La decisione della Suprema Corte sulla Brexit: una rivincita della democrazia rappresentativa

La Suprema Corte britannica ha confermato oggi la necessità di una deliberazione parlamentare prima che si possa dar corso alla Brexit. Quali gli argomenti spesi dalla Corte? Il recepimento della...

La Suprema Corte britannica ha confermato oggi la necessità di una deliberazione parlamentare prima che si possa dar corso alla Brexit.

Quali gli argomenti spesi dalla Corte?

Il recepimento della normativa UE nel Regno Unito è regolato dallo European Communities Act del 1972, il quale contempla un processo particolare per innestare la legislazione UE all’apice della gerarchia delle fonti del diritto britannico, non diversamente da quanto accade per gli altri Paesi Membri.

Il Governo di Theresa May sosteneva che l’European Communities Act gli consentisse, in assoluta autonomia, di uscire dai singoli trattati e che quindi tale prerogativa potesse valere anche per l’uscita dalla UE.

La Corte ha però rilevato che c’è una differenza notevole fra l’uscire da un trattato e uscire dalla UE nel suo complesso, perché ciò inciderebbe direttamente sulla stessa gerarchia delle fonti.

In particolare, per la Corte ”L’uscita dall’UE comporterebbe un cambiamento fondamentale nel funzionamento delle disposizioni costituzionali del Regno Unito, eliminando la legislazione dell’UE dalle fonti del diritto. Tale fondamentale cambiamento costituirebbe, infatti, l’effetto inevitabile dell’invio della notifica di recesso ai sensi dell’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea”, ossia l’atto che sancirebbe la rottura definitiva dall’UE.

“La Costituzione del Regno Unito richiede – ha proseguito la Corte Suprema – che simili cambiamenti vengano attuati attraverso la legislazione del Parlamento”.

Ciò ancor più, per la Corte, se si considera che “l’uscita dall’UE farebbe venir meno alcuni diritti oggi spettanti ai residenti nel Regno Unito”.

La Corte ha anche rilevato che benché il Governo sia sempre responsabile di fronte al Parlamento per la propria attività (“ministers accountable to Parliament”), in tutti i casi in cui “il potere di agire in un certo modo non sia stato conferito in origine”, l’atto governativo integrerebbe una grave lesione delle prerogative parlamentari.

Infine, per la Corte il referendum del 2016 sulla Brexit ha avuto un grande significato politico. La sua rilevanza giuridica, però, “va individuata sulla base di ciò che il Parlamento stabilì per legge al momento in cui lo autorizzò. E per legge il Parlamento semplicemente stabilì di indire il referendum, senza prevedere le conseguenze giuridiche del suo esito”.

“Le modifiche legislative necessarie per dare seguito all’esito del referendum, invece, devono essere poste in essere nell’unico modo consentito dalla Costituzione del Regno Unito: attraverso la legge”.

Insomma, “No power existed to withdraw from the treaties without a statute authorising that course”. Nessun potere di uscire dalla UE senza una legge che autorizzi tale direzione.

Il trionfo della rule of law di britannica origine.

Una rivincita per la democrazia rappresentativa.

L’unica democrazia possibile.