
Osama Najeem Almasri, ex comandante della Rada Force libica e ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, viene arrestato in Italia. La Corte dell’Aia chiede ufficialmente la sua consegna. Pochi giorni dopo, Almasri viene liberato ed espulso, con un volo riservato dei Servizi segreti, verso la Libia. Quel volo, secondo il Tribunale dei ministri, non fu un errore di procedura né una scelta tecnica. Fu un’azione coordinata e consapevole da parte di tre esponenti di Governo per evitare che il generale libico finisse davanti ai giudici dell’Aia.
Su questa base il Tribunale ha chiesto alla Camera dei Deputati l’autorizzazione a procedere per il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. È un atto previsto dalla legge quando si ipotizza che un ministro, nell’esercizio delle sue funzioni, abbia commesso un reato. Entro 60 giorni, la Camera dei deputati dovrà decidere se consentire l’apertura di un processo penale nei confronti dei tre esponenti della maggioranza. Se voterà contro, il processo non potrà partire. In caso di autorizzazione, sarà la magistratura ordinaria a giudicare se c’è stata effettivamente violazione della legge.
L’impianto dell’atto è fondato su tre ipotesi di reato, distinte ma interconnesse. A Nordio viene contestata l’omissione di atti d’ufficio: avrebbe rifiutato, senza una giustificazione prevista dalla legge, di dare seguito alla richiesta di cooperazione giunta dalla Corte penale internazionale. Per i giudici, il ministro avrebbe avuto tutto il tempo e gli strumenti per attivare la procedura necessaria a trattenere Almasri e a metterlo a disposizione della Corte penale internazionale. Invece ha scelto di non agire, lasciando che i tempi procedurali scorressero fino alla scarcerazione del ricercato da parte della Corte d’Appello.
Non si è trattato, sostengono i magistrati, di una semplice inerzia. La condotta viene definita «un silenzio che si è risolto in un indebito rifiuto». Secondo il diritto vigente, lo Stato ha l’obbligo giuridico di dare seguito alle richieste della Corte dell’Aia. Non è una facoltà discrezionale del ministro: è un obbligo previsto dallo Statuto di Roma, ratificato dall’Italia. La mancata esecuzione, in assenza di ragioni legittime, configura quindi una condotta penalmente rilevante.
A Piantedosi e Mantovano viene contestato, in concorso con Nordio, il favoreggiamento. I tre erano a conoscenza della richiesta internazionale e del mandato d’arresto. Tuttavia, si legge nell’atto, agirono in modo da impedire che quella richiesta fosse rispettata. Piantedosi firmò il decreto di espulsione verso la Libia. Mantovano autorizzò l’uso del volo CAI, normalmente riservato a operazioni sensibili dei servizi di intelligence. Non ci fu alcun intervento per bloccare l’espulsione, né per fermare il volo.
Per i giudici, l’azione fu coordinata, e l’intento comune fu quello di permettere ad Almasri di sottrarsi alle indagini della Corte penale internazionale. Da qui l’accusa di concorso consapevole e volontario in un atto di favoreggiamento personale.
Infine, a Piantedosi e Mantovano viene contestato anche il peculato. L’impiego del volo riservato dei Servizi e il relativo consumo di risorse pubbliche (carburante, mezzi, autorizzazioni) non sarebbero avvenuti per garantire la sicurezza dello Stato, ma esclusivamente per consentire il rientro in patria di Almasri. La destinazione delle risorse pubbliche a un uso diverso da quello previsto per legge, anche solo temporaneamente, configura il reato.
Secondo il Tribunale, la vera ragione di questa gestione e del mancato rispetto delle regole non si trova nei documenti ufficiali. È stata espressa, in modo informale, durante una riunione a Palazzo Chigi, convocata poche ore dopo l’arresto. In quell’incontro, il direttore dell’Aise Giovanni Caravelli riferì di una situazione agitata a Tripoli e della possibilità che cittadini italiani venissero fermati o che infrastrutture strategiche, come quelle dell’Eni, potessero subire pressioni.
Non si trattava di una minaccia imminente o documentata, ma di una valutazione d’intelligence. Secondo i giudici, da quella riunione derivò la scelta politica di evitare ogni frizione diplomatica, anche a costo di ignorare un mandato internazionale. E fu proprio quella scelta, nascosta sotto la formula della sicurezza nazionale, a determinare il rimpatrio di Almasri.