Labour WeeklyLa riclassificazione dei codici Ateco e i sex worker

Tra le altre attività dei servizi alla persona, è stata inclusa la prestazione di “servizi di incontro ed eventi simili” con il codice 96.99.92. Ma cosa comporta?

(Unsplash)

La riclassificazione dei codici Ateco del 2025 ha previsto l’introduzione di un’attività destinata a far discutere. In particolare, tra le altre attività dei servizi alla persona è stata inclusa la prestazione di “servizi di incontro ed eventi simili” con il codice 96.99.92. Le note esplicative chiariscono che all’interno di questa voce sono comprese “attività connesse alla vita sociale, attività di accompagnatori e di accompagnatrici (cioè escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali, di fornitura o organizzazione di servizi sessuali, di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione”. Insomma i sex worker possono aprire la partita Iva.

Iniziamo con il chiarire che prostituzione in Italia non configura un reato. In altri termini, è astrattamente possibile fornire servizi sessuali a pagamento senza finire in prigione. Si tratta di prestazioni di lavoro autonomo peculiari, per utilizzare un espressione edulcorata. Da un punto di vista giuridico, le parti stipulano un contratto atipico per la fornitura di servizi molto intimi. Alcuni giuristi ritengono gli accordi nulli perché realizzano uno scambio illecito, mentre altri considerano legittime queste intese. Un dibattito condizionato dalla moralità soggettiva e destinato a concludersi in tempi non brevissimi.

In questo contesto, l’Agenzia delle Entrate ha parecchie difficoltà a recuperare le somme che i sex worker dovrebbero versare al fisco per i redditi conseguenti dalla loro attività. Negli ultimi tempi i Tribunali hanno considerato i compensi percepiti dagli accompagnatori e dalle accompagnatrici come redditi da lavoro autonomo. Tuttavia, in assenza di un contesto normativo chiaro, lo Stato riesce a recuperare delle somme davvero irrisorie da soggetti che, peraltro, sono privi di tutele pensionistiche. In questo senso, l’introduzione di uno specifico codice Ateco garantisce maggiore certezza e auspicabilmente maggiori entrate fiscali.

Le buone notizie, però, finiscono qui. La legge numero 75 del 1958, conosciuta come Legge Merlin, punisce severamente lo sfruttamento, l’induzione e il favoreggiamento della prostituzione. Il nuovo codice attività sembra legittimare in via amministrativa proprio ciò che la legge configura come reato. Il riferimento alla “fornitura o organizzazione di servizi sessuali, di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione”, infatti, sembra coincidere in larga parte con le attività vietate dalla Legge Merlin. Un aspetto che dovrà essere chiarito o quantomeno delimitato per evitare di generare cortocircuiti pericolosi soprattutto per i sex worker.

*La newsletter “Labour Weekly. Una pillola di lavoro una volta alla settimana” è prodotta dallo studio legale Laward e curata dall’avvocato Alessio Amorelli. Linkiesta ne pubblica i contenuti ogni settimana. Qui per iscriversi

X