La ragione di Stato postumaLe menzogne sul caso Almasri degli azzeccagarbugli del governo

Che la decisione di liberare il tagliagole libico fosse politica era chiaro fin dall’inizio. L’indagine del Tribunale dei Ministri nasce proprio dal tentativo di Nordio, Mantovano e Meloni di contrabbandare la messa in salvo di un criminale come una scelta compiuta in punto di diritto

Lapresse

Il governo italiano il 21 gennaio 2025 decise di liberare il libico Osama Almasri Njeem, arrestato due giorni prima dalle autorità giudiziarie italiane su mandato della Corte penale internazionale, per le stesse ragioni per cui pochi giorni prima, il 12 gennaio, aveva scelto di liberare l’iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, non concedendo l’estradizione richiesta dagli Stati Uniti: per evitare che due regimi canaglia mettessero in campo ritorsioni ai danni di cittadini italiani o azioni contro la sicurezza dell’Italia.

La liberazione di Abedini era stata negoziata come prezzo del rilascio di Cecilia Sala, arrestata a Teheran come merce di scambio. La liberazione di Almasri è stata decisa per prevenire che la vendetta delle mafie libiche, che esercitano il potere statale al riparo di un simulacro sempre meno attendibile di legalità e che avrebbero potuto prendere in ostaggio i pochi italiani lì presenti per lavoro o affari o aprire il rubinetto degli sbarchi, per tenere chiuso il quale l’Italia da anni paga un pizzo politico ed economico sempre più imbarazzante e sempre meno efficiente per le politiche di sicurezza nazionale.

Non c’è alcun dubbio che alla base delle due decisioni del governo ci sia stata questa legittima preoccupazione di ordine politico. Ma proprio questa circostanza rende sconcia e potenzialmente illegittima la gestione della vicenda di Almasri dal punto di vista giuridico, tanto quanto aveva reso ipocritamente surreale la conclusione di quella di Abedini.

Nel caso dell’iraniano, il Ministro della Giustizia, anziché limitarsi a esercitare il potere conferitogli dall’articolo 718, comma 2 del codice di procedura penale e a revocare le misure cautelari su un indagato di cui è stata chiesta l’estradizione verso un Paese terzo, si è improvvisato difensore di Abedini, sindacando l’assenza di prove circa i reati di terrorismo contestati dalla giustizia americana e perfettamente corrispondenti a fattispecie presenti nel codice penale italiano.

Insomma, mica lo scarcerava per una ragione politica, che avrebbe dovuto politicamente motivare, ma per una ragione giuridica su cui non aveva alcun titolo per pronunciarsi, per altro in modo così grottescamente immotivato.

Ma è sul caso Almasri che il governo e il ministro Carlo Nordio si sono superati. Mossi dalla stessa ipocrisia con cui avevano affrontato pochi giorni prima il caso Abedini, Nordio e tutto l’esecutivo erano inconsapevoli di muoversi su un terreno molto più scivoloso, visto che non si trattava di un caso di estradizione verso un Paese terzo e teoricamente l’Italia – in base alla disciplina prescritta dalla legge 20 dicembre 2012 , n. 237 – non avrebbe potuto evitare di dare esecuzione alla richiesta di arresto, giacché il Trattato istitutivo della Corte penale internazionale impone agli Stati membri un obbligo di cooperazione e la Corte Penale Internazionale non è un organo giudiziario di uno Stato straniero, ma parte di un sistema di giustizia internazionale cui l’Italia partecipa a pieno titolo.

Su questa base, presumibilmente, il Tribunale dei Ministri ha giudicato i ritardi e le omissioni deliberatamente volte a provocare la scarcerazione di Almasri come una forma di favoreggiamento nei suoi confronti, in modo da consentirgli di sottrarsi all’ordine di arresto della Corte.

In ogni caso, prescindendo dalla fondatezza degli addebiti che oggi il Tribunale dei Ministri muove a Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano, la cosa che qui rileva è che anche in questo caso il Ministro della Giustizia, dopo avere consentito che Almasri si mettesse il salvo in Libia, grazie al gentile passaggio dell’aeronautica militare italiana, si è improvvisato giudice dei giudici, scrutinando puntigliosamente il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale ed evidenziandone quelli che a suo parere erano gli intollerabili punti deboli.

Vedere il garantismo “galantomistico” del ministro, che di solito disdegna vittime della giustizia poco dabbene, esercitarsi in Parlamento nei confronti di un risaputo tagliagole è stato uno spettacolo tanto umiliante, quanto in fondo godibile. Ma anche questa performance, fatta per depistare almeno formalmente la discussione dal merito tragicamente politico della vicenda, impedisce di opporre decentemente la ragione di Stato, fino ad oggi mai invocata, come limite insormontabile all’attività inquirente.

La critica politicamente più sensata alla richiesta del Tribunale dei Ministri sul caso di Almasri è che non tocca alla magistratura penale giudicare le scelte dell’esecutivo su problemi che pongono in pericolo la sicurezza dello Stato. Il problema è che la critica, questa volta, non andrebbe rivolta agli inquirenti, ma proprio alla Presidente del Consiglio e ai ministri che hanno gestito il caso Almasri, come prima il caso Abedini, da patetici azzeccagarbugli.

Se il governo avesse opposto il segreto di Stato sulla vicenda di Almasri avrebbe bloccato sul nascere ogni indagine, ma avrebbe anche assunto – non sia mai – la responsabilità politica rispetto alla liberazione di un criminale di guerra. Invece ha preferito risolvere la questione burocraticamente, prima dimenticando la pratica nei cassetti, poi obbligando l’autorità giudiziaria alla scarcerazione, infine raccontando una marea di balle sullo svolgimento dei fatti.

Si poteva usare legittimamente il segreto di Stato, si è scelto di utilizzare illegittimamente la menzogna di Stato e questi sono i risultati. Ora ovviamente la maggioranza utilizzerà la ragione di Stato per negare l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri coinvolti, visto che l’articolo 9 della legge costituzionale 1/1989 consente al Parlamento di fermare il procedimento quando ritenga che il ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico. Ma lo farà, ancora, una volta, senza alcun senso della verità e della decenza. La ragione di Stato postuma, l’ennesimo capolavoro sovranista.

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