Il titolo di questo post sembra una barzelletta surreale alla Woody Allen, ma così non è. Vedremo, in effetti, che la realtà spesso supera di gran lunga la più fervida immaginazione, come in questo caso.
Con un comunicato pubblicato sul sito del Monte dei Paschi di Siena (scaricabile al seguente indirizzo), la banca senese ha comunicato, infatti, la “avvenuta pubblicazione del supplemento (il “Supplemento”) al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi predisposti da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell’art. 94, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e depositati presso la Consobin data 28 novembre 2016” a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione con nota n. 0110886/16 del 15 dicembre 2016.
In tale data, quindi, Consob ha celebrato ufficialmente le esequie di quella che era nota come MiFID, i.e. la direttiva dell’Unione Europea 2004/39/CE – il cui nome è semplicemente l’acronimo di Markets in Financial Instruments Directive – emanata dal Parlamento Europeo il 21 aprile 2004 ed entrata in vigore in Italia il 1° novembre 2007.
Appena pochi giorni prima, infatti, Consob aveva negato il consenso alla conversione volontaria da parte dei risparmiatori, affermando – con assoluta assennatezza ed aderenza alla normativa – che i loro profili di rischio (il giudizio sulla propensione al rischio del generico cliente bancario, frutto di quello che in gergo si chiama il “questionario MiFID“,) non erano congruenti con la trasformazione di obbligazioni (strumenti non eccessivamente rischiosi) in azioni (capitale di rischio vero e proprio e, quindi, molto rischioso).
Cosa può essere mai successo a distanza di neanche due settimane perché adesso l’Istituto presieduto da Giuseppe Vegas abbia radicalmente stravolto il proprio precedente parere?
Adesso i profili di rischio dei clienti sono magicamente diventati congruenti?
Procediamo con ordine e vediamo quali equilibrismi argomentativi ha saputo formulare Consob.
Il “Supplemento” in questione, di cui sopra, è molto voluminoso (trattasi di 320 pagine), ma a noi qui interessa in particolare una pagina, precisamente la numero 20, che riportiamo qui di seguito esattamente come appare nel documento, avvertendo che solo le evidenziazioni in giallo sono nostra opera (per segnalare le parti di interesse), mentre tutto il resto è fedele copia di quanto contenuto nell’originale:
La ragione “formale” per questo radicale mutamento di rotta risiede, secondo la motivazione di Consob, proprio nei “nuovi” obblighi di condotta cui la banca deve conformarsi.
Il documento di cui sopra si legge molto bene, in quanto le parti barrate sono quelle che Consob ha chiesto di modificare mentre quelle sottolineate ed in grassetto sono le parti nuove introdotte dietro sollecitazione di Consob.
Quindi, mentre una settimana fa, “la valutazione di adeguatezza dell’adesione sarà “bloccante”, ossia non sarà consentita al cliente, in caso di esito negativo della valutazione stessa“, adesso essa semplicemente “viene effettuata“, ma non è più ostativa.
Traduzione per i “non adepti”:
► una settimana fa la banca doveva dire al cliente: “questa operazione, caro cliente, non è adeguata per il tuo profilo di rischio, per cui, anche se tu me lo chiedessi in ginocchio, non posso dare seguito alla tua richiesta“;
► da ieri la banca si può limitare a dire al cliente: “questa operazione, caro cliente, non è adeguata per il tuo profilo di rischio, ma… parliamone… ché troviamo il modo di farla lo stesso“!
E quale potrebbe essere il “modo per fare lo stesso qualcosa che non dovrebbe essere fatto” secondo la stringente normativa di protezione dei risparmiatori?
Consob trova “l’escamotage” (in verità più “una foglia di fico”, dietro la quale il ridicolo non riesce ad essere tutto nascosto!!!) in quattro e quattro otto:
“nei confronti della clientela rispetto alla quale l’adesione non risulti adeguata, la Banca non fornirà il servizio di consulenza. Il cliente che di propria iniziativa intendesse aderire all’Offerta sarà informato dell’inadeguatezza e potrà: (i) rinunciare all’operazione; (ii) chiedere di procedere comunque con l’adesione all’Offerta“.
