arresto a carico del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della Difesa Yoav Gallant. Non doveva essere così pretestuosa se, accogliendo l’appello che Israele svolse a suo tempo in argomento, la Corte, l’altro giorno, ha rispedito la causa indietro affinché la faccenda sia riesaminata.

Trattandosi di questioni tecniche sarebbe inutile – oltre che parecchio noioso – discutere qui delle ragioni che, rispettivamente, militavano contro o a favore della tesi israeliana prima accantonata nella fase preliminare e ora tornata in campo per effetto dell’accoglimento dell’appello. Ciò che invece interessa è ricordare come fosse trattato a livello politico-giornalistico l’esercizio, da parte di Israele, del diritto di contestare la giurisdizione della Corte. 

Quel comportamento processuale – che fino a prova contraria, appunto, rappresentava l’esercizio di un diritto – fu passato per una specie di insubordinazione a fini elusivi di una giustizia sacramentale, la lesione dell’integrità di quella giustizia da parte del genocida, del portatore di carestie, dello sterminatore che pretende di sottrarvisi per il tramite di ignobili espedienti avvocateschi.

Non importa poi molto (è anche questo un profilo tecnico) il fatto che l’accoglimento dell’appello israeliano implichi a dir poco che non era propriamente pretestuosa la contestazione della giurisdizione della Corte già in quella fase preliminare, cioè quando ancora gli ordini di arresto non erano stati emessi. 

Certo, qualcosa stonava – almeno per il lettore non infarinato, e anche solo a lume di ragione – in un sistema che non consentiva di eccepire il difetto di giurisdizione della Corte, perché l’eccezione sarebbe stata ammissibile semmai dopo l’emissione degli ordini di arresto, e non prima. 

Il “prima ti arresto” e poi si vede se potevo farlo sarà anche un principio intoccabile, e tuttavia dovrebbe suonare male per chiunque. Ma a parte questo, il dato forte era quello cui si accennava, vale a dire il tratto da requisitoria alla Mani Pulite secondo cui gli israeliani, contestando la giurisdizione della Corte, perfidamente volevano sottrarsi alla giustizia che in modo sacrosanto mirava a impedir loro di perseverare nei propri crimini.

Non si trattava di indagati che si difendevano avendo il diritto di farlo; si trattava di criminali precostituiti, gravati dalla colpa supplementare di non offrire i polsi agli schiavettoni di una giustizia incensurabile. Gli ettari di colonne giornalistiche e i torrenti di post sui social dedicati alla condanna moraleggiante della scelta israeliana di contestare la giurisdizione della Corte sarebbero tutti lì da leggere, per chi fosse interessato, mentre scarseggiano e scarseggeranno quelli disposti a riconoscere la deprecabile disinvoltura con cui, al tempo della richiesta di arresto di Bibi e di Gallant, si davano per inoppugnabili le perfezioni processuali dell’Aia.

A rendere pericoloso e detestabile il discorso pubblico intorno a questi processi non è neppure il taglio eminentemente politico per cui essi si segnalano, cosa dopotutto inevitabile visti i ricaschi che simili azioni giudiziarie gioco forza determinano. Il guaio più grosso – segno di una involuzione ben più allarmante rispetto alla piega inevitabilmente politica di una cultura giurisdizionale con ambizioni di ripristino umanitario – risiede in quella concezione moraleggiante: vale a dire nell’istanza che, mentre eleva il processo a un esercizio sacerdotale, fa di un’eccezione processuale l’esperimento con cui il maligno si prende gioco della giustizia sostanziale.

Se questo non va bene per il caso di una presunta tangente in un processetto qualunque, va anche peggio quando si discute di presunti delitti ben più gravi, come quelli addebitati ai due politici israeliani. Sennonché questa regola – secondo cui la difesa non è insubordinazione morale, ma affermazione di diritto – se già è desueta in quel processetto per tangenti, nel caso dei due israeliani diventa il lasciapassare dell’ignominia.

Se la Corte dovesse infine ritenere di essere sprovvista di giurisdizione (cosa peraltro assai improbabile), non si addebiterà all’accusa di aver avviato un processo sbagliato, ma alla giustizia universale di aver tradito sé stessa. Perché la verità precostituita dei crimini di guerra e dello sterminio per fame non può essere revocata dalla pretestuosa mancanza di un colpevole dichiarato, oltretutto in base al cavillo secondo cui il giudice neppure aveva il potere di giudicare.

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