
La cultura bioetica della destra italiana è rimasta quella di Silvio Berlusconi che, se non si fosse opposto Giorgio Napolitano, avrebbe fatto un decreto legge per mandare i carabinieri a «salvare Eluana Englaro», perché «potrebbe ancora generare un figlio» (era in stato vegetativo da diciassette anni), e dei suoi volenterosi aiutanti di campo in Parlamento, che quando Eluana morì accusarono la famiglia e la giustizia italiana di averla ammazzata.
Da una destra fanatica e imbrogliona, che sul tema (e non solo) da allora è pure peggiorata, non ci si poteva attendere che sul disegno di legge sul fine vita, chiamato a dare tardiva attuazione ai principi stabiliti nel 2019 dalla Corte Costituzionale, facesse un lavoro meno sporco di quello presentato in settimana presso le commissioni Giustizia e Sanità del Senato.
Peraltro, la responsabilità del ritardo non può essere addebitata alla sola destra, ma anche e in primo luogo alla sinistra, perché quando la Consulta si pronunciò in materia a Palazzo Chigi c’era l’avvocato del popolo e in Parlamento una maggioranza giallorossa, che trovò tempo e modo per approvare a imperitura vergogna il Bonus 110 per cento, ma non per dare corso – a costo zero – alla sentenza sul caso Dj Fabo-Cappato.
Di qui bisogna partire per capire l’operazione dell’attuale maggioranza. La Corte introdusse allora una scriminante per il reato di aiuto al suicidio (articolo 580 del codice penale), prestato nei confronti di chi «agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli» e stabilì che per l’esercizio del diritto al suicidio assistito e il riconoscimento della scriminante «tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente».
L’argomento principale che la Corte utilizzò per giungere a questa conclusione era che poiché la legge 219/2017 sulle direttive anticipate di trattamento e sul consenso informato aveva riconosciuto ai pazienti il diritto di rifiutare i trattamenti di sostegno vitale, pure indispensabili per la sopravvivenza, sarebbe stato discriminatorio non riconoscere loro la possibilità di esercitare il medesimo diritto, mediante modalità solo materialmente diverse.
Per fare un esempio concreto, se in un caso analogo a quello di Piero Welby risulta applicabile la legge 219/2017, perché dal distacco dal sistema di ventilazione, dopo la somministrazione della sedazione profonda, consegue immediatamente la morte, in un caso come quello di Dj Fabo e degli altri pazienti, che dopo la sentenza della Corte hanno avuto accesso al suicidio assistito, la sospensione dei trattamenti vitali implica conseguenze meno immediate e quindi potenzialmente più gravose e rende preferibile l’autosomministrazione diretta di un farmaco letale.
Questo spiega anche perché la condizione della dipendenza da un sostegno vitale è stata considerata necessaria dalla Consulta, pur apparendo discriminatoria verso molti malati terminali o in condizione di totale irreversibilità, che per il fatto di non dipendere da trattamenti salvavita diretti (respirazione, alimentazione, idratazione…) risultarono formalmente esclusi da un diritto, che in linea di principio sarebbe dovuto spettare anche loro.
Per attenuare questa contraddizione, con una successiva pronuncia, pur ritenendo inammissibile discostarsi dai principi stabiliti nel 2019, sulla base del quadro normativo esistente in materia (cioè, come detto, sull’ancoraggio della sentenza del 2019 alla legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento e al diritto di rifiutare trattamenti di sostegno vitale), la Corte precisò inequivocabilmente che il concetto di trattamento di sostegno vitale è da intendersi in senso estensivo, riguardando qualsiasi trattamento, anche di natura meramente assistenziale ed effettuato da familiari e caregivers, la cui «omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo», quali ad esempio «l’evacuazione manuale dell’intestino del paziente” o “l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali». Insomma, non è necessario essere attaccati alle macchine per richiedere il suicidio assistito.
Il disegno di legge presentato dalla maggioranza non trascrive, ma riscrive praticamente tutti i principi stabiliti dalla Corte, proprio per neutralizzare le conseguenze che la loro genuina attuazione avrebbe dovuto comportare sul piano legislativo.
In primo luogo, prevede che possa accedere al suicidio assistito solo chi è già inserito in un programma di cure palliative, la cui appropriatezza clinica, tuttavia, non può essere presunta per tutti i pazienti aventi diritto secondo la sentenza del 2019, e che comunque non può essere imposto come trattamento obbligatorio. Infatti, nella sentenza n. 242/2019 la Corte Costituzionale ha sì sottolineato l’importanza di coinvolgere i pazienti in un percorso di cure palliative, ma senza indicarlo come requisito obbligatorio per accedere al suicidio medicalmente assistito.
In secondo luogo, la proposta della destra modifica e manomette la definizione di «trattamenti di sostegno vitale» per far rientrare dalla finestra ciò che la Corte aveva fatto uscire dalla porta: stabilisce infatti che questi coincidano con i soli «trattamenti sostitutivi di funzioni vitali». Per fare un esempio, non basta essere sottoposti a somministrazione di ossigeno, ma è necessaria l’intubazione e la ventilazione meccanica sostitutiva della funzione respiratoria. Su questa base, anche Dj Fabo, che non era totalmente dipendente dal respiratore artificiale, non sarebbe stato considerato un paziente eleggibile.
In terzo luogo si prevede di oggettivizzare il grado di tollerabilità delle sofferenze del malato, visto che ci si riferisce a patologie «fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili» e non più, come scritto nella sentenza 249/2019, «fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella [la persona interessata] reputa intollerabili».
In quarto luogo, la proposta della maggioranza esclude che il suicidio assistito possa avvenire all’interno delle strutture e con «il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il Sistema Sanitario Nazionale», mentre la garanzia del Servizio sanitario nazionale era stata stabilita come indispensabile dalla Corte, sia per l’esercizio del diritto al suicidio assistito, sia per il riconoscimento della scriminante penale.
In quinto luogo, istituisce una sorta di tribunale speciale della morte, di nomina diretta del capo del Governo e burocraticamente denominato “Comitato Nazionale di Valutazione” con una funzione grottescamente sussidiaria a quella della magistratura. A questa Santa Inquisizione bioetica non è infatti assegnato il compito di stabilire le condizioni di accesso al suicidio assistito, date le prescritte condizioni del paziente, bensì di esprimere un «parere…valutato dall’autorità giudiziaria ai fini della non punibilità dei concorrenti nel reato di cui all’art. 580 del Codice penale».
Nella sostanza un morente dovrebbe presentarsi al suo cospetto solo per chiedere gentilmente di “pre-prosciogliere” chi lo aiuterà a morire, fermo restando che il parere espresso – per cui la Santa Inquisizione della morte può prendersi fino a centoventi giorni, con comodo – non può considerarsi vincolante e che ad organizzare il suicidio assistito il malato dovrà comunque provvedere in autonomia. Ma si può?
La facile previsione è che se questa proposta ignobile sarà approvata finirà dritta alla Corte Costituzionale, che tornerà a smontarla e si ripartirà dalla casella del via, mentre la destra continuerà a berciare i suoi anatemi contro il “partito della morte”.