Non staremo a dilungarci nello spiegare perché questo vada contro ogni e qualsivoglia “protezione del risparmiatore” voluta proprio dal legislatore comunitario e nazionale, ma facciamo notare qualcosa di ancora più grave.
La stessa Consob “certifica” di quale statura morale sia il sistema bancario in genere, posto che:
“al fine di evitare riprofilature degli investitori strumentali ad assicurare il buon esito del giudizio di adeguatezza, è stato deciso di utilizzare, ai fini della valutazione di adeguatezza, i questionari MiFID in essere al 30 settembre 2016 o comunque i parametri più cautelativi (più bassi) rilevati nei questionari presenti nel periodo compreso tra la fine di settembre 2016 e il giorno dell’adesione.“
Traduzione delle parole di Consob: “siccome, care banche, i questionari Mifid li avete sempre “piegati” alle ragioni di vendita dei tuoi prodotti finanziari ed io, in quanto Consob, lo so benissimo, cauteliamoci e prendiamo in considerazione i soli questionari datati precedentemente il 30 settembre 2016, ché forse quelli sono un po’ più attendibili…!!!“
INAUDITO!!!
UN ORGANO DI VIGILANZA NON PUO’ SCONFESSARE A CUOR LEGGERO UNO STRUMENTO DI ORIGINE COMUNITARIA (CERTIFICANDONE LA SOSTANZIALE INUTILITA’) CHE TALE ORGANO DI VIGILANZA HA SEMPRE SBANDIERATO COME UN PREZIOSO PRESIDIO A TUTELA DEI RISPARMIATORI!!!
Non va sbandierando l’Organo di Vigilanza per ogni dove che tutte le relazioni fra banca e cliente devono essere improntate a criteri di “trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi/attività di investimento e dei servizi accessori“, come da Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni?
RIDICOLO!!!
O IL QUESTIONARIO MIFID E’ ANCORA UN PRESIDIO UTILE O NON LO E’ MAI STATO ED ALLORA VA SEMPLICEMENTE ABOLITO: TERTIUM NON DATUR!!!!
Consob, tuttavia, non si ferma a questo: demolisce l’ultimo briciolo di credibilità che fosse rimasta intatta (ma non c’era questo pericolo, vd. ad es. il precedente post dal titolo La Cassazione inchioda la Consob alle sue responsabilità: l’omessa vigilanza determina il risarcimento del danno all’investitore (Cass. Civ., I Sez., n. 23418 del 17/11/2016), facendo aggiungere che al documento della banca la seguente incredibile (ma tristemente vera) affermazione:
Nel caso in cui un cliente decidesse di aderire all’Offerta nonostante la valutazione di non adeguatezza effettuata dalla Banca, la Banca acquisirà dall’aderente anche un’attestazione olografa di aver aderito all’LME di propria iniziativa.
Per chi non fosse avvezzo a termini tecnici, “olografo” è aggettivo derivante dal greco ὁλόγραϕος, composto da olo- (cioè “tutto“) e da -grafo (ossia “scrivo”): in buona sostanza tale termine significa “tutto scritto di proprio pugno“.
Il cliente, quindi, dovrà scrivere a penna su un foglio di carta bianca (quindi non semplicemente sottoscrivere un modulo dato dalla banca, ma eventualmente ricopiarlo parola per parola, come spesso succede per altri contratti), che nessuno lo ha costretto ad aderire alla “conversione volontaria”.
Domanda conclusiva: e perché mai un cliente dovrebbe sottoscrivere una tale affermazione se non perché Consob già pensa alle gravi conseguenze legali che una tale dichiarazione vorrebbe in qualche maniera “parare”, cercando di preservarsi da prevedibili ricorsi ai tribunali civili e penali da parte dei risparmiatori?