La strage di ViareggioLa responsabilità che sale verso l’alto, e il prezzo che paga la sicurezza

La condanna di Moretti riapre, dopo 17 anni, il nodo della colpa nelle organizzazioni complesse: punire il vertice invece di correggere i rischi può rendere il sistema meno sicuro

AP/LaPresse

C’è un momento, in ogni grande disastro industriale, in cui il dolore legittimo delle vittime incontra una domanda fredda di diritto. A Viareggio quel momento dura da diciassette anni. La notte del 29 giugno 2009 un treno merci carico di Gpl deraglia per il cedimento di un assile corroso; il gas esce, esplode, incendia un quartiere intero a ridosso della stazione. Trentadue persone muoiono. Il 25 giugno 2026 la Quarta sezione penale della Cassazione chiude il caso: confermata la pena di cinque anni per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rfi, che entra in carcere a settantadue anni.

Su un punto non c’è e non deve esserci ambiguità: la strage è reale, le responsabilità accertate, il diritto delle famiglie a una verità giudiziaria è sacrosanto. La questione che si apre non è se un vertice possa rispondere – certo che può – ma quando, per quali atti, con quale nesso tra decisione, potere ed evento. È su questo confine che il caso Moretti diventa qualcosa di più di una vicenda processuale: diventa un test sul modo in cui l’Italia giudica le grandi organizzazioni.

Una colpa che risale i rami
La traiettoria del processo racconta da sola lo smarrimento. In primo grado il Tribunale di Lucca aveva escluso la responsabilità di Moretti come amministratore della holding: il mero esercizio dei poteri di direzione e coordinamento non basta a fondare una posizione di garanzia. La Corte d’appello di Firenze ribalta, qualificandolo «amministratore di fatto a tutti i livelli». La Cassazione esclude gli indici dell’amministrazione di fatto, ma – anziché chiudere – costruisce una via nuova: non una condotta omissiva, bensì una condotta commissiva, per aver «imposto a livello di gruppo» l’inosservanza della regola cautelare sulla tracciabilità in virtù di una precisa scelta aziendale di risparmio. Nasce così la formula dell’«esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento».

Il dettaglio che dovrebbe far riflettere è un altro: nello stesso processo sono state assolte le figure dell’organigramma più vicine al rischio, quelle deputate a garantire l’idoneità della manutenzione. La colpa è stata sottratta a chi presidiava lo specifico pericolo e concentrata al vertice. È il rovesciamento della logica stessa del giudizio colposo, che la nostra Costituzione vorrebbe ancorato a presupposti precisi: il nesso causale, la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’evento, l’esistenza di un comportamento alternativo lecito esigibile da quel soggetto.

Non è un caso isolato. Ad Acqualonga, dove nel 2013 un autobus precipitò da un viadotto della Napoli-Canosa uccidendo 40 persone, la Cassazione (luglio 2025) è risalita fino all’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, sovrapponendo la delega di gestione e la delega di funzioni e attribuendo al vertice compiti di controllo estremamente penetranti, in un’organizzazione che era invece di tipo multi-datoriale, con direzioni dotate di autonomi poteri di spesa. In senso opposto, a Pioltello – dinamica per molti versi gemella di Viareggio – il Tribunale di Milano (febbraio 2025) ha fatto l’esatto contrario: ha letto la mappa reale dei poteri, ha riconosciuto l’adeguatezza dell’organizzazione decentrata e ha condannato il solo responsabile dell’unità manutentiva territorialmente competente. La differenza non è di durezza: è di metodo.

Non un colpevole simbolico, ma il garante effettivo del rischio
Il punto di equilibrio esiste già nel nostro diritto, e porta una data: 2014, sentenza ThyssenKrupp delle Sezioni Unite. È lì che la Cassazione conia la nozione di «garante per il rischio» e afferma il principio di correlazione tra potere e dovere di gestione, dichiarando espressamente di voler «ricercare responsabilità e non capri espiatori». In un’organizzazione complessa la responsabilità penale va attribuita a chi si trova concretamente nella posizione di prevenire l’illecito, non automaticamente a chi siede in cima ma è, per effetto della procedimentalizzazione dell’impresa, lontano da quello specifico rischio e legittimato a fare affidamento su chi vi è preposto.

