Se diventerà legge della Repubblica, allora il ddl Zan rappresenterà l’inedito esperimento con cui una maggioranza ordinaria si presta a rimaneggiare i principi costituzionali “spiegandone” i contorni e la portata. Con un’insolenza di cui evidentemente non ci si rende conto, il legislatore ordinario pretende di illustrare le ragioni per cui le condotte sanzionate da quel disegno di legge sarebbero estranee e anzi contrarie al circolo di diritti disegnato dalla legge fondamentale: e così in sede ordinaria, con maggioranza ordinaria, il legislatore emette una specie di autocertificazione della propria buona condotta costituzionale.
Forse un esempio in altro campo è d’aiuto per comprendere la questione. Immaginiamo che il legislatore intenda punire con severità supplementare gli assembramenti da movida, e che lo faccia spiegando che «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera circolazione delle persone in orario notturno nonché le condotte legittime riconducibili al diritto di svagarsi, purché non idonee a determinare il concreto pericolo di assembramento» (l’interpolazione – spero sia apprezzato – non altera l’italiano purissimo del ddl).
Allora, è chiaro o no? Se ancora così non fosse, facciamo un altro esempio. Ipotizziamo che il legislatore desideri sanzionare più duramente la violenza commessa sui minori laddove essa avvenga – che so? – negli oratori. E nuovamente: che lo faccia spiegando che «Ai fini della presente legge sono fatte salve la libertà di confessione religiosa e le condotte legittime nei luoghi di culto, purché non idonee a determinare il concreto pericolo di nuocere ai minori».
Questi esempi – solo apparentemente estremi e stralunati – dovrebbero rendere chiaro il concetto (e il problema), che vale la pena di ripetere a costo di apparire inutilmente tediosi: si affida al legislatore ordinario di scrutinare, con la stessa legge che li realizza, la compatibilità costituzionale dei propri intendimenti. Col risultato che domani un’altra maggioranza ordinaria, la quale ritenesse – che so? – di punire in modo particolare la diffamazione ai danni dei politici, potrebbe spiegare che «Ai fini della presente legge – voilà, ci siamo – sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo che il parlamentare si offenda troppo».
Poi possiamo anche far finta di non capirlo, ma il ddl Zan, se approvato, sarà – esso sì – idoneo a determinare il concreto pericolo di altri esperimenti del genere. E potranno essere altre maggioranze, sempre ordinarie ma diverse, a esercitarvisi. Ma non c’è niente da fare, è il punto irriducibile del nostro incivilimento e quindi va approvato.