110 bisEcco come funzionerà la regolarizzazione dei migranti

Il datore di lavoro dovrà pagare 400 euro più un contributo forfetario. Chi ha un permesso di soggiorno scaduto, può richiederne uno temporaneo di sei mesi

Vincenzo Pinto/Afp

Un articolo, il 110 bis, titolato “Emersione di rapporti di lavoro”, lungo cinque pagine e 22 commi. Durante la conferenza stampa di presentazione del decreto rilancio, la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova si è commossa presentando la norma contenuta nel provvedimento che prevede la regolarizzazione temporanea dei lavoratori migranti del settore agricolo e di colf, baby sitter e badanti. «Per me, per la mia storia è un punto fondamentale», ha detto la ministra. «Da oggi, per la scelta di questo governo, gli invisibili saranno visibili. Da oggi noi possiamo dire che vince lo Stato perché lo Stato è più forte della criminalità e del caporalato».

Un testo complesso, che lascia intravedere tra le righe il lavorio politico di negoziazione con i Cinque Stelle, che ha portato dopo una lunga gestazione all’intesa definitiva.

I canali di regolarizzazione saranno due: l’emersione dei lavoratori in nero attraverso l’autodenuncia del datore di lavoro e il permesso temporaneo per coloro che ne avevano uno già scaduto.

Nel primo caso, i datori di lavoro possono presentare domanda per sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso. Nel secondo caso, i cittadini stranieri con permesso scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in un altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi. Se entro i sei mesi, il cittadino straniero ottiene un contratto di lavoro subordinato, con la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

In entrambi i casi, l’immigrato deve essere presente sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 e non deve essersi allontanato dopo la stessa data.

La regolarizzazione, in ogni caso, vale solo per tre macrosettori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura; assistenza alla persona; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Nell’istanza che viene presentata per la regolarizzazione, deve essere indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione, che non deve essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale.

Come si presenta la domanda. Le istanze di emersione del lavoro nero e richiesta del permesso di soggiorno di sei mesi devono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio 2020, con modalità che dovranno essere stabilite entro dieci giorni con un decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il Mef, il ministro del Lavoro e il ministro dell’Agricoltura. Per la regolarizzazione dei contratti di lavoro, le domande potranno essere presentate all’Inps per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Ue, o allo sportello unico per l’immigrazione per gli extracomunitari. Per il rilascio del permesso di soggiorno di sei mesi, invece, bisognerà invece rivolgersi alla Questura.

Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro, convoca poi le parti per la stipula del contratto di soggiorno. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento.

La domanda di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo viene presentata dal cittadino straniero al Questore, insieme alla documentazione in possesso per comprovare l’attività lavorativa svolta nei settori agricoli e di lavoro domestico. All’atto della presentazione della richiesta, viene consegnata un’attestazione che consente all’immigrato di soggiornare nel territorio italiano e di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori agricoli, pesca e del lavoro domestico.

Per consentire il rapido smaltimento delle domande, il ministero dell’interno è autorizzato all’assunzione di 900 collaboratori tramite agenzie di somministrazione lavoro e senza bando, con contratti a termine di sei mesi.

I costi delle domande. Ma la presentazione delle domande avrà un costo. Per la regolarizzazione dei contratti in nero, è previsto il pagamento di un contributo di 400 euro da parte del datore di lavoro per ciascun lavoratore. Oltre a un contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con un successivo decreto del ministro del Lavoro di concerto con il ministro dell’Economia, il ministro dell’interno e il ministro dell’Agricoltura.

Per l’ottenimento del permesso temporaneo, il costo è di 160 euro, più 30 euro per il costo della trasmissione.

Domande inammissibili. Le domande di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro sono inammissibili se il datore di lavoro negli ultimi cinque anni è stato condannato – anche con sentenza non definitiva – per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Inoltre, non sono ammessi alla regolarizzazione gli stranieri che hanno ricevuto un provvedimento di espulsione, che risultano segnalati per la non ammissione nel territorio dello Stato o che siano stati condannati – anche con sentenza non definitiva – per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, per i delitti contro la libertà personale, per i reati «inerenti gli stupefacenti», il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per reati di sfruttamento della prostituzione o di reclutamento minori da impiegare in attività illecite. Inoltre, lo straniero da regolarizzare non deve essere considerato «una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone».

Lo scudo penale per i datori di lavoro. Questa è la parte sulla quale i Cinque Stelle si sono più opposti. Il decreto prevede che sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore. A eccezione dei procedimenti che riguardano favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o di minori e l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Nel caso in cui chi presenta domanda di emersione continui a impiegare lavori irregolari, le sanzioni previste vengono raddoppiate.

Ghetti e baraccopoli. Per contrastare i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri regolarizzati in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienicosanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, il decreto prevede che le amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni «adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato».

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