Quel principio, con Viareggio e Acqualonga, è stato eroso. E qui sta il rischio sistemico: non si tratta di assicurare l’impunità ai potenti, ma di non trasformare la posizione apicale in una forma surrettizia di responsabilità oggettiva. Un capo non risponde perché è il capo. Risponde se ha governato male il rischio.

Chi paga il prezzo
Lo paga, prima di tutto, la sicurezza futura: perché un modello che assolve chi sta accanto al pericolo e cerca il colpevole in alto non corregge nulla nella catena reale dei controlli, e quindi non previene il prossimo disastro.

Lo paga la qualità della prevenzione: vent’anni di riforme – il decreto 231 del 2001, l’articolo 2381 del Codice civile, il Codice della crisi, le discipline di settore – hanno costruito una rete capillare di garanti collocati per prossimità al rischio. Svuotarla risalendo sempre al vertice significa indebolire alla radice proprio lo strumento che doveva tenerci più sicuri.

Lo paga il Paese che ha bisogno di chi accetti di comandare: in un’economia che chiede industria, infrastrutture e tecnologia, scaricare sul vertice una responsabilità da posizione scoraggia esattamente l’assunzione di responsabilità manageriale di cui abbiamo bisogno.

E lo pagano, paradossalmente, le stesse vittime future, a cui dobbiamo non un capro espiatorio ma un sistema che funzioni.

Tutto si tiene
Ecco perché la vicenda non è solo giudiziaria. Diritto societario e diritto penale, organizzazione d’impresa e tutela della vita, governance e sicurezza non sono compartimenti separati: tutto si tiene, o niente regge. Quando il penale legge male la struttura dei poteri costruita dal civile, l’intero edificio della prevenzione vacilla – e con esso la fiducia di chi quei rischi deve governarli ogni giorno.

Come porre argine: una rilettura funzionale, non un condono
La risposta liberale e riformista non è meno responsabilità, ma responsabilità meglio collocata. Tre direzioni concrete.

La prima è interpretativa, e la indica la stessa analisi di Assonime: serve un «agente modello collettivo», ritagliato sulla macrostruttura dell’organizzazione, che collochi la colpa nei punti in cui realmente si concentrano poteri e doveri di valutazione del rischio. La regolamentazione interna – organigrammi, funzionigrammi, deleghe, procure – va trattata dal giudice come una vera mappa dei poteri. L’obbligo dell’amministratore delegato non è il controllo minuto del singolo carro o della singola barriera: è l’alta vigilanza e la definizione strategica di un’organizzazione adeguata, su cui poter fare legittimo affidamento. È il principio che la giurisprudenza già applica all’équipe medica, dove il primario che ha bene organizzato non risponde dell’errore del medico a cui ha affidato il paziente.

La seconda è legislativa. La riforma del decreto 231, al lavoro presso il Ministero della Giustizia, va nella direzione giusta quando eleva la «colpa di organizzazione» a elemento costitutivo dell’illecito dell’ente e valorizza i modelli di prevenzione: è il modo per spostare il baricentro dalla caccia all’individuo apicale alla qualità reale dell’organizzazione. Nella stessa logica, lo schema di riforma del Testo unico della finanza e del codice civile introduce il «ragionevole affidamento» sulle informazioni ricevute dagli organi delegati per delimitare la responsabilità dei consiglieri non delegati. Sono tessere dello stesso mosaico.

La terza è culturale, e tocca il modo in cui un Paese serio distingue il bisogno di giustizia dalla pulsione del castigo. Onorare le vittime di Viareggio significa pretendere un sistema che impedisca il prossimo deragliamento: e ciò si ottiene rendendo effettiva, non simbolica, la responsabilità di chi sta vicino al rischio.

L’attività economica, hanno scritto i giudici fiorentini, non può prevalere sulla tutela della vita. È vero, e va difeso senza sconti. Ma la tutela della vita non si rafforza spostando la colpa dove è più facile trovarla: si rafforza ancorandola dove il pericolo poteva davvero essere fermato.

Cercare il responsabile più in alto, invece di quello più vicino al rischio, non previene il prossimo disastro: lo prepara.

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